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Bur n. 2 del 03 gennaio 2020


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO n. 80 del 19 dicembre 2019

Ditta VIACQUA S.p.A. "Razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell'agglomerato urbano di Vicenza e dei Comuni limitrofi ad esso afferente (Bacino VI6 P.R.R.A. Regione Veneto) Stralcio I° (Impianto di depurazione di Casale)" Comune di localizzazione: Vicenza. Procedimento di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016, D.G.R. n. 568/2018) Adozione del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento, a seguito dell’istanza presentata dalla società VIACQUA S.p.A. per l’impianto di depurazione di acque reflue urbane di Vicenza-Casale, si adotta il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale comprensivo del Provvedimento favorevole di VIA, adottato con Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 98 del 30/08/2019 

Il Direttore

VISTA la Direttiva 13/12/2011 n. 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, così come modificata dalla Dir. 16/42014 n. 2014/52/UE.

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 e ss.mm.ii. n. 152, recante “Norme in materia ambientale”.

VISTO il D.Lgs. n. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”, che ha, da ultimo, riformato la Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006.

VISTO in particolare l’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 rubricato “Provvedimento autorizzatorio unico regionale”.

VISTA la Legge Regionale 16.04.1985 n. 33 “Norme per la Tutela dell’Ambiente” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 21.01.2000 n. 3, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e ss.mm.ii..

VISTA la L.R. 18.02.2016 n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”.

VISTA la DGR n. 568/2018 (che ha revocato la previgente DGR n. 940/2017) con la quale la Giunta regionale ha aggiornato la disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 della L.R. n. 4/2016 e degli indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 104 del 16 giugno 2017.

VISTA l’istanza acquisita agli atti con prot. n. 344371 del 22/08/2018, con cui la ditta VIACQUA S.p.A. ha richiesto, ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016, l’attivazione della procedura di valutazione di impatto ambientale con contestuale approvazione ed autorizzazione del progetto.

VISTE le note prot. n. 2019.0012434 del 25/09/2019 e prot. n. 2019.0012949 del 08/10/2019, con cui la ditta VIACQUA S.p.A. ha provveduto ad integrare il progetto a seguito delle prescrizioni contenute nel parere del Comitato VIA n 94 del 24/07/2019;

TENUTO CONTO che con l’istanza succitata e con le successive integrazioni il proponente ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell’art. 27-bis del D.Lgs 152/2006, l’elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta, e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed all’esercizio dell’intervento in oggetto e di seguito riportato:

  • Approvazione del progetto;
  • Conformità urbanistica, aggiornamento dei vincoli urbanistici, titolo abilitativo;
  • Nulla osta idraulico;
  • Autorizzazione per l’esercizio e lo scarico del depuratore delle acque reflue urbane;
  • Parere del Distretto delle Alpi Orientali;
  • Parere ai fini della tutela archeologica del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Veneto;
  • Parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza;
  • Parere preventivo di conformità del comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza;
  • Nulla osta Società Autostrade Brescia-Verona-Vicenza-Padova per svincolo dall’area di servizio sulla tangenziale Sud – Viale Annency;
  • Nulla osta Italiana Petroli S.p.A. per svincolo dall’area di servizio sulla tangenziale Sud – Viale Annency;
  • Nulla osta Consorzio Alta Pianura Veneta per concessione modifica rete di bonifica per raccordo rotatoria prevista su strada di Casale interferente con lo “Scolo Casale 2”;
  • Rilascio parere competenza SVT S.r.l. per eventuale spostamento di fermate e verifica transito mezzi pubblici;
  • Valutazione interferenze con sottoservizi della Servizi a Rete S.r.l.;
  • Valutazione interferenze con sottoservizi di Telecom Italia;
  • Valutazione interferenze con sottoservizi della e-distribuzione S.p.A.;

VISTA la nota prot. n. 15955 del 15/01/2019 con la quale la Direzione Commissioni Valutazioni, conclusa la fase di verifica documentale di cui al comma 3 dell’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06 ha provveduto alla pubblicazione sul sito web dell’avviso di cui all’art. 23, comma 1, lettera e), del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 320448 del 17/07/2019 con cui il Presidente del Comitato Tecnico Regionale V.I.A. ha convocato il Comitato V.I.A. per la “Discussione ed eventuale Conferenza di Servizi ai fini del rilascio del provvedimento di VIA”;

