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Bur n. 9 del 24 gennaio 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 4 del 14 gennaio 2020

Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui ai punti 5.1 e 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006. Ditta ELITE AMBIENTE S.r.l. - Installazione di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale in via Mazzini, 13 Brendola (VI) e ubicazione installazione in via Pigafetta, 38 Grisignano di Zocco (VI). Rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell'art. 27-bis e dell'articolo 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, della L.R. n. 4/2016 e dell'art.11 della DGR n. 568 del 30.04.2018.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia alla Ditta ELITE Ambiente S.r.l. il provvedimento unico regionale che comprende l’approvazione del progetto e l’Autorizzazione Integrata Ambientale per la gestione dell’installazione preso atto del Decreto n. 498 del 06.11.2019, con il quale è stato rilasciato il giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativo al progetto di ampliamento dell’installazione a seguito di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Il Direttore

(1) VISTA la Determinazione della Provincia di Vicenza n. 146 del 28.08.2014 e smi, con la quale è stato autorizzato l’esercizio dell’impianto di gestione rifiuti della Ditta Elite Ambiente srl, ubicato in via Pigafetta, 38 Grisignano di Zocco (VI);

(2) VISTA l’istanza, ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 4/2016, presentata dalla Ditta Elite Ambiente srl acquisita al protocollo regionale con n. 17584 del 16.01.2019, di rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale, per il progetto di “Ampliamento impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi con produzione di CSS” ubicato in via Pigafetta, 38 Grisignano di Zocco (VI);

(3) VISTA la nota prot. reg. n. 122422 del 27.03.2019 con la quale è stato avviato il procedimento finalizzato al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006;

(4) VISTO il DDDA n. 498 del 06.11.2019 con il quale è rilasciato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di cui alla premessa (2), preso atto del Parere espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA n. 95 del 03.10.2019;

(5) CONSIDERATO che il parere di compatibilità ambientale sul progetto costituisce atto endoprocedimentale finalizzato all’assunzione del provvedimento unico da rilasciarsi ai sensi dell’art. 27-bis comma 1, del d.lgs. n. 152/2006, con le modalità di cui al comma 7 del medesimo articolo previa convocazione, da parte della Direzione Ambiente, della Conferenza di Servizi;

(6) VISTA la DGRV n. 568/2018 Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale". Revisione della disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b)) e degli indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera g)) a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 16 giugno 2017. Delibera n. 117/CR del 06/12/2017”;

(7) VISTA la nota prot. reg. n. 507469 del 25.11.2019 con la quale, ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/90, è stata convocata della Conferenza di Servizi al fine del rilascio del provvedimento unico regionale di cui all’art. 27-bis del d.lgs. 152/2006;

(8) VISTI gli esiti della CdS tenutasi in data 03.12.2019, di cui al verbale trasmesso con nota prot. reg. n. 555511 del 23.12.2019;

(9) VISTA la Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147 della Commissione che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

(10) VISTA la modifica all’art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 introdotta dalla L. 128/2019 in ordine alla possibilità per le Autorità competenti di autorizzare cessazioni di qualifica di rifiuti caso per caso nei provvedimenti;

(11) VISTO l’art. 14 comma 6 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (DCR n 30/2015) “Gli impianti di produzione di CDR (CSS), di cui al comma 3, dovranno adeguarsi entro il 31/12/2020 ai requisiti operativi del Decreto Ministeriale n. 22 del 14 febbraio 2014”;

(12) VISTO il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza prot. n. 22194 del 03.12.2019 (prot. reg. n. 530963 del 09.12.2019) e le relative prescrizioni;

(13) CONSIDERATE le determinazioni rese dalle Amministrazioni coinvolte nella Conferenza di Servizi decisoria di cui alla premessa (8);

(14) RICHIAMATE le prescrizioni di cui al Parere n. 45 del 03.10.2019 allegato al DDDA n. 498/2019 e le prescrizioni di cui al Parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza prot. n. 22194 del 03.12.2019 (prot. reg. n. 530963 del 09.12.2019);

(15) RITENUTO per tutto quanto argomentato, di rilasciare alla Ditta ELITE Ambiente S.r.l. il provvedimento autorizzatorio unico regionale ai sensi del comma 7 dell’art. 27 –bis, comprendente il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, l’approvazione del progetto di ampliamento di cui alla premessa (2) e l’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell’articolo 29-sexies del d.lgs. 152/2006 per l’installazione di cui all’oggetto

decreta

1.  di specificare che le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

2.  di rilasciare alla Ditta Elite Ambiente S.r.l. (C.F. 01956070245), con sede legale in via Mazzini, 13 Brendola (VI) e ubicazione installazione in via Pigafetta, 38 Brendola (VI), il provvedimento unico regionale comprendente:

  • il giudizio positivo, con prescrizioni, di compatibilità ambientale, di cui al DDDA n. 498 del 06.11.2019;
  • l’approvazione alla realizzazione del progetto denominato “Ampliamento impianto di recupero e smaltimento rifiuti pericolosi e non pericolosi con produzione di CSS” per l’installazione di cui trattasi;
  • l’Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività previste ai punti 5.1 e 5.5 dell’allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, per l’esercizio dell’installazione catastalmente censita al Foglio n. 16 mappale 156;

3.  di stabilire che la Ditta trasmetta, con le modalità di cui all’art. 25 della L.R. n. 3/2000 i certificati dei collaudi ivi previsti;

4.  di prevedere il successivo riesame dell’AIA rilasciata con il presente provvedimento secondo le modalità previste dall’art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la Ditta in conformità ai commi 5 e 9 dell’art. 29-octies, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell’AIA entro 16 (sedici) anni dalla data di rilascio dell’AIA di cui al presente provvedimento, in quanto registrata EMAS;

5.  di autorizzare presso l’installazione la gestione delle tipologie di rifiuti di cui all’Allegato A al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante;

6.  di comprendere nella presente Autorizzazione Integrata Ambientale le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

6.1 autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del d.lgs. n. 152/2006;
6.2 autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;
6.3 autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;

7.  di autorizzare le seguenti attività di gestione rifiuti che possono essere svolte dalla Ditta (con rifermento agli allegati B e C alla parte IV del d.lgs. 152/2006) nelle aree individuate nella planimetria (layout impiantistico) di cui all’Allegato B al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante:

