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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 3 del 09 gennaio 2020
Ditta Cave Ghiaia Nardi s.r.l. Autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia denominata "TURCHETTI 4" e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR). D.Lgs. n. 152/2006 - D.Lgs. n. 104/2017 - L.R. 4/2016 - L.R. 13/2018.
Trattasi di provvedimento con il quale si autorizza la ditta Cave Ghiaia Nardi s.r.l. a coltivare in ampliamento la cava di sabbia e ghiaia, denominata “TURCHETTI 4” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR).
Il Direttore
VISTA l’istanza in data 06.12.2018, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 498002 del 06.12.2018, con la quale la ditta Cave Ghiaia Nardi s.r.l. (C.F. 00182110205), con sede in Goito (MN) via Strada Sacca n. 69, ha presentato, ai sensi dell’art. 27 bis del D.lgs. n. 152/2006, della L.R. 4/2016 nonché della L.R. 13/2018, domanda di procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.) e contestuale autorizzazione per la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “TURCHETTI 4” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR);
DATO ATTO dell’avvenuto espletamento di tutti gli adempimenti istruttori da parte della struttura di V.I.A. la quale ha sottoposto l’istanza e relativo progetto alla valutazione del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.;
PRESO ATTO che con parere n. 76 del 08.05.2019, il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (con validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria) e al rilascio dell’autorizzazione mineraria (Allegato A);
VISTO il decreto n. 74 del 15.07.2019 con il quale la Direzione Commissioni Valutazioni ha preso atto, facendolo proprio, del parere n. 76 del 08.05.2019 espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A. rilasciando provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “TURCHETTI 4” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/ condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere medesimo;
CONSIDERATO che il decreto n. 74 del 15.07.2019 contiene le seguenti determinazioni:
PRESO ATTO che il Comitato Tecnico Regionale V.I.A. nel proprio parere n. 74 del 15.07.2019 aveva prescritto, tra l’altro, che:
DATO ATTO l’area di cava oggetto di ampliamento dista circa 8 Km dal S.I.C. individuato con il codice IT 3210043 e denominato “Complesso morenico di Castellaro Lagusello” e circa 12 Km dalle aree S.I.C. e Z.P.S. individuate con il codice IT 3210008 e denominate “Fontanili di Povegliano” e che al riguardo la ditta ha presentato dichiarazione di non necessità di Valutazione Incidenza Ambientale e correlata relazione tecnica analitica;
VISTO il parere contenuto nella relazione istruttoria tecnica n. 18/2019 in data 24.01.2019, con il quale la struttura competente in materia ha verificato l’effettiva non necessità della valutazione di incidenza e, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43Cee e 2009/147/Cee, ha impartito le seguenti prescrizioni:
- mantenere invariata l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: Bufo viridis, Lacerta bilineata, Podarcis muralis, Hierophis viridiflavus, Circus aeruginosus, Circus pygargus e Lanius collurio;
- verificare e documentare, per il tramite del Proponente, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all’ Autorità regionale per la valutazione di incidenza;
VISTA la nota prot. n. 399675 del 17.09.2019 con cui la Direzione Difesa del Suolo, quale struttura competente al rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale, ha indetto, per il giorno 10.10.2019 alle ore 10.00 presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Calle Priuli n. 99 a Venezia (VE), la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L. 241/90, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della legge medesima e ha convocato l’Amministrazione comunale, l’Amministrazione provinciale e la ditta proponente;
DATO ATTO che la Conferenza di Servizi decisoria si è svolta in data 10.10.2019, con inizio dei lavori alle ore 10,10 e chiusura degli stessi alle ore 10,44, e che le risultanze della stessa, come da relativo verbale (Allegato B), sono state le seguenti:
VISTA la nota in data 29.10.2019, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 469023 del 31.10.2019, con la quale la ditta Cave Ghiaia Nardi s.r.l. ha trasmesso documentazione integrativa di progetto, a recepimento delle prescrizioni contenute nel parere del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. n 76/2019, e correlato decreto n. 74/2019;
RITENUTA la documentazione integrativa acquisita al prot. n.29890 del 24.01.2019, sostanzialmente esaustiva in relazione a quanto richiesto con le prescrizioni di cui sopra;
DATO ATTO che tutte le osservazioni e opposizioni pervenute nel corso dell’iter istruttorio sono state contro dedotte all’interno del parere favorevole espresso dal Comitato Tecnico Regionale V.I.A e recepito nel decreto n. 1/2019;
