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Bur n. 151 del 31 dicembre 2019


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 637 del 13 dicembre 2019

VERITAS S.p.A. Impianto di trattamento acque reflue urbane di Fusina. Riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di installazione esistente autorizzata con D.G.R. n. 3453/2009 ss.mm.ii.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento in riscontro all'istanza presentata dalla ditta VERITAS S.p.A. per l'impianto di impianto di trattamento acque reflue urbane di Fusina si rilascia, a seguito di riesame con valenza di rinnovo, l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il Direttore

VISTA la Direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali (direttiva IED);

VISTA la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e ss.mm.ii., recante “Norme in materia ambientale”;

VISTO in particolare l’art. 29-octies, comma 3, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che indica le condizioni per il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione nel suo complesso;

VISTO il Decreto legislativo n. 46 del 04.03.2014 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali”;

VISTA la Legge Regionale n. 33 del 16.04.1985 “Norme per la Tutela dell’Ambiente” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e ss.mm.ii.;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1298 del 22.07.2014 “D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). Primi indirizzi applicativi”;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1633 del 09.09.2014 “D.Lgs. 04 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali recata dal Titolo III-bis, alla Parte II, del D.Lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 04.03.2014, n. 46, nelle more dell'adozione di una circolare ministeriale” e relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2721 del 29.12.2014, recante le nuove disposizioni regionali inerenti le garanzie finanziarie da prestare a copertura delle attività di smaltimento e recupero rifiuti;

VISTA la Deliberazioni della Giunta Regionale n. 21 del 11.01.2018 e n. 421 del 09.04.2019 con cui sono state aggiornate le competenze delle strutture regionali in merito ai procedimenti per il rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n. 3453 del 17.11.2009 e n. 251 del 22.02.2012, nonché i Decreti del Segretario Regionale per l’Ambiente n. 74 del 11.10.2012 e n. 59 del 04.09.2013, il decreto n. 51 del 16.07.2015 del Direttore del Dipartimento Ambiente, il Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 59 del 26.06.2017 e il proprio precedente Decreto n. 423 del 03.10.2019

VISTA l’istanza di riesame con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l’installazione esistente di cui all’oggetto, autorizzata con D.G.R. n. 3453/2009 ss.mm.ii. acquisita al protocollo regionale n. 190340 in data 15.05.2019.

ATTESO CHE il Responsabile del Procedimento ha comunicato, con nota prot. n. 196984 del 21.5.2019, l’improcedibilità della domanda, rilevato che gli allegati consegnati a mano in formato elettronico non erano stati firmati digitalmente e che mancava l’attestazione del pagamento degli oneri istruttori.

RILEVATO CHE la Ditta ha provveduto a consegnare la documentazione debitamente firmata con nota di cui al protocollo regionale n. 203642 del 24.05.2019, nonché trasmesso l’attestazione dell’avvenuto pagamento degli oneri istruttori, nota prot. 199899 del 22.05.2019.

VISTA la nota prot. 269267 del 21.06.2019 con cui, ai sensi dell’art 29-quater comma 3 del D.lgs. 152/2006 ss.mm.ii. è stato comunicato avvio del procedimento di riesame dell’AIA con valenza di rinnovo a partire dal 21.06.2019;

ATTESO CHE in data 25.06.2019 sono state pubblicate sul sito web della scrivente amministrazione competente le informazioni di cui al comma 3 dell’art 29-quater del medesimo D.lgs.;

PRESO ATTO CHE nei 30 giorni successivi, (ex comma 4 dell’art 29-quater del medesimo D.lgs) non risultano essere pervenute allo scrivente osservazioni sulla domanda da parte di soggetti interessati;

VISTO il comma 5 dell’art 29-quater del medesimo D.lgs. che stabilisce che, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, l’Autorità Competente convochi apposita conferenza di servizi secondo le modalità di cui agli articoli 14 e 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento a convocato la succitata Conferenza di Servizi con nota prot. n. 3478321 del 05.08.2019, per il giorno 05.09.2019;

VISTI gli esiti della prima seduta della Conferenza di Servizi svoltasi in data 05.09.2019, le cui risultanze sono state trasmesse con nota del 23.09.2019 prot. n. 407148, e con cui veniva richiesto alla ditta di fornire la documentazione integrativa ivi specificata;

ATTESO CHE in data 25.10.2019 con nota prot. 94885/19 la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta;

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento a convocato la seconda seduta Conferenza di Servizi, con nota prot. n. 466555 del 30.10.2019, per il giorno 05.11.2019, per valutare la documentazione integrativa trasmessa e le condizioni per il rinnovo dell’AIA;

VISTA la nota del dipartimento A.R.P.A.V. di Venezia n. 2019-0108323/U del 04.11.2019, prot. regionale n. 474867 del 05.11.2019, in cui si comunica l’impossibilità a partecipare alla seduta della Conferenza di Servizi soprarichiamata e che si provvederà ad esprimere successivamente il parere di competenza sul P.M.C.;

PRESO ATTO degli esiti della Conferenza di Servizi decisoria del 05.11.2019, le cui risultanze sono state trasmesse con nota prot. n. 498626 del 19.11.2019, in cui la stessa si esprime favorevolmente all’unanimità dei presenti al rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-sexies del d.lgs. n. 152/2006, in favore della Ditta VERITAS S.p.A. per l’installazione denominata “Impianto di trattamento acque reflue urbane di Fusina” con prescrizioni e specificazioni riportate nel relativo verbale;

