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Bur n. 7 del 17 gennaio 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 651 del 23 dicembre 2019

Ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l., con sede legale in Via Statale del Santo, 85 Cadoneghe (PD). Impianto di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Via Colombara - Castelnuovo del Garda (VR). Modifica, ai sensi dell'art. 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 13 del 31 marzo 2009 e ss.mm.ii.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si modifica l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di gestione rifiuti ubicato in Comune di Castelnuovo del Garda e gestito dalla società Castelnuovo Ambiente S.r.l., a seguito della comunicazione di variante non sostanziale comunicata dalla medesima.

Il Direttore

PREMESSO che con Decreto del Segretario Regionale Ambiente e Territorio (DSR) n. 13 del 31 marzo 2009 è stata rilasciata alla Ditta Nuova Amit S.r.l. - sulla base dell’istruttoria condotta dai competenti Uffici regionali (Allegato A al medesimo provvedimento) - l’Autorizzazione Integrata Ambientale relativamente all’impianto di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Comune di Castelnuovo del Garda (VR).

RICHIAMATI i successivi decreti regionali n. 86 del 01 dicembre 2009, n. 11 del 25 febbraio 2010, n. 15 del 28 febbraio 2012, n. 62 del 13 settembre 2013 e n. 7 del 24 febbraio 2015 che modificano ed integrano il succitato DSR n. 13/2009.

VISTO che con decreto n. 41 del 7 giugno 2018 è stata volturata, su istanza di parte, l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al DSR n. 13 del 31.03.2009 e ss.mm. e ii. in capo alla ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l. a seguito della comunicazione di variazione della titolarità dell’impianto effettuata ex art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006.

VISTA la nota acquisita al prot. reg. 277584 del 26 giugno 2019, con la quale la Ditta ha trasmesso apposita istanza di variante ai sensi dell’Art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, relativa all’inserimento di un nuovo processo di trattamento a valle della filiera esistente.

VISTI gli esiti della Conferenza di Servizi istruttoria del 23/07/2019 ai sensi dell’Art. 14, comma 1, della L. n. 241/1990, convocata con nota n. 308816 del 11/07/2019, il cui verbale è stato trasmesso con nota n. 353036 in data 7/08/2019, nel corso della quale è stato chiesto alla ditta di trasmettere documentazione integrativa volta a comprendere meglio le finalità della variante proposta e poter valutare la sostanzialità o la non sostanzialità della stessa.

VISTA nota del 6/09/2019, assunta al prot. Reg. n. 387469 in data 9/09/2019, con cui la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa e i chiarimenti richiesti;

DATO ATTO che con nota n. 435702 del 10/10/2019 questa Amministrazione ha chiesto agli Enti di controllo (Provincia di Verona e ARPAV – Dipartimento di Verona) – ai sensi della DGRV n. 2794/2010 - di trasmettere le proprie eventuali osservazioni in merito alla modifica proposta e di trasmettere, altresì, il proprio parere di competenza sul PMC aggiornato.

VISTA la nota del 29/10/2019, assunta al prot. n. 474810 in data 5/11/2019, con cui il Dipartimento provinciale ARPAV di Verona ha comunicato di ritenere non sostanziale la proposta di modifica formulata dalla ditta, comunicando, nel contempo, di aver chiesto alla stessa di procedere non solo ad un aggiornamento del PMC relativo alla modifica proposta, ma ad una revisione generale del medesimo documento, la cui versione vigente risaliva ad ottobre 2009.

VISTA la nota del 30/10/2019, assunta al prot. n. 474795 in data 5/11/2019, con cui la ditta ha trasmesso la Rev. Ottobre 2019 del PMC datata 30/10/2019.

VISTA la nota del 5/11/2019, assunta al prot. n. 474781 in data 5/11/2019, con cui il Dipartimento provinciale ARPAV di Verona ha comunicato il parere favorevole al PMC Rev. Ottobre 2019 del 30/10/2019.

CONSIDERATO che, con nota n. 493589 del 15 novembre 2019, i competenti Uffici regionali hanno comunicato di ritenere, ai sensi degli artt. 5 e 29 nonies del D. Lgs. n. 152/2006, “non sostanziale” la modifica richiesta dalla Ditta con la nota del 26/06/2019 e ss.mm.ii., con alcune prescrizioni, richiedendo tra l’altro la trasmissione del layout complessivo dell’impianto aggiornato;

VISTA la nota del 11/12/2019, assunta al prot. n. 537027 in data 12/12/2019, con cui la ditta ha trasmesso la documentazione richiesta con notata del 15/11/2019.

PRESO ATTO che, nei termini previsti, e comunque fino ad oggi, non risultano pervenute osservazioni da parte della Provincia di Verona.

RITENUTO che la variante richiesta dalla Ditta comporta la modifica dell’AIA vigente e che, pertanto, la stessa è sottoposta – in base all’art. 33 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. – al pagamento dei relativi oneri istruttori – da corrispondere secondo le modalità previste dalla DGRV n. 1519 del 26 maggio 2009.

ACCERTATO l’avvenuto versamento da parte della Ditta degli oneri istruttori di cui sopra.

RITENUTO pertanto di prendere atto, con il presente provvedimento, della variante proposta dalla Ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l. con la nota del 26/06/2019 e ss.mm. e ii., con le prescrizioni riportate nella nota regionale del 15/11/2019.

RITENUTO di modificare, conseguentemente a quanto sopra, ai sensi degli artt. 5 e 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l’AIA rilasciata con DSR n. 13/2009, come modificato dai successivi decreti regionali nn. 86/2009, 11/2010, 15/2012, 62/2013, 7/2015 e 41/2018.

