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Bur n. 9 del 24 gennaio 2020


Materia: Sanità e igiene pubblica

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 64 del 30 dicembre 2019

DGR n. 375/2017 "Interventi aggiuntivi a favore delle farmacie rurali: definizione criteri, modalità e termini per la presentazione delle richieste art. 22, Lr n.7/2016. Abrogazione DGR n. 1172/2014": Riconoscimento intervento aggiuntivo anno 2019 con riserva.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si riconosce con riserva il contributo ex art. 22, LR n. 7/2016 e s.m.i. per l’anno 2019 di euro 5.888,10 al titolare della farmacia–codice 70- Azienda ULSS n. 7, disponendone la restituzione in caso di definizione, favorevole per l’Amministrazione regionale, del ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato per la riforma della sentenza TAR Veneto n. 896/2019, e si forniscono le dovute indicazioni ad Azienda Zero per l’avvio della gestione del relativo flusso finanziario.

Il Direttore

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.” e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 “Istituzione dell’ente di governance della sanità regionale veneta denominato “Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto – Azienda Zero”. Disposizioni per la individuazione dei nuovi ambiti territoriali delle Aziende ULSS” e s.m.i., che tra l’altro attribuisce ad Azienda Zero le funzioni e le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) e la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale di cui all’articolo 20 del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

VISTA la legge di stabilità regionale 23 febbraio 2016, n. 7, che all’art. 22, nell’abrogare con decorrenza 1.1.2017 l’art. 22 della legge regionale n. 11/2014, detta nuove disposizioni a favore delle farmacie convenzionate rurali, demandando alla Giunta regionale, sentite le Associazioni di Categoria rappresentative delle farmacie pubbliche e private convenzionate, la definizione di criteri, modalità e termini per le richieste di contributo;

VISTA la legge regionale 14 dicembre 2018, n. 43 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2019”, con particolare riferimento all’art. 24 “Modifiche all’articolo 22 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 Legge di stabilità regionale 2016”;

VISTA la legge regionale 14 dicembre 2018, n. 44 “Legge di stabilità regionale 2019”;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021”;

VISTA la deliberazione 28 marzo 2017, n. 375 che, in attuazione del sopra citato art. 22, LR n. 7/2016, definisce criteri, modalità e termini per la presentazione delle richieste e rispetto alla quale il 2019 rappresenta il terzo anno di applicazione;

VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 12 del 28.12.2018 “Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021”;

VISTO il decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 10 del 15.1.2019 “Programmazione degli interventi e dei relativi finanziamenti della GSA per l’esercizio 2019”;

VISTA la delibera n. 38 del 21.1.2019 “Autorizzazione provvisoria all'erogazione dei Finanziamenti della GSA dell'esercizio 2019 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero. Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2 comma 4.” con la quale la Giunta regionale ha preso atto del programma degli interventi e dei relativi finanziamenti della GSA -esercizio 2019- proposto dal Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale con il sopra citato decreto n. 10/2019 e ha disposto l’autorizzazione provvisoria all’erogazione per un importo complessivo massimo di euro 616.400.000,00 da effettuarsi attraverso l’Azienda Zero ai sensi dell’articolo 2, comma 4, secondo periodo, della L.R. 19/2016;

VISTA la delibera di Giunta regionale n. 67 del 29.1.2019 “Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2019-2021”;

VISTO il decreto del Direttore Direzione Risorse Strumentali SSR n. 3 del 31.1.2019 “Impegno e liquidazione di quota parte dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) 2019 da effettuarsi attraverso l’Azienda Zero. Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art.2 comma 4.”,

VISTO il decreto del Direttore Direzione Risorse Strumentali SSR n. 8 del 8.3.2019 “Impegno e liquidazione ulteriore quota parte dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) 2019 da effettuarsi attraverso l’Azienda Zero. Legge regionale 25 ottobre 2016; n. 19, art. 2 comma 4. – DGR 38/2019 e DDR 3/2019.”;

VISTO il decreto del Direttore Direzione Risorse Strumentali SSR n. 31 del 10.6.2019 “Impegno e liquidazione ulteriore quota parte dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) 2019 da effettuarsi attraverso l'Azienda Zero. Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2 comma 4. DGR 38/2019, DDR 3/2019 e DDR 8/2019”;

PRESO ATTO che con i sopra richiamati decreti nn. 3, 8, 31 sono state disposte erogazioni ad Azienda Zero di quote dei finanziamenti della GSA, per importi pari rispettivamente ad euro 65.980.000,00=, 107.700.000,00= e 300.000.000,00=;

VISTA la sentenza del TAR per il Veneto n. 896/2019, pubblicata il 29.7.2019 (n. 00957/2018 Reg.Ric.);