TENUTO CONTO che il Comitato Regionale VIA nella seduta del 24/07/2019 ha espresso parere favorevole di compatibilità ambientale (parere n 94 del 24/07/2019) e che la Conferenza di Servizi di cui all’art. 14 della L. 241/1990, nella seduta del 24/07/2019 si è determinata favorevolmente, ai sensi della D.G.R. n. 568/2018, in ordine al rilascio del provvedimento di VIA;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 98 del 30/08/2019 con cui è stato rilasciato il provvedimento favorevole di VIA relativo all’intervento in questione;

VISTA la nota prot. n. 425967 del 03/10/2019 con cui il Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio ha provveduto, ai sensi ai sensi e per gli effetti della DGR n. 568/2018, a delegare il Direttore della Direzione Ambiente a convocare e presiedere alla conferenza di servizi per l’approvazione ed autorizzazione del progetto di cui trattasi.

VISTA le note 21.10.2019 prot. n.451818 e 30.10.2019 prot. n. 467249 con le quali, ai sensi e per gli effetti della succitata delega, il Direttore della Direzione Ambiente ha convocato in modalità sincrona ai sensi dell’art. 14-ter della L. 241/1990, la Conferenza di Servizi di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 per l’acquisizione dei titoli autorizzativi richiesti dal proponente.

VISTA la nota del Direttore dell’UO Genio Civile di Vicenza – Direzione Difesa del Suolo, prot. 487271 del 12/11/2019, con cui viene delegato il Geometra Norbiato Francesco, a partecipare alla Conferenza di Servizi in oggetto;

VISTA la nota del Sindaco del Comune di Vicenza, prot. 0179330/2019 del 13/11/2019, acquisita al protocollo regionale al n. 488443 del 13/11/2019, con cui viene delegato l’Assessore Marco Lunardi, a partecipare alla Conferenza di Servizi in oggetto;

VISTA la nota del Consiglio di Bacino “Bacchiglione” prot. 1432/FC/mp con cui si provvede a trasmettere la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 65 di reg. del 29/08/2019 che approva il progetto definitivo in oggetto e la nota del Presidente del Consiglio di Bacino “Bacchiglione” prot. 1433/MV, con cui viene delegato l’Ing. Francesco Corvetti, a partecipare alla Conferenza di Servizi in oggetto, acquisite entrambe al protocollo regionale al n. 475189 del 05/11/2019.

VISTA la nota della provincia di Vicenza prot. 0058075 del 06/11/2019 acquisita al protocollo regionale al n. 477684 del 06/11/2019 con cui, comunicando la non partecipazione alla Conferenza di Servizi,

  • “coglie l’occasione per precisare che l’impianto di depurazione dovrà rispettare i limiti della tabella 1 colonna C all’All’A delle N.T.A. del P.T.A.;
  • Relativamente al parametro Escherichia Coli si segnala che, nell’attuale configurazione, per l’impianto non vige l’obbligo di disinfezione in considerazione del fatto che lo studio effettuato da ARPAV nel periodo febbraio-novembre 2013 “indagine sull’inquinamento microbiologico nelle acque superficiali collegato agli scarichi dei depuratori pubblici” concludeva con: “Il Bacchiglione a valle dello scarico mantiene lo stesso livello di qualità per quanto riguarda il parametro Escherichia Coli”;
  • Considerato che l’attuazione degli interventi in approvazione varieranno le caratteristiche quali-quantitative del refluo scaricato, si valuti l’opportunità di una nuova indagine microbiologica finalizzata a determinare l’impatto dello scarico nel corpo recettore;
  • Si evidenzia che l’attuale impianto di depurazione è autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi della Parte V del D.Lgs. 152/06 e che eventuali modifiche sostanziali necessitano di un nuovo provvedimento provinciale”.

VISTA la nota di ARPAV – Direzione Tecnica, Servizio Coordinamento Istruttorio prot. n. 2019-0109350/U del 07/11/2019, acquisita al protocollo regionale al n. 479835 del 07/11/2019 con cui, precisato che ARPAV non partecipa con diritto di voto alla Conferenza di Servizi ma supporta l’Amministrazione regionale con il proprio contributo tecnico-scientifico, ravvisa l’opportunità di prevedere in fase autorizzativa la prescrizione di seguito riportata: “prima dell’inizio dei lavori il proponente dovrà presentare all’Autorità competente per la prevista approvazione un Piano di Utilizzo redatto secondo l’art. 9 del DPR 120/2017” .

