Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 7 del 17 gennaio 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 652 del 23 dicembre 2019

Ditta Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi, ubicata in via dell'Artigianato 21, Torrebelvicino (VI). Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al decreto n. 50/2009 e ss.mm.ii. Modifica alle prescrizioni sulla accettazione dei rifiuti con riferimento ai PFAS.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si modificano le prescrizioni relative alla accettazione dei rifiuti in ingresso all'installazione di smaltimento di rifiuti liquidi di titolarità della Ditta Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. sita in via dell'Artigianato 21, Torrebelvicino (VI), con riferimento ai parametri PFAS.

Il Direttore

VISTO il decreto del Segretario regionale Ambiente e Territorio n. 50 del 29.07.2009, con cui si rilascia alla Ditta Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A. l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all’installazione ubicata a Torrebelvicino (VI), via dell’Artigianato 21, per le attività individuate ai punti 5.1 e 5.3 dell’Allegato I al d.lgs. n. 59/2005 oggi sostituito dall’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;

VISTO il decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 46 del 08.04.2019, con cui si definiscono per l’installazione i valori provvisori allo scarico di PFAS;

CONSIDERATO che il sopracitato decreto n. 46/2019 ha introdotto in AIA le seguenti prescrizioni:

“7.bis l’accettazione di rifiuti è subordinata ad una preventiva valutazione, a cura del responsabile tecnico, sulla trattabilità degli stessi presso l’impianto, tenendo conto del fatto che il trattamento deve garantire un efficace abbattimento dei contaminanti in essi contenuti; al tal fine dovrà essere dimostrabile che le tipologie di contaminanti contenute nei rifiuti siano efficacemente abbattibili nella combinazione dei sistemi di trattamento dell’impianto; in particolare le caratteristiche ambientali dei rifiuti e dei reflui non devono essere ottenute mediante pratiche fondate sulla mera diluizione, come indicato alla BAT n. 41 del cap. E.5.1.3 Impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi;

7.ter il conferimento di rifiuti costituiti da percolati di discarica dovrà essere oggetto di una specifica valutazione da parte del responsabile tecnico, con una relazione descrittiva riferita ad una caratterizzazione del rifiuto, che includa la provenienza, con specifiche indicazioni sulla tipologia della discarica e dei rifiuti in essa conferiti, il carico inquinante e la composizione riferiti in particolare agli inquinanti organici e inorganici, nonché una valutazione della efficacia del trattamento da eseguirsi presso l’installazione per quanto concerne l’abbattimento degli inquinanti e la compatibilità con lo stadio biologico; tale relazione deve essere conservata presso l’installazione e tenuta a disposizione degli Enti”;

CONSIDERATO che i valori provvisori allo scarico per i parametri PFAS sono stati definiti in considerazione delle problematiche sanitarie e ambientali che possono derivare dalla mancata regolamentazione dei flussi di PFAS, a fronte dell’evidenza, emersa da controlli ARPAV, della presenza di tali composti negli scarichi di alcuni impianti di gestione rifiuti;

CONSIDERATO peraltro che il medesimo decreto che introduce i valori allo scarico per i PFAS dà conto dell’assenza di limiti a livello comunitario e nazionale, della complessità di esecuzione e dell’incertezza analitica sulla determinazione delle concentrazioni di PFAS per alcuni rifiuti, della mancata considerazione di tecnologie di abbattimento di PFAS nelle BAT per il trattamento dei rifiuti;

VISTE le istanze pervenute da alcune Ditte (prot. reg. n. 206753 del 28.05.2019) che, in ragione della necessità di verificare l’efficacia di abbattimento delle tecnologie disponibili in impianto rispetto ai PFAS, chiedono, per i soli parametri PFAS, che i controlli sull’accettazione dei rifiuti siano sostituiti da controlli di processo;

RITENUTO che le considerazioni di cui sopra siano da estendersi a tutti gli impianti di gestione rifiuti per i quali sono stati stabiliti valori allo scarico per i parametri PFAS, al fine di consentire la ricezione dei rifiuti individuando nel contempo gli effetti che i processi/tecnologie determinano su tali inquinanti;