CONSIDERATO che con consultazione telematica ed in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) è stato verificato che la ditta Cave Ghiaia Nardi s.r.l. è iscritta nella White List della Prefettura di Mantova e che tale iscrizione esplica la propria validità fino al 30.08.2020;
DATO ATTO pertanto che attualmente, a carico della ditta Cave Ghiaia Nardi s.r.l. e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 né le situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e all’art. 91, comma 6 del medesimo D.Lgs;
PRESO ATTO che l’area dell’intervento non ricade né in vincolo paesaggistico né in vincolo idrogeologico;
DATO ATTO che il progetto di coltivazione in ampliamento interessa una ulteriore superficie di scavo di circa 18.700 mq, per un volume estraibile utile aggiuntivo di sabbia e ghiaia pari a circa 426.000 mc.;
VISTA la D.G.R. n. 568 del 30.04.2018, ed in particolare l’Allegato A alla medesima deliberazione il quale, alla lettera c) punto n. 8 stabilisce che “Il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, fermo restando che il responsabile dell’endoprocedimento finalizzato al rilascio del provvedimento regionale unico è il Direttore della struttura competente per materia, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o suo delegato) o nel caso di interventi soggetti ad approvazione non di competenza regionale, dal Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio (o suo delegato)”;
VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005; VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R.1400/2017; VISTA la L.R. 26 marzo 2018, n. 13; VISTO l'art. 28, comma 2, della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1; VISTO il Decreto legislativo 03.04.2006, n. 152; VISTO il D.P.R. 09.04.1959, n. 128; VISTI gli atti d'ufficio;
decreta
1. di prendere atto e fare proprio il parere n. 76 del 08.05.2019 con il quale il Comitato Tecnico Regionale V.I.A si è espresso favorevolmente, con prescrizioni, al rilascio del giudizio positivo di compatibilità ambientale (con validità temporale pari alla durata dell'autorizzazione mineraria) e dell’autorizzazione mineraria (Allegato A), relativamente al progetto coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “TURCHETTI 4” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), di cui alla domanda in data 06.12.2018; 2. di prendere atto del decreto n. 74 del 15.07.2019, con il quale il Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni ha rilasciato il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale al progetto di ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “TURCHETTI 4” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), subordinatamente al rispetto delle prescrizioni/condizioni ambientali e prescrizioni minerarie contenute nel parere n. 76/2019 del Comitato Tecnico Regionale V.I.A.; 3. di prendere atto delle risultanze favorevoli della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell’art. 14, c. 2, della L. 241/90, in forma simultanea e con modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della legge medesima, che si è tenuta in data 10.10.2019 presso la sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, come da relativo verbale (Allegato B); 4. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, alla ditta Cave Ghiaia Nardi s.r.l. - C.F. 00182110205, con sede in Goito (MN) via Strada Sacca n. 69, la coltivazione in ampliamento della cava di sabbia e ghiaia denominata “TURCHETTI 4” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR), di cui alla domanda in data 06.12.2018, pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 498002 del 06.12.2018, all’interno dell’area individuata con linea tratteggiata arancione e campita con linea obliqua arancione nella Planimetria catastale (scala 1:2000) contenuta nella tavola elaborato n. 9 ”Inquadramento geografico, catastale e urbanistico” a scale varie, facente parte della documentazione allegata alla domanda medesima, secondo gli elaborati prodotti e acquisiti agli atti d’ufficio, modificati e integrati dalle condizioni e prescrizioni di cui al presente atto, come di seguito precisati:
5. di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa e ai fini dello snellimento e della semplificazione dell’azione amministrativa, che il presente atto, fintanto efficace, sostituisce la precedente D.G.R. n. 988 del 30.03.1999 di autorizzazione alla coltivazione della cava; 6. di prendere atto della non necessità della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale come da relazione istruttoria tecnica n. 18/2019 in data 24.01.2019 della struttura competente in materia; 7. di fare obbligo alla ditta di concludere i lavori di estrazione entro 9 anni dalla data del presente provvedimento e concludere i lavori di sistemazione ambientale entro 10 anni dalla data del provvedimento medesimo, attivandosi congruamente ai fini del completamento dei lavori di coltivazione nella temporalità assegnata, fermo restando che decorsa l’efficacia temporale senza che il progetto sia stato realizzato e fatta salva eventuale proroga concessa su istanza del proponente dall’autorità che ha emanato il provvedimento