VISTA la nota di Telecom Italia prot. n. 792120-P del 08/11/2019, acquisita al protocollo regionale al n. 483830 dell’11/11/2019 con cui, comunicando l’impossibilità alla partecipazione alla Conferenza di Servizi, esprime parere positivo sull’intervento di cui trattasi.

VISTA la nota della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza prot. n. 26869 del 08/11/2019, acquisita al protocollo regionale al n. 483449 dell’11/11/2019, con cui esprime il proprio parere favorevole ai lavori in questione subordinandone l’efficacia al rispetto delle condizioni di seguito elencate:

  • “il perimetro di tutela ex art. 45 del D.Lgs. 42/2004 di cui al DM 23/01/1970 dovrà essere tracciato e ben evidenziato con essenze arboree e arbustive sul tracciato catastale che è identificato nel decreto, in modo da riconnettersi all’ambito percettivo della villa Piovene Garbin e non a quello dell’impianto; nella porzione ricadente in detto perimetro non è consentito alcun tipo di edificazione;
  • al fine di mitigare l’impatto deve essere realizzata, oltre alle aree verdi interne, una piantumazione arborea e arbustiva a macchia lungo il perimetro; la vegetazione arborea dovrà essere composta da esemplari già adulti e dovrà essere controllata e mantenuta nel tempo;
  • dovrà essere mantenuta per quanto possibile anche la vegetazione già esistente, che ricadrà all’interno dell’impianto;
  • preliminarmente all’esecuzione dei lavori siano effettuati alcuni sondaggi archeologici, con modalità da concordare con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza e da affidare a professionisti il cui nominativo dovrà essere comunicato alla Soprintendenza stessa. Qualora si rinvenissero depositi o strutture di interesse archeologico sarà necessario procedere con l’indagine stratigrafica accurata, sempre ad opera di operatori specializzati, in modo da permettere la valutazione della natura e consistenza dei resti e stabilire le più opportune misure di tutela”.

VISTE le note del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Vicenza prot. n. 0020602 e 0020603 del 08/11/2019, acquisite al protocollo regionale al n. 483762 dell’11/11/2019 con cui, annunciando l’impossibilità alla partecipazione alla Conferenza di Servizi, comunica che ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del DPR 01/08/2011 n. 151, esaminata la documentazione progettuale relativa all’attività in oggetto (Deposito di cippato per impianto di depurazione di Casale), la stessa risulta conforme alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi e subordina l’esecuzione delle opere e/o degli impianti, alle seguenti prescrizioni:

  • “deve essere effettuata la verifica di assoggettabilità al D.Lgs. 105/2015 che abroga e sostituisce il D.Lgs. 334/99;
  • Nell’edificio “disidratazione ed essiccamento” devono essere compartimentate la Centrale Termica, il locale trasformatori e il locale quadri elettrici con idonee strutture resistenti al fuoco ivi comprese le porte dei varchi di collegamento;
  • Il gruppo di pompaggio deve essere costituito da una elettropompa e da una motopompa”.

VISTA la nota della Società “A4 autostrada Brescia Verona Vicenza Padova” prot. n. 34473/19 del 07/11/2019, acquisita al protocollo regionale al n. 483713 dell’11/11/2019 con cui evidenzia che:

  • “in merito alla realizzazione della cassa di espansione, che negli elaborati forniti non viene univocamente rappresentata, il parere e le prescrizioni a tutela della proprietà autostradale potranno essere espressi esclusivamente a seguito della presa visione di specifici elaborati che riportino gli elementi necessari alla corretta valutazione in sede istruttoria (definitiva ubicazione ed ingombro del bacino con l’esatta distanza dal confine di proprietà autostradale – come nella nota individuato- , conformazione argini, e sezione rispetto all’infrastruttura della Tangenziale, eventuali opere a protezione del rilevato stradale”;
  • in merito alla nuova strada di accesso al cantiere, premesso che la medesima intende ottemperare al provvedimento V.I.A. adottato con decreto n. 98 del 30.08.2019 della Giunta Regionale Veneta, si evidenzia che dagli atti risulta che tale decreto fa proprio il parere favorevole del Comitato Regionale V.I.A., avente carattere di raccomandazione e non di prescrizione, ma esclusivamente con interventi appropriati sulla viabilità esistente. Inoltre tale strada in forza dell’avviato procedimento espropriativo si connota come una viabilità pubblica definitiva e non finalizzata, come peraltro raccomandato nel suddetto parere, al solo fine per uso temporaneo cantieristico”;
  • infine, ai sensi della normativa vigente in materia di tutela dell’infrastruttura autostradale, relativamente alla realizzazione della nuova strada, premesso quanto sopra e richiamato, e cioè che la stessa non è ritenuta strettamente necessaria da codesta Regione Veneto, si rappresenta che entrambe le soluzioni (sia con accesso e recesso dall’area di servizio per i mezzi di cantiere che con innesto da Via Cà Perse con l’intero tratto di nuova strada ricadente all’interno della fascia di rispetto) non sono ritenute percorribili, in quanto sussistono soluzioni tecniche alternative mediante l’utilizzo della viabilità locale, che non costituirebbe turbativa al traffico autostradale”.

