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Bur n. 11 del 28 gennaio 2020


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 593 del 03 dicembre 2019

R.D. 523/1904 Rinnovo della concessione per il mantenimento di uno scarico (di acque piovane, di drenaggio della falda, nonché di acque reflue provenienti dal processo di lavorazione della macchina sciacquatrice delle bottiglie) nella fossa Gazza in comune di San Pietro in Cariano (VR), località Pedemonte. Ditta: Gruppo Italiano Vini spa. Pratica n. 3603

Note per la trasparenza

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - decreto di concessione n. 298 del 06/10/2009 disciplinare n. 1681 di Reg. del 06/10/2009; - istanza del 4/10/2019, prot. n. 426869; - nota di integrazione del 17/11/2019, prot. n. 478674; - nota di trasmissione a firma del Responsabile Opere idrauliche - Coordinamento progetti e lavori; - disciplinare d'uso prot. n. 502254 del 21/11/2019. Atto soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione "Amministrazione trasparente" della Regione Veneto con le modalità previste dall'art.23 del Dlgs n.33/2013 e s.m.i.

Il Direttore

PREMESSO che con con Decreto del Dirigente dell’U.P. Genio Civile di Verona n. 298 del 06/10/2009 e relativo Disciplinare n. 1681 di reg. del 06/10/2009, è stata rilasciata alla Società gruppo Italiano Vini spa la concessione per lo scarico di acque piovane nella fossa gazza in comune di san Pietro in Cariano (VR), località Pedemonte;

PREMESSO che in data 04/10/2019, prot. n. 426869, la Società Gruppo Italiano Vini spa, in persona dell’institore , ha presentato domanda di rinnovo della concessione;

PREMESSO che in data 07/11/2019, prot. n. 478674 è stata presentata una relazione tecnica, geologica ed idrogeologica, in aggiornamento alla documentazione già agli atti, nella quale venivano specificate le ulteriori tipologie di acque di scarico;

RILEVATO che dalla nota di trasmissione da parte del responsabile Opere idrauliche - Coordinamento progetti e lavori non risultano sostanziali modifiche rispetto alla concessione scaduta;

RITENUTO che l’intervento non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d’acqua;

RITENUTO opportuno, in ottemperanza al principio generale di trasparenza e diffusione delle informazioni stabilito dal Dlgs n. 33/2013 e s.m.i., di pubblicare, con le modalità previste dall’art. 23 relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti, il presente decreto nella sezione “Amministrazione trasparente “ della Regione Veneto;

VISTO il disciplinare d’uso sottoscritto dalle parti interessate in data 21 novembre 2019, prot. n. 502254, contenente gli obblighi e le condizioni alle quali la Società concessionaria dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25/07/1904 n. 523;

VISTA la L.R. 09/08/1988 n. 41;

VISTO il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112;

VISTA la L.R. 13/04/2001 n. 11;

VISTA la DGR n. 2509/2003;

VISTA la DGR n. 1997/2004;

VISTA la DGR n. 869/2019;

VISTO il Decreto della Direzione Difesa del Suolo n. 308/2019,

decreta

1. Nei limiti delle disponibilità dell’Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, di rinnovare alla Società Gruppo Italiano Vini spa (P. Iva: omissis), con sede legale in via (omissis), in persona dell’institore Dott. Zulian Christian (C.F.: omissis), nato a (omissis) il (omissis), la concessione per il mantenimento di uno scarico (di acque piovane, di drenaggio della falda, nonché delle acque reflue di lavorazione provenienti dalla macchina sciacquatrice delle bottiglie) nella fossa Gazza in Comune di San Pietro in Cariano (VR), località Pedemonte.

2. Le condizioni di utilizzo della concessione sono contenute del disciplinare d’uso sottoscritto dalle parti in data 21 novembre 2019, prot. n. 502254, che forma parte integrante del presente decreto, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, provati cittadini o enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio della concessione in argomento.

 3. La presente concessione ha la durata di anni 10 (dieci) successivi e continui, a decorrere dal 06/10/2019, data di scadenza della precedente concessione. Essa potrà, tuttavia, essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, quando sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici, e dell’interesse pubblico generale. La revoca della concessione comporterà l’obbligo, per il Concessionario, di ripristinare, a suo carico, entro il termine che gli sarà assegnato, i luoghi oggetto della concessione senza procurare alcun diritto ad indennizzi.

4. Per la presente concessione idraulica, salvo eventuali futuri aggiornamenti decisi dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento o eventuali conguagli dovuti alle variazioni ISTAT, è determinato il canone annuo, per il 2019, di € 564,64 (euro cinquecentosessantaquattro/64) come previsto dall’art. 9 del disciplinare citato; tale canone sarà versato annualmente alla Regione Veneto, fino alla scadenza o alla revoca della concessione a garanzia degli adempimenti.

5. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell’uso del bene o di mancato pagamento anche di una sola rata del canone da parte del Concessionario, l’Amministrazione può promuovere la decadenza, nei modi previsti dall’art. 7 del disciplinare, del diritto al godimento del bene demaniale, con l’obbligo della riduzione in pristino allo stato originario dello stesso a cure e spese del Concessionario stesso.

6. Il presente decreto dovrà essere esibito, dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche e demaniali.

7. Di pubblicare integralmente il presente decreto, ad eccezione dell’allegato disciplinare di concessione, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del Dlgs n. 33/2013 e s.m.i relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Ai sensi dell’art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.

Marco Dorigo

Allegato (omissis)

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