RICHIAMATO il proprio decreto n. 55 del 26.9.2019 “DGR n. 375/2017 “Interventi aggiuntivi a favore delle farmacie rurali: definizione criteri, modalità e termini per la presentazione delle richieste -art. 22, lr n. 7/2016. Abrogazione DGR n. 1172/2014”: approvazione del riparto di assegnazione dei fondi – anno 2019” con riferimento in particolare all’Allegato B, laddove esclude dall’accesso all’intervento aggiuntivo anno 2019 il titolare della farmacia–codice 70- afferente all’Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana”, per le motivazioni ivi riportate;

DATO ATTO che l’Amministrazione regionale ha presentato ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato per la riforma della sentenza n. 896/2019, pubblicata il 29.7.2019 (n. 00957/2018 Reg.Ric.) con la quale il TAR per il Veneto ha accolto il ricorso presentato dal medesimo titolare di farmacia per l’annullamento dell’atto di esclusione dal riparto di assegnazione del contributo ex. art. 22, LR n. 7/2016 per l’anno 2018;

PRESO ATTO della PEC 25.11.2019 con la quale il difensore legale del titolare di farmacia interessato, chiede il riconoscimento del contributo anno 2019, quanto meno con riserva all’esito del sopra richiamato ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato, salvo proporre in caso contrario nuovo ricorso al TAR per il Veneto per l’annullamento

dell’esclusione anno 2019, disposta con il sopra citato DDR n. 55/2019;

CONSIDERATO che l’intervento aggiuntivo spettante al titolare della farmacia come sopra identificata, qualora inserito nel riparto del finanziamento anno 2019, tenuto conto dei criteri di cui alla DGR n. 375/2017, sarebbe stato pari ad euro 5.888,10;

RITENUTO, una volta soppesati i costi nel loro complesso (spese inerenti il giudizio, ovvero spese di lite e contributo unificato, tenuto conto di una possibile analoga decisione da parte del TAR Veneto, e costi amministrativi procedurali) e rapportati all’ammontare dell’intervento aggiuntivo anno 2019, di chiedere l’istituzione di una nuova specifica linea di spesa nell’ambito dei finanziamenti della GSA per l’esercizio 2019;

PRESO ATTO che, in seguito all’accoglimento della predetta richiesta, è stata istituita la linea di spesa ID 038 “Fondo per ammissione a contributo con riserva in via cautelativa” di euro 5.888,10, afferente al capitolo di bilancio regionale n. 103285;

RITENUTO di ammettere con riserva il titolare di farmacia interessato all’intervento aggiuntivo anno 2019 in oggetto, pari a euro 5.888,10, prevedendo quindi la restituzione di tale somma in caso di definizione del ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato a favore dell’Amministrazione regionale;

RITENUTO, altresì, di assegnare all’Azienza ULSS n. 7 “Pedemontana” l’importo di euro 5.888,10 per la successiva liquidazione a favore del titolare della farmacia –codice 70- a valer sulla sopra richiamata linea di spesa ID n. 038 e di autorizzare Azienda Zero, ad esecutività del presente atto, alla liquidazione di tale somma alla medesima AULSS n. 7;

decreta

  1. di ritenere le premesse parte integrante del presente decreto;
  1. di ammettere con riserva il titolare della farmacia –codice 70-afferente all’Azienda ULSS n.7 “Pedemontana”
    - all’intervento aggiuntivo ex art. 22, LR n. 7/2016 e s.m.i. per l’anno 2019 di euro 5.888,10, disponendone la restituzione in caso di definizione favorevole per l’Amministrazione regionale del ricorso in appello avanti il Consiglio di Stato (RG n. 8801/2019);
  1. di assegnare all’Azienda ULSS n. 7 “Pedemontana” la somma di euro 5.888,10= per la successiva liquidazione al titolare della farmacia di cui al punto 2.;
  1. di disporre che Azienda Zero, ad esecutività del presente atto, provveda alla erogazione dell’importo di euro 5.888,10 di cui al punto 3. all’Azienda ULSS n. 7, dando atto che il finanziamento a carico della GSA previsto per la linea di spesa ID 038 “Fondo per ammissione a contributo con riserva in via cautelativa”, afferente al capitolo di bilancio regionale n. 103285, risulta nelle disponibilità di Azienda Zero;
  1. di dare atto che il finanziamento assegnato con il presente atto non ha natura di debito commerciale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
  1. di trasmettere il presente provvedimento, una volta divenuto esecutivo, all’interessato e agli Enti del SSR interessati;
  1. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, c. 1 del D.Lgs n. 33 del 14.3.2013 e s.m.i.;
  1. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Giovanna Scroccaro

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