RITENUTO pertanto di prevedere per i parametri PFAS il controllo di processo mediante analisi sui flussi in ingresso ed uscita dalle diverse sezioni impiantistiche presenti in installazione, in luogo delle prescrizioni sull’accettazione dei rifiuti, così da poter indagare gli effetti che tali inquinanti subiscono nei passaggi attraverso le sezioni impiantistiche, favorendo l’individuazione delle migliori modalità di gestione e trattamento;

VISTA la comunicazione prot. reg. n. 225604 del 06.06.2019 di avvio procedimento e contestuale indizione della Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell’art. 14-bis della L. n. 241/1990 per l’introduzione di una prescrizione specifica per i parametri PFAS, che preveda il controllo di processo mediante analisi sui flussi, da definirsi in collaborazione con ARPAV nel PMC, in luogo delle ordinarie prescrizioni sull’accettazione dei rifiuti in ingresso;

VISTA la nota ARPAV 2019/0076966/U (prot. reg. n. 344620 del 01.08.2019), con cui l’Agenzia avanza alcune osservazioni in merito ai presupposti dell’attività di controllo che risulterebbe posta in capo all’Agenzia e chiede la convocazione della Conferenza di Servizi in forma sincrona, con lo scopo di “condividere il percorso applicativo e valutare congiuntamente tutti gli elementi”;

VISTA la nota prot. reg. n. 496632 del 18.11.2019 con cui la Regione riscontra le osservazioni di ARPAV e propone una riformulazione della prescrizione, che meglio precisa l’obiettivo del controllo di processo e sopprime il riferimento al PMC, dovendo l’azione dell’Agenzia essere definita in esito ad un iter specifico che dettagli l’ambito dei controlli;

CONSIDERATO che la riformulazione proposta con la sopracitata nota interessa esclusivamente l’ambito di competenza di ARPAV, alla quale è stato richiesto di esprimere entro 10 giorni dal ricevimento della nota regionale eventuali motivi ostativi all’assunzione della riformulazione, in sostituzione della convocazione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona;

CONSIDERATO che non è pervenuta da ARPAV l’espressione di motivi ostativi entro i termini stabiliti nella nota regionale;

CONSIDERATO che non sono pervenute ulteriori comunicazioni dagli altri soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, dei quali si ritiene acquisito l’assenso senza condizioni ai sensi della L. 241/1990, art. 14-bis, comma 4;

VISTA la DGRV n. 421 del 10.04.2019 “Competenze delle strutture regionali in merito ai procedimenti per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). Modifica della D.G.R. n. 21 dell’11 gennaio 2018” con la quale si stabilisce che per le istanze di riferimento il Direttore della Direzione Ambiente ha la funzione di responsabilità del complessivo procedimento e provvede all’adozione del provvedimento autorizzativo;

decreta

  1. di stabilire che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. di introdurre, dopo le prescrizioni 7.bis e 7.ter introdotte in AIA con decreto n. 46/2019, la seguente prescrizione:

7.quater: le prescrizioni di cui ai precedenti punti 7.bis e 7.ter non si applicano ai parametri PFAS, per i quali il tecnico responsabile dovrà documentare il controllo del processo mediante analisi sui flussi in ingresso ed uscita (reflui/rifiuti) delle diverse sezioni impiantistiche dell’installazione, al fine di individuare gli effetti che subiscono tali inquinanti nel processo di trattamento”;

  1. di confermare ogni altra previsione di cui al decreto del Direttore di Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 46 del 08.04.2019 in merito ai valori allo scarico per i parametri PFAS;
  2. di notificare il presente provvedimento a Vallortigara Servizi Ambientali S.p.A., ARPAV Direzione Generale, ARPAV Dipartimento di Vicenza, ARPAV Osservatorio Rifiuti, Provincia di Vicenza, Comune di Torrebelvicino;
  3. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione;
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Loris Tomiato

Torna indietro