7.1 stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;
7.2 stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite nell’installazione;
7.3 stoccaggio [R13/D15] dei rifiuti prodotti dalla Ditta;
7.4 riconfezionamento [R12, D14] di rifiuti pericolosi e non pericolosi per singolo CER e singole partite, al fine della sostituzione dell’imballaggio;
7.5 accorpamento [R12/D14], con eventuali sconfezionamento, travaso e riconfezionamento, di carichi aventi il medesimo codice CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti; i rifiuti esitanti dallo sconfezionamento vanno gestiti come rifiuti prodotti dalla Ditta;
7.6 miscelazione in deroga e non in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/2006 [R12/D13] con eventuale riduzione volumetrica contestuale, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 20; le miscele di rifiuti ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e destinate a successivi impianti di trattamento;
7.7 selezione e cernita, distinta in:

7.7.1 eliminazione di frazioni estranee o di singole frazioni residuali vocate a destino diverso [R12-D13], effettuata manualmente con l’eventuale ausilio di mezzi meccanici su singole partite di rifiuti in ingresso o su più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo CER e, se pericolosi, medesimo CER e medesime caratteristiche di pericolo; i rifiuti mantengono il codice CER di origine e la filiera di destino, mentre le frazioni estranee o residuali ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta e destinate a recupero/smaltimento;
7.7.2 selezione e cernita di rifiuti misti non pericolosi [R12], effettuata manualmente con l’eventuale ausilio di mezzi meccanici su singole partite di rifiuti in ingresso o su più partite di rifiuti in ingresso aventi medesimo CER, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a recupero/smaltimento; le frazioni ottenute vanno gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta; è ammessa la commistione di frazioni merceologicamente omogenee codificabili con lo stesso CER, ottenute a valle della lavorazione di più partite di rifiuti, anche codificati in ingresso con CER differenti;
7.8 recupero RAEE [R12] mediante smontaggio, senza messa in sicurezza così come definita dal D.lgs. 49/2014;
7.9 recupero di rifiuti non pericolosi [R3] per la produzione di CSS-combustibile che cessa la qualifica di rifiuto e per la produzione di CSS-rifiuto [R12], mediante omogeneizzazione, triturazioni, deferrizzazione, cernita, vagliatura, raffinazione; la cessazione di qualifica di rifiuto deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 12;
7.10 recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da carta [R3], mediante selezione manuale e successivo adeguamento volumetrico, per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW), nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 13;
7.11 recupero di rifiuti a matrice plastica [R3], mediante svuotamento, triturazione e lavaggio, presso l’area A5, per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW), nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 14;
7.12 recupero di rifiuti costituiti da metalli e da composti metallici [R4], mediante svuotamento, triturazione e lavaggio, presso l’area A5, per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW), nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 15;
7.13 recupero di rifiuti costituiti da vetro [R5], mediante svuotamento triturazione e lavaggio, presso l’area A4, per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW), nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 16;
7.14 recupero di rifiuti costituiti da inerti [R5], per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW), mediante macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazioni, nel rispetto delle prescrizioni di cui ai punti 17 e 18;
7.15 preparazione per il riutilizzo [R3, R4, R5] di rifiuti di imballaggio derivanti da sconfezionamento di rifiuti in ingresso all’installazione, mediante verifiche, pulizia e lavaggio, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 19;
7.16 adeguamento volumetrico [R12-D13] mediante compattazione o triturazione, anche di frazioni provenienti dalle attività interne, nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 21;
7.17 verifica ed eventuale “bonifica” mediante pulizia e lavaggio, in Area C5, di rifiuti costituiti da imballaggi pericolosi in vetro [R12], per la declassificazione a rifiuto non pericoloso da avviare successivamente a recupero nella linea vetro [R5], nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 16.2; 

8.  di autorizzare, presso l’installazione, la gestione delle seguenti quantità di rifiuti:

8.1 quantitativo massimo istantaneo stoccabile di rifiuti pericolosi e non pericolosi (R13-D15): 1.061 Mg, di cui massimo 335 di rifiuti pericolosi, distribuibili come segue:

Quantitativo massimo di stoccaggio (R13, D15)

Rifiuti

R13
[Mg]

D15
[Mg]

Rifiuti stoccabili
di cui Rifiuti pericolosi

711
185

350
150

Totale
di cui Rifiuti pericolosi

1.061
335

 

8.2 quantitativo massimo di rifiuti pericolosi e non pericolosi trattabili nelle altre operazioni: 520Mg/g per un massimo di 130.000 Mg/anno, distribuiti come di seguito indicato:

Quantitativo massimo giornaliero nelle altre operazioni (R3, R4, R5, R12, D13, D14)

Rifiuti

Proposto da progetto
Mg/giorno

Attività ricadenti nell’operazione R12

Non pericolosi: 200
Pericolosi: 30

Attività ricadenti nelle operazioni D13 e D14

Non pericolosi: 50
Pericolosi: 10

Attività ricadenti nelle operazioni R3, R4 e R5 (R5 solo nel nuovo progetto)

R3 (carta/plastica): 100
R3 (CSS): 60
R4: 50
R5 (inerti/vetro): 20

Totale

520

 

Quantitativo massimo annuo nelle altre operazioni (R3, R4, R5, R12, D13, D14)

Rifiuti

Proposto da progetto
Mg/anno
(calcolati su 250 gg/anno)

Attività ricadenti nell’operazione R12

Non pericolosi: 50.000
Pericolosi: 7.500

Attività ricadenti nelle operazioni D13 e D14

Non pericolosi: 12.500
Pericolosi: 2.500

Attività ricadenti nelle operazioni R3, R4 e R5 (R5 solo nel nuovo progetto)

Non pericolosi: 50.000
Pericolosi: 7.500

Totale

130.000

 

9.  di stabilire le seguenti prescrizioni inerenti gli imballaggi:

9.1 ove nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, è autorizzata la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino perfettamente funzionali e puliti già all’atto dello sconfezionamento di tali attività deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l’origine degli imballaggi in questione;

Conferimento di rifiuti

10.  di stabilire che il conferimento dei rifiuti debba avvenire secondo le seguenti modalità operative e gestionali:

