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Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 4 del 07 gennaio 2020


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO n. 407 del 12 dicembre 2019

R.D. 523/1904 - Concessione temporanea per utilizzo area demaniale di pertinenza del fiume Canalbianco in prossimità del ponte Chieppara di Adria per area di cantiere adibita a stoccaggio materiali,parcheggio mezzi e baraccamenti di cantiere. - Pratica CB_TE00256 Concessionario: PRE.FER. Srl

Note per la trasparenza

Con il presente decreto si rilascia la concessione demaniale di cui all'oggetto, richiesta in data 20.06.2019 dalla Società PRE.FER. Srl nel rispetto della procedura di cui alla D.G.R. n. 2509/2003 e con l'applicazione del canone calcolato ai sensi della D.G.R. n. 1997/2004. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza pervenuta il 21.6.2019 Prot. n. 269284; Pareri: - C.T.R.D. del 22.10.2019 voto n. 89; - Scheda tecnica dell'Ufficio OO.II. fiume Canalbianco del 23.07.2019; Disciplinare n. 5058 del 22.11.2019.

Il Direttore

VISTA l'istanza in data 20.06.2019 con la quale la Società PRE.FER. Srl (omissis) ha chiesto la concessione temporanea per utilizzo area demaniale di pertinenza del fiume Canalbianco in prossimità del ponte Chieppara di Adria per area di cantiere adibita a stoccaggio materiali, parcheggio mezzi e baraccamenti di cantiere.;

VISTA la scheda tecnica dell’Ufficio OO.II. Fiume Canalbianco in data 23.07.2019;

VISTA l’autorizzazione per l’occupazione anticipata dell’area demaniale rilasciata dallo scrivente Ufficio in data 25.07.2019 prot. n. 334014;

VISTO il parere favorevole espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. Rovigo con voto n. 89 nell’adunanza del 22.10.2019;

VISTO che in data 22.11.2019 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il concessionario dovrà attenersi;

RITENUTO che la concessione sia ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la L.R. n. 11 del 02.04.2014;

VISTA la D.G.R. n. 869 del 19.06.2019 di riorganizzazione delle strutture regionali;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 308 del 02.09.2019 del Direttore della Direzione Difesa del Suolo ad oggetto: “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile della Direzione Difesa del Suolo - L.R. 54/2012, art. 18”;

decreta

  1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
  2. Nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, si concede alla Società PRE.FER. Srl (omissis) la concessione temporanea per utilizzo area demaniale di pertinenza del fiume Canalbianco in prossimità del ponte Chieppara di Adria per area di cantiere adibita a stoccaggio materiali, parcheggio mezzi e baraccamenti di cantiere., con le modalità stabilite nel disciplinare del 22.11.2019 iscritto al n. 5058 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto
  3. La concessione ha la durata fino al 31.12.2019 con decorrenza dalla data del 17.06.2019. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi idraulici. La revoca o la decadenza della concessione, non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l'obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione.
  4. Il canone annuo, relativo al 2019 è di Euro 213,32 (duecentotredici/32) come previsto all'art. 5 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l'esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l'aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell'Amministrazione ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell'ammontare della cauzione.
  5. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell'uso del bene, o di mancato pagamento del canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale, con l'obbligo della riduzione in pristino stato dello stesso a proprie cure e spese.
  6. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
  7.  Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ai sensi della L.R. n. 29 del 27/12/2011 e della D.G.R. 14/05/2013 n. 677, e nella sezione “Amministrazione trasparente” della Regione Veneto con le modalità previste dall’art. 23 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i. relativo ai provvedimenti amministrativi adottati dai dirigenti.

Marco Puiatti

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