VISTE la L.R. n. 33/1985 e la L.R. n. 3/2000, e ss.mm.ii.

VISTO il D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

decreta

  1. Di prendere atto della variante non sostanziale proposta dalla Ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l., in qualità di Gestore dell’impianto di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi speciali pericolosi e non pericolosi ubicato in Comune di Castelnuovo del Garda (VR), con nota acquisita al prot. Reg. al n. 277584 del 26/06/2019, come integrata con documentazione trasmessa con note acquisite ai prot. Reg. al n. 387469 del 9/09/2019, al n. 474795 del 5/11/2019 e al n. 537027 del 12/12/2019.
  2. Di modificare, alla luce del precedente punto 1, ai sensi degli artt. 5 e 29 – nonies del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con DSR n. 13 del 31 marzo 2009, come già modificato dai successivi decreti regionali n. 86/2009, 11/2010, 15/2012, 62/2013, 7/2015 e 41/2018, autorizzando l’installazione e l’esercizio della nuova sezione impiantistica di filtrazione, concentrazione dei metalli, ultrafiltrazione e osmosi inversa.
  3. Di prendere atto della nuova configurazione delle aree destinate allo stoccaggio di rifiuti e materie prime come individuata dalla planimetria Allegato A – Layout impiantistico – alla nota datata 11/12/2019 assunta al prot. Reg. al n. 537027 in data 12/12/2019.
  4. Di modificare come segue, per effetto dell’attuazione della modifica di cui al precedente punto 1, l’Autorizzazione Integrata Ambientale:
  1. il quarto punto riportato nella prescrizione n. 13 dell’Allegato A al succitato DSR n. 13 del 31 marzo 2009, è sostituito con il seguente:

“ 20 m3 pari a 18,0 Mg per lo stoccaggio degli oli di risulta, solventi e altri rifiuti liquidi concentrati acidi ricchi di metalli.”

  1. la lettera “o” della prescrizione n. 19 dell’Allegato A al succitato DSR n. 13 del 31 marzo 2009, è così sostituita:

“o. tutte le zone dell’impianto utilizzate per il trattamento dei rifiuti ad esclusione dell’area di concentrazione metalli, ultrafiltrazione e osmosi inversa devono essere completamente chiuse e collegate al sistema di aspirazione e abbattimento odori, così come le strutture utilizzate per contenere le filtropresse. Anche per la zona di scarico e grigliatura reflui in arrivo all’impianto deve essere garantita idonea copertura ed aspirazione. Le porte di accesso del personale alla zona vasche di reazione dovranno essere dotate di chiusura automatica;”

  1. dopo la lettera “q” della prescrizione n. 19 dell’Allegato A al succitato DSR n. 13 del 31 marzo 2009, sono aggiunte le seguenti prescrizioni:

“r. deve essere garantita la tracciabilità dei rifiuti liquidi esitati dalla nuova linea di trattamento anche mediante apposita cartellonistica da apporre a serbatoi di stoccaggio e cisternette (G.I.R.);

s. le cisternette (G.I.R.) contenenti rifiuti liquidi devono essere posizionate al di sopra di idoneo bacino di contenimento;”.

  1. Di prescrivere che:
  1. la ditta è tenuta a comunicare agli Enti la data di avvio della sezione di trattamento oggetto della variante presentata;
  2. entro sei mesi dall’avvio la ditta dovrà presentare il collaudo funzionale della nuova sezione impiantistica al fine di valutare l’efficacia del nuovo trattamento in termini di qualità e quantità dei rifiuti in ingresso/uscita e di efficienza nell’uso di risorse (ad esempio acqua, energia, reagenti, ecc..); nel corso del collaudo la ditta dovrà altresì verificare:
  • la possibilità di avviare a recupero i rifiuti concentrati di metalli;
  • la possibilità di utilizzare il permeato di osmosi per la formulazione dei reagenti da utilizzare all’interno dell’impianto in sostituzione dell’acqua prelevata dall’acquedotto;
  • la possibilità di individuare in maniera univoca i serbatoi di stoccaggio dei rifiuti liquidi derivanti dalla nuova sezione impiantistica;
  1. non è consentito avviare a recupero i rifiuti concentrati in metalli e utilizzare il permeato di osmosi per la formulazione dei reagenti esitati dalla nuova sezione impiantistica fino alla presentazione del collaudo di cui sopra e all’emissione degli eventuali atti conseguenti.
  1. Di prendere atto del Piano di Monitoraggio e Controllo REV. Ottobre 2019 presentato in data 30 ottobre 2019 dalla Castelnuovo Ambiente S.r.l. relativo all’impianto in oggetto.
  2. Di stabilire che, entro 45 giorni dalla data di notifica del presente atto, il Gestore è tenuto a presentare alla Provincia di Verona l’estensione al presente decreto delle garanzie finanziarie in essere.
  3. Di far salve, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, tutte le indicazioni e le prescrizioni contenute nel DSR n. 13/2009, come modificato dai successivi decreti nn. 86/2009, 11/2010, 15/2012, 62/2013, 7/2015 e 41/2018.
  4. Di comunicare il presente provvedimento alla Ditta Castelnuovo Ambiente S.r.l., al Comune di Castelnuovo del Garda (VR), alla Provincia di Verona, ad A.R.P.A.V. Dipartimento Provinciale di Verona, A.R.P.A.V. Direzione Generale e ad A.R.P.A.V. Osservatorio Regionale Rifiuti.
  5. Di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
  6. Di far presente che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n. 104/2010.

Loris Tomiato

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