VISTA la nota del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta prot. n. 12448 del 12/11/2019, acquisita al protocollo regionale al n. 486083 del 12/11/2019 con cui, ha rilasciato il parere di competenza idraulica con la seguente prescrizione:” Lo scolo “Casale 2” è uno scolo non demaniale tenuto in manutenzione dal Consorzio, pertanto dovrà essere rispettata una fascia di rispetto non inferiore a 5,00 m dal ciglio del canale per consentire il passaggio dei mezzi ai fini manutentori”.

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici – Ufficio Territoriale di Bologna, prot. n. 12448 del 12/11/2019, acquisita al protocollo regionale al n. 486342 del 12/11/2019 con cui si conferma il parere istruttorio della Società Concessionaria “A4 autostrada Brescia Verona Vicenza Padova” prot. n. 34473/19 del 07/11/2019.

VISTA la nota dell’Autorità di Bacino Distretto delle Alpi Orientali prot. n. 5834/2019 del 11/11/2019 acquisita al protocollo regionale al n. 485405 del 12/11/2019 con cui premesso e rilevato che:

  • relativamente all’ampliamento dei volumi golenali nei terreni a valle dell’impianto, la proposta non è in contrasto con il PAI tuttavia “tale proposta non è corredata di idonea documentazione progettuale, che definisca compiutamente le specifiche tecniche dell’opera e rappresenti il rispetto della disciplina di assetto del territorio definita dalle norme del PAI e in particolare dall’articolo 8”;
  • in relazione a quanto già espresso nel proprio precedente parere di cui alla nota n. 3324 del 20/06/2019 sul progetto di I stralcio, il Comitato Tecnico Regionale VIA, nella seduta del 24.07.2019, nel rilasciare giudizio positivo di compatibilità ambientale ( parere n. 94/2019) “non prescrive la diaframmatura dei corpi arginali interessati dai lavori di adeguamento della quota arginale previsto dal Piano degli Interventi delle Regione Veneto e di prossima realizzazione da parte del Genio Civile”, e dispone che “ gli interventi di I stralcio potranno essere resi agibili solo una volta completati i lavori di adeguamento della quota arginale” anziché dopo il collaudo degli stessi;

esprime parere favorevole con la prescrizione che “in fase progettuale siano effettuate tutte le analisi (idrauliche, geognostiche....) necessarie alla verifica della compatibilità dell’intervento con le norme del PAI. Il parere potrà intendersi reso favorevolmente, solo nel pieno rispetto di tali prescrizioni e di quelle contenute nella nota n. 3324/2019”.

VISTA la nota del Comune di Vicenza prot. n. 0179172/2019 del 12/11/2019 acquisita al protocollo regionale al n. 487754 del 13/11/2019 in cui:

  • si esprime assenso alla realizzazione dell’intervento di progetto nel rispetto di alcune prescrizioni ritenute vincolanti per l’assenso stesso;
  • si trasmette la conformità urbanistica per la parte ricadente nel comune di Vicenza;
  • si ritiene che l’intervento sia compatibile con la tutela del vincolo paesaggistico alla condizione che si provveda alla “realizzazione di una piantumazione di una barriera arborea sul lato nord-nord-nord/ovest dell’area, tale da mascherare l’impianto della terrazza della Villa La Rotonda, impiegando alberi ad alto fusto di essenze autoctone”.

VISTA la nota prot. n. 524721 del 05/12/2019 con la quale il Direttore della Direzione Ambiente ha trasmesso il verbale della Conferenza di Servizi (Allegato B al presente provvedimento).

PRESO ATTO degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria del 13/11/2019 in cui la stessa si è determinata favorevolmente all’unanimità dei presenti al rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta, e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione ed all’esercizio dell’intervento in oggetto così come sopra elencate e con le specificazioni riportate nel verbale della conferenza stessa.