10.1 i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l’omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l’omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un’attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l’omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l’omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l’omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all’atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell’omologazione e l’effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;
10.2 deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia dove è sita l’installazione e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;
10.3 deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene dei carichi contenenti rottami metallici o rifiuti metallici; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;
10.4 i rifiuti metallici derivanti da processi metallurgici possono essere conferiti presso l’installazione solo previa verifica che non diano luogo, se posti a contatto con acqua, a reazioni esotermiche e/o ad esalazioni di gas;
10.5 rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento europeo (CE), n. 2021/2019 (inquinanti organici persistenti);
10.6 i rifiuti urbani possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o smaltimento e la loro gestione deve garantire il rispetto degli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152/2006 e di quanto previsto alla DGR n. 445/2017;

Recupero con cessazione di qualifica di rifiuto (EoW)

11.  di stabilire le seguenti prescrizioni generali per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto, ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006:

11.1 le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono essere condotti in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili individuate dal Bref 2018 e devono garantire l’ottenimento di prodotti con caratteristiche merceologicamente conformi alle norme tecniche di riferimento e, in ogni caso, nelle forme usualmente commercializzate, rispettando tutte le prescrizioni previste dalla normativa per la loro immissione in commercio; copia della relativa normativa deve essere conservata presso l’impianto e deve essere esibita a richiesta degli interessati;
11.2 qualora le caratteristiche qualitative stabilite per gli EoW non siano conseguibili mediante i trattamenti previsti nell’installazione, le medesime caratteristiche devono essere possedute dai rifiuti al momento del loro ingresso in installazione;
11.3 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare sui materiali che cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter, del d.lgs. n. 152/2006 e i criteri per la valutazione delle non conformità sono indicati nel Piano di Monitoraggio e Controllo;
11.4 restano sottoposti al regime dei rifiuti le frazioni esitanti dalle attività di recupero che non rispettino le caratteristiche qualitative stabilite per le singole cessazioni di qualifica di rifiuto o, in ogni caso, che non vengano destinate in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;

Cessazioni di qualifica di rifiuto (EoW)

12.  di stabilire che le operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi per la produzione di CSS-combustibile [R3] di cui al punto 7.9 deve avvenire nel rispetto del DM n. 22/2013;

13.  di stabilire che il recupero di rifiuti a matrice cartacea [R3], finalizzato alla produzione di materiale per l’industria cartaria con cessazione della qualifica di rifiuto (EoW), deve essere condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche:

13.1 i rifiuti in ingresso devono essere costituiti in prevalenza da materiale cellulosico (carta, cartone, cartoncino);
13.2 le attività, i procedimenti e i metodi di recupero devono essere condotti in conformità alla norma UNI-EN 643 e devono garantire:

(a) l’eliminazione delle impurezze quali metalli, sabbie e materiali da costruzione, materiali sintetici, vetro, carte prodotte con fibre sintetiche, tessili, legno, nonché altri materiali estranei, che, al termine delle operazioni di recupero, devono rappresentare come somma totale massimo l’1% del peso;
(b) l’eliminazione della carta carbone e delle carte bituminose, che, al termine delle operazioni di recupero, devono risultare assenti;
(c) un contenuto di formaldeide non superiore allo 0,1% in peso;
(d) un contenuto di fenolo non superiore allo 0,1% in peso;
(e) un contenuto di PCB+PCT < 25 ppm;

13.3 i prodotti ottenuti devono rispondere alle specifiche della norma UNI-EN 643;

14.  di stabilire che le operazioni di recupero di rifiuti a matrice plastica [R3], di cui al punto 7.11, devono avvenire nel rispetto:

14.1 le attività, i procedimenti e i metodi di recupero devono essere condotti in conformità alla norma UNI 10667;
14.2 il recupero deve avvenire per singole partite di rifiuti o di partite di rifiuti, con medesimo CER e medesime HP, accorpate;
14.3 i rifiuti derivanti dallo svuotamento dei contenitori mantengono lo stesso CER e vengono smaltiti come rifiuti;
14.4 il PMC/PGO deve contenere una procedura specifica atta ad accertare la decontaminazione;
14.5 i prodotti ottenuti devono rispondere alle specifiche della norma UNI 10667 per ogni specifico destino;
14.6 le acque derivanti dal processo vengono trattate e riutilizzate nel circuito chiuso del processo, come previsto nelle procedure del PMC;

15.  di stabilire che le operazioni di recupero di rifiuti metallici [R4], di cui al punto 7.12, devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

15.1 del Regolamento (UE) n. 333/2011 per il recupero di rottami di ferro e acciaio;
15.2 del Regolamento (UE) n. 333/2011 per il recupero di rottami di alluminio e leghe di alluminio;
15.3 del Regolamento (UE) n. 715/2013 per il recupero di rottami di rame e leghe di rame;
15.4 dei punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 c) dell’All. 1, Suball. 1, del D.M. 05.02.1998 per la produzione di zinco per l’industria metallurgica che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi della norma UNI EN 14290;
15.5 dei punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 c) dell’All. 1, Suball. 1, del D.M. 05.02.1998 per la produzione di piombo per l’industria metallurgica che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi della norma UNI EN 14057;
15.6 dei punti 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 c) dell’All. 1, Suball. 1, del D.M. 05.02.1998 per la produzione di stagno per l’industria metallurgica che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi della norma UNI EN 10432;
15.7 possono essere avviate al recupero metalli anche le frazioni esitanti dai trattamenti interni all’installazione, compatibilmente con quanto prescritto nei Regolamenti e nei punti sopra elencati;
15.8 il recupero deve avvenire per singole partite di rifiuti o di partite di rifiuti, con medesimo CER e medesime HP, accorpate;
15.9 i rifiuti derivanti dallo svuotamento dei contenitori mantengono lo stesso CER e vengono smaltiti come rifiuti;
15.10 le acque derivanti dal processo vengono trattate e riutilizzate nel circuito chiuso del processo, come previsto nelle procedure del PMC;
15.11 prima del trattamento le bombolette spray e gli estintori devono essere scarichi
15.12 è ammesso il recupero R4 di fusti o contenitori che hanno contenuto oli o vernici solo a seguito di preliminare pulizia, in area C5; l’efficacia del pretrattamento deve essere verificata secondo le modalità indicate nel PMC;