medesimo, la procedura di V.I.A. dovrà essere reiterata; 8. di approvare il piano di gestione dei rifiuti di estrazione da cava e successive integrazioni pervenute in Regione ed acquisite al prot. n. 469023 del 31.10.2019, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2008 e della D.G.R. n. 761/2010, facente parte del progetto di coltivazione autorizzato, dando atto che dal piano medesimo emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione. Tale Piano, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/2008, sarà riapprovato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e sarà aggiornato dalla ditta almeno ogni 5 anni e trasmesso all’autorità competente, ai sensi della D.G.R. n. 761/2010. Il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha efficacia sull’intera area della cava, compresi gli impianti di prima lavorazione e pertinenze; 9. di dare atto e precisare che il “materiale utile” espressamente autorizzato alla coltivazione in via principale è costituito dalla sabbia e ghiaia per una volumetria non superiore a 426.000 mc. E’ espressamente vietato l’asporto e la commercializzazione di materiale diverso ancorché utilizzabile ai fini produttivi; 10. di fare obbligo alla ditta di adempiere alle seguenti condizioni prima della consegna del presente provvedimento e funzionali all’efficacia della presente autorizzazione:
11. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni di natura mineraria:
a condizione che detti materiali presentino concentrazioni inferiori ai limiti di cui alla colonna A Tabella 1 Allegato 5 parte IV del D.lgs.152/2006 e per un quantitativo complessivo non superiore a 104.000 mc. Non è consentito l’uso di materiali diversi da quelli espressamente consentiti. Tutto ciò nel rispetto di quanto statuito dal decreto legislativo n. 152/06 e comunque delle norme in vigore al momento dell’utilizzo;
12. di fare obbligo alla ditta di osservare le seguenti condizioni e prescrizioni di natura ambientale:
13. di vincolare la ditta a tutti gli impegni assunti con la presentazione della domanda e della documentazione alla medesima allegata, non in contrasto con le prescrizioni contenute nel presente provvedimento; 14. di restituire alla ditta Cave Ghiaia Nardi s.r.l., subordinatamente agli adempimenti di cui al punto n. 10) lettera a), il deposito cauzionale costituito da atto di fidejussione per l’importo complessivo di Euro 379.642,79 (trecentosettantanovemilaseicentoquarantadue/79) - deposito n. 2223112 del 03.09.2018 della COFACE s.p.a. di cui all’ordine di costituzione definitivo n. 0305/2018 di € 374.032,31 ed appendice di cui all’ordine di costituzione definitivo n. 0149/2019 di € 5.610,48; 15. di fare obbligo alla ditta di rispettare la normativa sulla sicurezza di cui al D.lgs. 25.11.1996 n. 624 e del D.P.R. 09.04.1959 n. 128, precisando che le funzioni di Polizia Mineraria e le competenze in materia sono poste in capo alla Provincia; 16. di stabilire espressamente che, fino all’avvenuta dichiarazione di estinzione della cava, la Direzione Regionale Difesa del Suolo potrà prescrivere l’esecuzione di tutti quegli adeguamenti operativi, metodologici e formali all’intrapresa coltivazione della cava che, tenuto conto dei caratteri sostanziali ovvero delle dimensioni progettuali e della struttura ricompositiva finale, ne consentano l’adeguamento all’evolversi della situazioni o esigenze ambientali e di sicurezza; 17. di stabilire che la Regione Veneto si riserva, ai sensi dell’art. 11, comma 5, della L.R. 13/2018, ai sensi dell’art. 152 del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42, e in tutti i casi per il raggiungimento dei fini di cui all’art. 1 della L.R. 13/2018, la facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l’utilità economica delle opere già realizzate, valgano ad evitare pregiudizio all’ambiente nelle sue componenti fisiche, pedologiche, paesaggistiche e monumentali. Parimenti la Regione Veneto si riserva espressamente la facoltà di stabilire e prescrivere, anche ai fini della tutela dell’interesse ambientale, del contenimento degli impatti nell’ambito considerato e della razionale coltivazione delle risorse, la realizzazione di servizi, accessi, strutture e percorsi comuni sia tra la presente cava ed eventuali cave contigue ed anche per la coltivazione di eventuali giacimenti adiacenti; 18. di fare obbligo alla ditta titolare dell’autorizzazione di cava di condurre i lavori di coltivazione in modo da non produrre danni a terzi e di risarcire gli eventuali danni comunque prodotti dall’attività di coltivazione; 19. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi; 20. di disporre l'invio del presente provvedimento al Comune di Valeggio sul Mincio, alla Provincia di Verona e all’Unità Organizzativa Forestale; 21. di incaricare la Direzione Difesa del Suolo all’esecuzione del presente atto; 22. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione. 23. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento medesimo.
Nicola Dell'Acqua
(seguono allegati)
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