PRESO ATTO che si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi dell’art. 14-ter, comma 7 della L. 241/1990, la propria posizione.

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 568/2018, il provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/06, è adottato dal Direttore di Area a cui afferisce la struttura regionale competente per l’autorizzazione dell’intervento (o da un suo delegato).

PRESO ATTO che ai sensi dell’art. 24 comma 3 del decreto, trattandosi di opere soggette a valutazione di impatto ambientale, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti di cui all'articolo 185, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 15 sulla base del «Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti» è già stata condotta nell’ambito del procedimento di VIA;

decreta

  1. Di dare atto della determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria effettuata in data 13/11/2019 (Allegato B al presente provvedimento) nell’ambito del procedimento unico regionale ex art. 27-bis del D.Lgs. 125/2006 ss.mm.ii. a seguito dell’istanza presentata dalle società VIACQUA S.p.A., con sede legale in via dell’Industria, 23 - Vicenza, CF 03196760247, avente ad oggetto la Razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell’agglomerato urbano di Vicenza e dei Comuni limitrofi ad esso afferente (Bacino VI6 P.R.R.A. Regione Veneto) – Stralcio I° (Impianto di depurazione di Casale)”;
  2. Di rilasciare alla società VIACQUA S.p.A., con sede legale in via dell’Industria, 23- Vicenza, CF 03196760247, il provvedimento autorizzatorio unico regionale per la realizzazione del progetto “Razionalizzazione e riorganizzazione del sistema fognario e depurativo dell’agglomerato urbano di Vicenza e dei Comuni limitrofi ad esso afferente (Bacino VI6 P.R.R.A. Regione Veneto) – Stralcio I° (Impianto di depurazione di Casale)”.
  3. Il presente decreto costituisce il provvedimento autorizzatorio unico regionale conclusivo del procedimento previsto dall’art. 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 568 del 20 aprile 2018, allegato A, Capo C, paragrafo 8. 
  4. Il presente decreto comprende - ai sensi del comma 7 del medesimo articolo art. 27-bis- il provvedimento di VIA, già rilasciato con decreto Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni n. 94. del 24/07/2019 (Allegato A);
  5. Di rilasciare, sulla base della succitata determinazione di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria effettuata in data 13/11/2019 e nel rispetto delle prescrizioni e condizioni ambientali riportate negli allegati al presente provvedimento, alla società VIACQUA S.p.A.:
    • Approvazione del progetto definitivo;
    • Autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004;
    • Autorizzazione idraulica per la realizzazione delle nuove opere;
    • Concessione idraulica per il nuovo scarico sul fiume Bacchiglione;
    • Parere di competenza idraulica per parallelismo con tratto dello scolo “Casale 2”;
    • Conformità alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi;
    • Il permesso a costruire;
    • Autorizzazione all’esercizio e allo scarico dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane di 1° categoria, nella nuova configurazione di progetto, ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del D.lgs. n. 152/2006 e ai sensi dell'art. 44, VII° comma della L.R. 33/1985.
  6. Si confermano a carico della succitata società VIACQUA S.p.A., tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dal provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui al presente decreto.
  7. Si comunica il presente provvedimento alle società VIACQUA S.p.A., al Comune di Vicenza, alla Provincia di Vicenza, ad A.R.P.A.V.-DAP Vicenza, al Consiglio di Bacino “Bacchiglione”, alla Direzione Regionale Difesa del Suolo – UO Genio Civile di Vicenza, alla Direzione Regionale Ambiente – UO Servizio Idrico Integrato e Tutela delle Acque, al Consorzio Alta Pianura Veneta, al Distretto delle Alpi Orientali, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco-Comando Provinciale di Vicenza, al Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle Attività Culturali del Turismo per il Veneto, alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Verona, Rovigo e Vicenza, Società “A4 autostrada Brescia Verona Vicenza Padova”, alla Società “Italiana petroli S.p.A. – Gruppo API”, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla SVT S.r.l. – Società Vicentina Trasporti, alla Società Servizi a rete S.r.l., alla ditta Telecom Italia e alla società E-Distribuzione S.p.A.
  8. Si dà atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato integralmente sul B.U.R.V.
  9. Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Nicola Dell'Acqua

(seguono allegati)

80_Allegato_A_410659.pdf
80_Allegato_B_410659.pdf

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