16.  di stabilire che le operazioni di recupero di rifiuti costituiti da vetro [R5], di cui al punto 7.13, devono avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

16.1 il recupero con cessazione della qualifica di rifiuto deve avvenire nel rispetto del Reg. 1179/2012;
16.2 i rifiuti pericolosi non possono essere ammessi al recupero di cui al punto precedente, fatta eccezione per i rifiuti pericolosi costituititi da vetro precedentemente trattati nella linea di “bonifica” (punto 7.17), la cui efficacia deve essere verificata secondo le modalità indicate nel PMC;
16.3 il recupero deve avvenire per singole partite di rifiuti o di partite di rifiuti con medesimo CER;
16.4 i rifiuti derivanti dallo svuotamento dei contenitori mantengono lo stesso CER e vengono smaltiti come rifiuti;
16.5 le acque derivanti dal processo vengono trattate e riutilizzate nel circuito chiuso del processo, come previsto nelle procedure del PMC;

17.  di stabilire che il recupero di rifiuti non pericolosi inerti [R5], di cui al punto 5.13, per la produzione di aggregati non legati per la formazione di rilevati, sottofondi stradali, strati di fondazione e strati accessori aventi funzione antigelo, anticapillare, drenante, etc. (all. C1, C2, C3, C5 della Circolare n. 5205/2005), deve essere condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche:

a. il recupero dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili e dell’art. 181, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) di rifiuti e/o EoW non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come precisato nel Bref comunitario relativo al Waste Treatment del 2018 (cap. 2.1 Common techniques applied in the sector);
b. per casi rientranti (in termini di tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti) nei punti specificati nell’All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.1998 per la specifica destinazione, la produzione dell’EoW è subordinata all’esecuzione del test di cessione sui singoli rifiuti prima di essere commisti con altri rifiuti/materiali e sottoposti a lavorazione, al fine di accertare il rispetto dei limiti previsti dall’Allegato 3 del DM 05.02.1998 (per i parametri previsti in ciascun punto dell’All. 1 Suball. 1) e, se pertinenti con il processo/sito di produzione, all’analisi sul tal quale al fine di accertare i limiti della col. B della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per i parametri IPA, idrocarburi e fenoli; tale disposizione non si applica ai casi di cui al punto 7.1 dell’All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.1998;
c. per casi non rientranti (in termini di tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti) nei punti specificati nell’All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.1998 per la specifica destinazione di cui al presente paragrafo, il Tecnico Responsabile, prima di sottoporre a lavorazione i rifiuti in ingresso all’impianto, deve svolgere una valutazione delle caratteristiche degli stessi, stimandone l’attitudine ad ottenere frazioni inerti [1] di adeguate caratteristiche geotecniche, verificando il rispetto dei limiti di cui all’Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 e, se pertinenti con il processo/sito di produzione, i limiti della col. B della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per i parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto, sul tal quale. La valutazione deve essere prodotta in forma documentale, contenente le pertinenti valutazioni, anche basate su prove di laboratorio, e deve, tra l’altro, indicare la serie di lavorazioni cui il rifiuto deve essere assoggettato per pervenire all’utilizzabilità dei prodotti da esso derivati. Tale documentazione deve essere conservata per almeno 5 anni. La commistione delle frazioni inerti derivate da ciascun rifiuto in ingresso (di cui al presente paragrafo), può avvenire con altri materiali e/o rifiuti inerti solo a valle della lavorazione descritta nel documento di cui al precedente periodo;
d. qualora i rifiuti non pericolosi di cui ai punti precedenti non rispettino in ingresso alla linea, le caratteristiche ivi richieste, tali rifiuti, per poter essere recuperati, potranno essere sottoposti, per singole partite (senza accorpamento) a pretrattamento specifico (vagliatura), al fine di ottenere tali caratteristiche prima di essere commisti con altri rifiuti/materiali e sottoposti a lavorazione;
e. qualora i rifiuti provengano da siti di bonifica/MISE, i rifiuti dovranno essere caratterizzati al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui all’All. 3 al DM 05.02.98 e, per i parametri tipizzanti, i limiti di tabella 2 dell’Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006, nonché, sul tal quale, i limiti della Col. B per i parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto; qualora detti limiti non fossero rispettati in ingresso alla linea, i rifiuti per poter essere recuperati potranno essere sottoposti per singole partite (senza accorpamento) a pretrattamento specifico (vagliatura), al fine di ottenere tali caratteristiche prima di essere commisti con altri rifiuti/materiali e sottoposti a lavorazione;
f. fermo restando quanto previsto al precedente punto c), per il recupero di miscele di rifiuti in ingresso all’installazione e prodotte fuori sito, la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici CER e delle informazioni analitiche inerenti la cedibilità di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela, al fine di garantire quanto previsto al precedente punto a);
g. le forme di controllo da adottarsi per la gestione dei rifiuti secondo i precedenti punti devono prevedere modalità tali da mantenere separati i flussi dei rifiuti rientranti tra quelli di cui al DM 05.02.1998 da quelli non rientranti, fino all’esecuzione degli accertamenti previsti;
h. è ammesso il conferimento senza analisi finalizzata alla classificazione come pericoloso/non pericoloso di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella DGRV n. 1773 del 28 agosto 2012;
j. al fine di cessare la qualifica di rifiuto (EoW) deve essere accertato che gli aggregati non legati rispettino:

  • il test di cessione di cui all’All. 3 del DM 05.02.1998,
  • le norme tecniche di riferimento UNI EN 13242
  • gli standard di cui agli Allegati C1, C2, C3, C5 della circolare ministeriale UL/2005/5205 in relazione allo specifico uso
  • quanto previsto dal regolamento (UE) n. 305/2011
  • l’utilizzo diretto tal quale, senza aggiunta di leganti
  • il volume massimo del lotto da caratterizzare di 3.000 m3

18.  di stabilire che il recupero di rifiuti non pericolosi inerti [R5], di cui al punto 5.13, per la produzione di aggregati non legati da utilizzare per recuperi ambientali, riempimenti e colmate (all. C4 della Circolare n. 5205/2005), deve essere condotto nel rispetto delle seguenti prescrizioni specifiche:

a. il recupero dei rifiuti deve avvenire nel rispetto delle migliori tecniche disponibili applicabili e dell’art. 181, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006; in particolare le caratteristiche ambientali (contenuto di contaminanti e/o cedibilità degli stessi) di rifiuti e/o EoW non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come precisato nel Bref comunitario relativo al Waste Treatment del 2018 (cap. 2.1 Common techniques applied in the sector);
b. per casi rientranti (in termini di tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti) nei punti specificati nell’All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.1998 per la specifica destinazione, la produzione dell’EoW è subordinata all’esecuzione del test di cessione sui singoli rifiuti prima di essere commisti con altri rifiuti/materiali e sottoposti a lavorazione, al fine di accertare il rispetto dei limiti previsti dall’Allegato 3 del DM 05.02.1998 (per i parametri previsti in ciascun punto dell’All. 1 Suball. 1) e, se pertinenti con il processo/sito di produzione, all’analisi sul tal quale al fine di accertare i limiti della col. B della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per i parametri IPA, idrocarburi e fenoli; tale disposizione non si applica ai casi di cui al punto 7.1 dell’All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.1998;
c. per casi non rientranti (in termini di tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti) nei punti specificati nell’All. 1 Suball. 1 del DM 05.02.1998 per la specifica destinazione di cui al presente paragrafo, il Tecnico Responsabile, prima di sottoporre a lavorazione i rifiuti in ingresso all’impianto, deve svolgere una valutazione delle caratteristiche degli stessi, stimandone l’attitudine ad ottenere frazioni inerti [2] di adeguate caratteristiche geotecniche, verificando il rispetto dei limiti di cui all’Allegato 3 del D.M. 05.02.1998 e, se pertinenti con il processo/sito di produzione, i limiti della col. B della Tabella 1 dell’Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006 per i parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto, sul tal quale. La valutazione deve essere prodotta in forma documentale, contenente le pertinenti valutazioni, anche basate su prove di laboratorio, e deve, tra l’altro, indicare la serie di lavorazioni cui il rifiuto deve essere assoggettato per pervenire all’utilizzabilità dei prodotti da esso derivati. Tale documentazione deve essere conservata per almeno 5 anni. La commistione delle frazioni inerti derivate da ciascun rifiuto in ingresso (di cui al presente paragrafo), può avvenire con altri materiali e/o rifiuti inerti solo a valle della lavorazione descritta nel documento di cui al precedente periodo;
d. qualora i rifiuti non pericolosi di cui ai punti precedenti non rispettino in ingresso alla linea, le caratteristiche ivi richieste, tali rifiuti, per poter essere recuperati, potranno essere sottoposti, per singole partite (senza accorpamento) a pretrattamento specifico (vagliatura), al fine di ottenere tali caratteristiche prima di essere commisti con altri rifiuti/materiali e sottoposti a lavorazione;
e. qualora i rifiuti provengano da siti di bonifica/MISE, i rifiuti dovranno essere caratterizzati al fine di verificare il rispetto dei limiti di cui all’All. 3 al DM 05.02.98 e, per i parametri tipizzanti, i limiti di tabella 2 dell’Allegato 5 alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006, nonché, sul tal quale, i limiti della Col. B per i parametri da determinarsi sulla base della provenienza/ciclo tecnologico che ha generato il rifiuto; qualora detti limiti non fossero rispettati in ingresso alla linea, i rifiuti per poter essere recuperati potranno essere sottoposti per singole partite (senza accorpamento) a pretrattamento specifico (vagliatura), al fine di ottenere tali caratteristiche prima di essere commisti con altri rifiuti/materiali e sottoposti a lavorazione;
f. fermo restando quanto previsto al precedente punto c), per il recupero di miscele di rifiuti in ingresso all’installazione e prodotte fuori sito, la Ditta è tenuta ad acquisire dettagliate informazioni, comprensive dei codici CER e delle informazioni analitiche inerenti la cedibilità di inquinanti dei rifiuti che hanno generato la miscela, al fine di garantire quanto previsto al precedente punto a);
g. le forme di controllo da adottarsi per la gestione dei rifiuti secondo i precedenti punti devono prevedere modalità tali da mantenere separati i flussi dei rifiuti rientranti tra quelli di cui al DM 05.02.1998 da quelli non rientranti, fino all’esecuzione degli accertamenti previsti;
h. è ammesso il conferimento senza analisi finalizzata alla classificazione come pericoloso/non pericoloso di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella DGRV n. 1773 del 28 agosto 2012;
j. al fine di cessare la qualifica di rifiuto (EoW) deve essere accertato che gli aggregati non legati rispettino:

  • il test di cessione di cui all’All. 3 del DM 05.02.1998,
  • le norme tecniche di riferimento UNI EN 13242
  • gli standard di cui agli Allegati C4 della circolare ministeriale UL/2005/5205 in relazione allo specifico uso
  • quanto previsto dal regolamento (UE) n. 305/2011
  • l’utilizzo diretto tal quale, senza aggiunta di leganti
  • il volume massimo del lotto da caratterizzare di 3.000 m3
  • la cessazione della qualifica di rifiuto è inoltre subordinata all’approvazione da parte dall’autorità competente di apposito progetto, alla compatibilità dei materiali con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell’area di destino, alla conformità del contenuto di contaminanti alla legislazione vigente in materia di bonifica in funzione della specifica destinazione d’uso;

19.  di stabilire che la preparazione per il riutilizzo di rifiuti costituiti da imballaggi deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni:

19.1 possono essere sottoposti alla preparazione per il riutilizzo i rifiuti da imballaggio esitanti dalle operazioni di sconfezionamento dei rifiuti in ingresso all’installazione, costituiti da contenitori di plastica o metallo o vetro;
19.2 il recupero, consistente nelle operazioni di verifica, pulizia e lavaggio deve garantire l’ottenimento di imballaggi con le medesime caratteristiche prestazionali e ambientali degli imballaggi originali e devono essere utilizzati per le medesime finalità per le quali erano stati concepiti;
19.3 la cessazione della qualifica di rifiuto degli imballaggi deve avvenire sulla base delle verifiche effettuate dalla Ditta e precisate nel PMC/PGO, tese a verificare la rispondenza dei requisiti di riutilizzabilità degli imballaggi in plastica, metallo e vetro, nonché la loro eventuale decontaminazione;

Operazioni di miscelazione

20.  di stabilire che le operazioni di miscelazione vanno condotte nel rispetto delle seguenti modalità operative e gestionali:

20.1 ai sensi dell’art. 187, comma 2, lett. a) e dell’art. 177, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006, la miscelazione deve essere effettuata in condizioni di sicurezza, ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti ad eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
20.2 le operazioni di miscelazione sono condotte sotto la responsabilità del tecnico responsabile dell’impianto individuato ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 3/2000, il quale deve sempre verificare ed attestare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all’operazione di miscelazione;
20.3 non è ammissibile – ai sensi dell’art. 181, comma 4 del d.lgs. n. 152/2016 - la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l’accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero di materia; l’accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati a recupero devono essere effettuate solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per lo specifico destino, con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolosità e alla cessione di inquinanti per lisciviazione, qualora, ad esempio, il successivo recupero riguardi l’utilizzo in agricoltura o la produzione di oggetti/sostanze successivamente utilizzati sul suolo, nel suolo o nell’ambiente in generale;
20.4 le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all’art. 179 del d.lgs. n. 152/2006 garantendo, in particolare, che siano mantenute le caratteristiche di recuperabilità dei rifiuti originari;
20.5 la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica – ai sensi dell’art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 36/2003 - deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuto posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;
20.6 dalle registrazioni obbligatorie delle movimentazioni dei rifiuti, previste dall’art. 188-bis, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006, si deve poter risalire – ai sensi del comma 1 del medesimo articolo - alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;
20.7 ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata; tale caratterizzazione deve comprendere, ove necessario, anche le specifiche analisi prima dell’avvio al relativo impianto di smaltimento o recupero; a tal proposito si ricorda che il gestore, relativamente alle miscele in uscita, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 152/2006, è qualificato come “produttore dei rifiuti” e che, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a classificare compiutamente i rifiuti prodotti ed a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;
20.8 le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero definitivi; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di recupero con operazioni classificate da R12 a R13 dell’Allegato C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006, e ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell’Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;
20.9 la miscelazione in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. 152/2006 deve avvenire previo accertamento preliminare di “fattibilità”, fatto salvo quanto previsto al punto 20.18, eseguito mediante prova a scala di laboratorio, condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell’impianto; la verifica sperimentale deve accertare la compatibilità e non reattività dei singoli componenti sottoposti a miscelazione, evidenziandone gli esiti; le registrazioni devono inoltre includere:

16.9.1 partite, quantità, CER e stato fisico dei rifiuti miscelati;
16.9.2 cisterna, serbatoio, o area di stoccaggio;
16.9.3 condizioni, tempi ed esiti delle verifiche delle prove di miscelazione;

20.10 l’accertamento tecnico preliminare di fattibilità di cui al punto precedente deve essere effettuato su campioni di rifiuti presenti in impianto nei rapporti ponderali della miscela di lavorazione o comunque cautelativi; le procedure e le modalità devono essere descritte nel PMC/PGO e indicate in ciascuna registrazione; devono essere descritte le motivazioni relative al giudizio di fattibilità;
20.11 le miscelazioni non in deroga devono essere registrate, indicando partite, quantità, CER dei rifiuti miscelati, cisterna, serbatoio, o area di stoccaggio delle miscele, oltre che gli esiti delle verifiche di miscelazione da eseguirsi preventivamente, sotto la responsabilità del tecnico responsabile dell’impianto;
20.12 non è ammissibile l’operazione di miscelazione su rifiuti che abbiano già precedentemente subito operazioni di miscelazione presso altri impianti; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;
20.13 le miscele di oli usati devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia di cui all’art. 216-bis, c.3, del d.lgs. n. 152/2006, privilegiando la rigenerazione e, subordinatamente, la combustione, con riferimento al Cap. 5.2 del Bref 2018;
20.14 dalle registrazioni obbligatorie delle movimentazioni dei rifiuti, previste dall’art. 188-bis, co. 2 del d.lgs. n. 152/2006, si dovrà poter risalire – ai sensi del comma 1 del medesimo articolo - alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;
20.15 l’impianto di destinazione per lo smaltimento o il recupero della miscela deve essere autorizzato a ricevere singolarmente tutti i rifiuti che compongono la miscela stessa;
20.16 la miscela ottenuta deve essere caratterizzata al fine di verificare la compatibilità con l’impianto di destinazione finale del rifiuto;
20.17 la codifica delle miscele deve essere individuata dal capitolo 19, fatto salvo quanto prescritto al successivo punto 20.18, e alle miscele pericolose in uscita va attribuita, ai sensi dell’art. 184, c. 5-ter, la “sommatoria amministrativa” delle caratteristiche di pericolo possedute dai rifiuti in ingresso;
20.18 per i rifiuti costituiti da RAEE (160213*, 200135*) e da batterie (CER 160601*, 160602* e 200133*) con stesso CER e caratteristiche di pericolo diverse è ammessa la miscelazione in deroga al fine del confezionamento promiscuo senza necessità di prova di fattibilità; alla miscela potrà essere attribuito il CER originario e dovranno essere indicate tutte le HP attribuite alle partite originarie;
20.19 la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia di Treviso e ad ARPAV, entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento, l’aggiornamento dei gruppi di miscelazione dei rifiuti, individuando le finalità dell’attività di miscelazione, con particolare riferimento alle tipologie impiantistiche destinatarie delle miscele e i rifiuti coinvolti, in termini di CER, caratteristiche merceologiche e chimico-fisiche;

Riduzione volumetrica

21.  di stabilire le seguenti prescrizioni generali per la riduzione volumetrica di cui al punto 7.16:

21.1 l’operazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell’impianto, su rifiuti non polverulenti; il Tecnico responsabile deve verificare la fattibilità tecnica e ambientale dell’operazione in relazione al rifiuto lavorato;
21.2 i rifiuti sottoposti a lavorazione devono essere privi o a basso contenuto di solventi;
21.3 è vietata la lavorazione di recipienti sotto pressione, previa verifica;
21.4 le frazioni esitanti, comunque codificate, non possono essere commiste tra loro se derivanti da rifiuti originariamente codificati con CER diverso e/o classificati con diverse caratteristiche di pericolo;

Prescrizioni generali

22.  di stabilire le seguenti prescrizioni generali:

22.1 devono essere ottemperate tutte le prescrizioni previste dal DDDA n. 498 del 06.11.2019;
22.2 la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all’art. 29-bis del d.lgs. n. 152/2006, così come individuate con il D.M. del 29.01.2007 Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2007 – Serie Generale n. 130), prevedendo l’adeguamento entro il 17.08.2022 alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) applicabili di cui alla Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147;
22.3 la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all’Allegato B al presente decreto e le postazioni fisse adibite allo stoccaggio/lavorazione dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento a tale planimetria; ogni modifica dell’Allegato B deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006;
22.4 copia della planimetria di cui al precedente punto deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell’ingresso all’installazione e a disposizione delle autorità di controllo;
22.5 le aree, compresi i box, i cassoni, i serbatoi e i contenitori, devono essere sempre muniti di cartellonistica ben visibile, per dimensione e collocazione, indicante i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, la filiera (R/D);
22.6 devono essere stoccati separatamente i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l’installazione nella filiera del recupero, i rifiuti da sottoporre a operazioni presso l’installazione nella filiera dello smaltimento, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera del recupero, i rifiuti da inviare a impianti terzi nella filiera dello smaltimento, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera del recupero, i rifiuti prodotti dalla Ditta nella filiera dello smaltimento, i prodotti ottenuti presso l’installazione a seguito delle operazioni di recupero (EoW);
22.7 i flussi di rifiuti presso l’installazione devono essere adeguatamente monitorati e registrati mediante idonea documentazione di pesatura dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti in uscita e degli EoW prodotti, secondo modalità da indicarsi nel PMC/PGO; tale documentazione deve essere conservata in installazione per un periodo di almeno 5 anni;
22.8 deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell’installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata;
22.9 alle diverse operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12 e D13 deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'operazione svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, riduzione volumetrica, miscelazione, ecc.);
22.10 non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all’interno dell’impianto e non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica;
22.11 per i rifiuti aventi caratteristiche di biodegradabilità e odorigene, il periodo di permanenza all’interno dell’installazione non potrà superare le 72 ore;
22.12 i rifiuti costituiti da contenitori per fitofarmaci e presidi medico-chirurgici dovranno essere gestititi secondo le modalità previste dalla DGRV 1261/1999;
22.13 le lavorazioni di rifiuti comportanti emissioni, in quanto con componente volatile/odorigena devono essere effettuate all’interno dell’apposita cabina tenuta in depressione
22.14 lo stoccaggio dei fanghi in big-bag e dei contenitori di rifiuti liquidi o comunque con componente liquida separabile dovrà avvenire in area dotata di bacino di contenimento;
22.15 i cassoni scarrabili contenenti rifiuti devono essere chiusi o coperti con telone o coperchio mobile in modo da evitare il contatto delle acque meteoriche;
22.16 i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono sempre essere accessibili alle ispezioni;
22.17 i contenitori dei rifiuti che possono causare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l’ambiente devono essere chiusi; i contenitori di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica;
22.18 i rifiuti allo stato fisico liquido devono essere gestiti in aree dotate di apposito bacino di contenimento e/o sistema di captazione e raccolta spanti;
22.19 i rifiuti stoccati in fusti non possono essere posti su più di due livelli per piano, come previsto dalle BAT di settore;
22.20 a gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999;
22.21 la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008;
22.22 la gestione dei rifiuti sanitari deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal DPR n. 254/2003;
22.23 la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all’articolo 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992;
22.24 la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve avvenire nel rispetto delle pertinenti indicazioni del d.lgs. 49/2014, in relazione alle attività eseguite in installazione;
22.25 sui rifiuti contenti amianto sono ammesse esclusivamente operazioni di stoccaggio o di accorpamento senza sconfezionamento, finalizzato all’ottimizzazione delle fasi di trasporto; i rifiuti contenenti amianto devono essere stoccati evitando qualsiasi diffusione di fibre libere;
22.26 i rifiuti contenenti sostanze lesive per l’ozono stratosferico devono essere gestiti in modo da evitarne la dispersione in atmosfera;
22.27 lo stoccaggio di rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno in D15 e di 3 anni in R13, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta;
22.28 le aree adibite ad attività di gestione rifiuti, di transito, di parcheggio devono essere pavimentate e drenate; devono essere evitati sversamenti di sostanze inquinanti, deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle aree pavimentate, delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;
22.29 deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell’impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;
22.30 ogni settore dell’installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia; deve essere inoltre evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
22.31 l’attività dell’installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;

Emissioni in atmosfera

23.  di autorizzare, ai sensi della parte V titolo I del d.lgs. n. 152/2006, le emissioni in atmosfera per i punti di emissione indicati con la dicitura 1, 2, 3 nella planimetria di cui all’Allegato B al presente provvedimento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

 

Camino (n°)

Sistema di trattamento

Reparto

Portata

Inquinante

Limiti

CAMINO 1

filtrazione a secco con Filtro a maniche a tessuto

Capannone A

20.000 Nm3/h

Polveri totali

10 mg/Nm3

CAMINO 2

Adsorbimento chimico/fisico su carboni attivi

Capannone B

3.000 Nm3/h

Polveri totali

10 mg/Nm3

COV

20 mg/Nm3

CAMINO 3

filtrazione a secco con Filtro a maniche a tessuto

Capannone C

4.850 Nm3/h

Polveri totali

10 mg/Nm3

 

23.1 i sistemi di captazione ed abbattimento emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza e stato di funzionamento; le manutenzioni e i controlli da eseguire sui filtri a maniche e sui carboni attivi devono essere esplicitati nel PMC/PGO;
23.2 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati sono indicati nel PMC; i verbali di prelievo e i rapporti di prova degli autocontrolli devono riportare le informazioni relative ai parametri di esercizio (incluse quantità e tipologia di rifiuti trattati) nel periodo interessato dal campionamento;

Gestione delle acque

24.  di autorizzare, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del PTA, nonché sulla base del parere di compatibilità idraulica, la gestione delle acque come di seguito specificato:

24.1 lo scarico, denominato SF1 in planimetria di cui all’Allegato B, delle acque meteoriche di prima pioggia dilavanti i piazzali, previo trattamento nell’impianto installato, nella rete di pubblica fognatura, nel rispetto dei valori Limite di Emissione di cui alla Tab.1 dell’All. B, colonna “scarico in rete fognaria” del Piano di Tutela delle Acque approvato con DCRV n. 107 del 5.11.2009;
24.2 lo scarico, denominato SF2 in planimetria di cui all’Allegato B, delle acque meteoriche di seconda pioggia e dei pluviali, nel corpo idrico superficiale “Roggia Cinosa”, nel rispetto della Tab.1 dell’All. B, colonna “scarico in acque superficiali”, del Piano di Tutela delle Acque approvato con DCRV n. 107 del 5.11.2009;
24.3 tutti i manufatti impiegati per il trattamento e il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, incluso i pozzetti assunti per il campionamento dello scarico;
24.4 qualunque interruzione nel funzionamento degli impianti di trattamento deve essere comunicata a Regione del Veneto, Provincia, ARPAV;
24.5 la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi di autocontrollo da effettuare sono indicati nel PMC;
24.6 di prendere atto dello scarico in pubblica fognatura delle acque reflue assimilate alle domestiche provenienti dai servizi igienici dell’installazione;

PMC/PGO

25.  di stabilire le seguenti prescrizioni relative al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa:

25.1 entro 90 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento la Ditta deve presentare a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base del presente provvedimento; la Regione del Veneto provvede alla successiva approvazione a seguito del parere fornito da ARPAV e Provincia;
25.2 il PMC deve essere redatto secondo gli standard previsti dalla DGRV 242/2010 e s.m.i. e le indicazioni di ARPAV e Provincia;
25.3 nelle more dell’espletamento della procedura di cui al precedente punto, è approvato e continua ad applicarsi il PMC/PGO trasmesso con la documentazione sottoposta a procedimento di VIA;
25.4 ogni variazione del PMC/PGO deve essere concordata con ARPAV e comunicata alla Regione e alla Provincia ed è soggetta all’approvazione della Regione del Veneto; Le metodologie di campionamento e analisi dovranno essere quelle utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV, riportate nel sito specifico http://www.arpa.veneto.it/servizi-ambientali/ippc/servizi-alle-aziende/metodiche-analitiche; le metodiche utilizzate dal Servizio Laboratori di ARPAV faranno in ogni caso fede in fase di contraddittorio; la Ditta può cambiare le metodiche analitiche, previa comunicazione ad ARPAV, la quale può esprimersi in merito;
25.5 la reportistica del PMC deve essere redatta secondo gli standard richiesti da ARPAV e Provincia e trasmessa utilizzando gli strumenti concordati con gli Enti, inclusa la compilazione dell’applicativo web O.R.So.; la reportistica deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, secondo i formati e le frequenze indicati nel medesimo PMC per ciascuna matrice;

Ulteriori prescrizioni

26.  di stabilire le seguenti ulteriori prescrizioni:

26.1 la Ditta è tenuta a comunicare alla Regione del Veneto, alla Provincia e ad ARPAV, l’avvenuto rinnovo della Registrazione EMAS attualmente in essere, entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza della stessa; la Ditta è tenuta altresì a dare immediata comunicazione alla Regione Veneto e alla Provincia di eventuali sospensioni e/o revoche di detta certificazione;
26.2 deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, dei cassoni, e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;
26.3 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l’agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell’autorità di controllo; nelle aree deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio;
26.4 la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall’articolo 29-decies, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006;
26.5 i valori limite in materia di inquinamento acustico devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune (DPCM 14 novembre 1997);
26.6 devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 della L.R. n. 3/2000;
26.7 la Ditta, oltre a dover rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro, deve attuare quanto contenuto nel piano di sicurezza di cui all’art. 22 della L.R. n. 3/2000 e nel parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza prot. n. 22194 del 03.12.2019 (prot. reg. n. 530963 del 09.12.2019);
26.8 entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento la Ditta deve presentare le garanzie finanziarie ai sensi della DGRV n. 2721/2014; l’efficacia del presente provvedimento è subordinata al recepimento delle garanzie finanziarie da parte della Provincia; qualora la prestazione delle garanzie finanziarie tramite fidejussione sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la perdita di validità della presente autorizzazione, anche senza alcuna preventiva comunicazione da parte degli Enti;
26.9 ai sensi di quanto previsto dall’art. 29-decies commi 3 e 11-bis, del d.lgs. n.152/2006, l’ARPAV effettua – con oneri a carico del gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli;
26.10 qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell’impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dell’interessato;
26.11 in caso di chiusura dell’installazione, tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell’area in conformità con la destinazione urbanistica del sito;

27.  di allegare al presente provvedimento:

Allegato A: Elenco dei rifiuti per codice CER e operazione;
Allegato B: Planimetrie;

28.  di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Elite Ambiente S.r.l., al Comune di Grisignano di Zocco, alla Provincia di Vicenza, ad ARPAV Direzione Generale;

29.  di far salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l’obbligo di acquisire le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti;

30.  di stabilire che il presente provvedimento chiude il procedimento di rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale avviato con nota n. 122422 del 27.03.2019 e sostituisce tutti i precedenti provvedimenti autorizzativi ambientali rilasciati per l’installazione in oggetto;

31.  di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;

32.  di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Nicola Dell'Acqua

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[1]   Sono inerti le frazioni solide che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale delle frazioni inerti, nonché l’ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee.

[2]  Sono inerti le frazioni solide che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa; non si dissolvono, non bruciano, né sono soggetti ad altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno alla salute umana. La tendenza a dar luogo a percolati e la percentuale inquinante globale delle frazioni inerti, nonché l’ecotossicità dei percolati devono essere trascurabili e, in particolare, non danneggiare la qualità delle acque, superficiali e sotterranee.

(seguono allegati)

4_Allegato_A_412332.pdf
4_Allegato_B1_412332.pdf
4_Allegato_B2_412332.pdf
4_Allegato_B3_412332.pdf

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