VISTA la nota della Ditta VERITAS S.p.A. protocollo n. 105570/19 del 29.11.2019 acquisita al protocollo regionale n. 516306 del 29.11.2019 in cui chiede una proroga per l’operatività delle procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso regolamentate nel (P.M.C.) al 31.12.2020 in luogo del 01.01.2020, al fine “di modificare le procedure aziendali ,informare i fornitori formare il personale operativo VERITAS addetto al ricevimento rifiuti, valutare adeguatamente i valori delle soglie di attenzione”;

DATO ATTO CHE la nuova procedura di accettazione deriva dalle nuove conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, e che la richiesta di proroga rientra comunque nei termini di adeguamento consentiti dalla Decisione.

VISTA la nota della Ditta VERITAS S.p.A. protocollo n. 0106048/19 del 02.12.2019 acquisita al prot. regionale n. 522482 data 04.12.2019 con cui si trasmette la revisione n. 11 del P.M.C. con le modifiche rappresentate nella Conferenza di Servizi del 05.11.2019.

VISTA la nota del dipartimento A.R.P.A.V. di Venezia n. 0121275/U del 10.12.2019, prot. regionale n. 536607 del 12.12.2019, con qui si parere favorevole al succiato P.M.C., revisione n. 11 del 02/12/2019, inviato dalla ditta con Prot. n. 106048/2019 del 02.12.2019;

RITENUTO pertanto per quanto sopra richiamato di rinnovare, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 3 e dell'art. 29-sexies, del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii, alla Ditta VERITAS S.p.A. con sede legale in Santa Croce 489 Venezia, C.F./P.IVA: 03341820276 l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'installazione denominata “Impianto di trattamento acque reflue urbane di Fusina” ubicato in Via dei Cantieri, 9 loc. Fusina Comune di Venezia al foglio n. 8 – particelle 319, 444, 530 , 395, 85 e 87 del catasto, per l’attività individuata al punto 5.3 a) Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii., nella configurazione presentata in sede di istanza di riesame con valenza di rinnovo dell’AIA e successive integrazioni limitatamente ai codici CER riportati nell’Allegato A al presente provvedimento.

decreta

1.  Si rilascia alla Ditta VERITAS S.p.A. per il seguito Ditta, con sede legale in Santa Croce 489 VENEZIA, C.F. e P.IVA 03341820276, l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ai sensi dell’art. art. 29-sexies e 29-octies comma 3 e del D.lgs. n. 152/2006, per l'esercizio dell'installazione denominata “Impianto di trattamento acque reflue urbane di Fusina” ubicato in Via dei Cantieri, 9 loc. Fusina Comune di Venezia al foglio n. 8 – particelle 319, 444, 530 , 395, 85 e 87 del catasto, per l’attività individuata al punto 5.3 a) Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

2.  Si provvederà al successivo riesame dell'A.I.A. secondo le modalità previste dall'art. 29-octies del d.lgs. n. 152/2006; in ogni caso la Ditta, in conformità ai commi 5 e 9 dell'art. 29-octies, è tenuta a presentare la documentazione richiesta per il riesame dell'A.I.A. entro 12 anni dalla data di rilascio del presente provvedimento, rilevato che la stessa dispone per l’impianto del Certificato di Conformità alla norma UNI EN ISO 14001.

3.  Il presente decreto aggiorna, ricomprende e sostituisce i provvedimenti di AIA regionali fin qui emessi e comprende le seguenti autorizzazioni ambientali di settore:

  • autorizzazione all'esercizio dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane classificato di I^ categoria con potenzialità di progetto pari a 400.000 A.E. ai sensi dell’art. 44 della L.R. 33/1985 e ss.mm.ii.;
  • autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, ai sensi del comma 2 dell’art. 110 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e della parte IV del medesimo D.lgs. relativamente all’attività di smaltimento, denominazione D 8 – “trattamento biologico” di cui all’allegato B parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e all’attività di recupero, denominazione R13- “Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12” e denominazione R12 “Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11” di cui all’allegato C parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., alle condizioni successivamente specificate;
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Gestione rifiuti

4.  La Ditta è autorizzata a gestire presso l'installazione oggetto della presente autorizzazione le tipologie di rifiuti di cui all'Allegato A al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale. Il trattamento rifiuti è ammesso, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., nei limiti della capacità residua dell’impianto, determinata sulla base della differenza tra la massima capacità impiantistica di trattamento e la quantità di refluo convogliata tramite condotta, valutata sia in termini di capacità idraulica che in termini di carico organico. L’attività non dovrà comunque pregiudicare la capacità di trattamento dei reflui conferiti tramite rete fognaria e dovrà avvenire nel rispetto delle successive prescrizioni:

4.1.  all’ingresso del trattamento rifiuti dovranno rispettarsi i seguenti limiti quantitativi:

  • Quantitativo massimo giornaliero: 470 Mg/giorno, elevabile a 850 Mg/giorno, limitatamente al CER 20 03 04 proveniente dallo spurgo dei sistemi di raccolta delle navi da crociera e trasportati all’impianto di cui trattasi mediante “bettoline”;
  • Quantitativo massimo annuale: 75.000 Mg

4.2.  la capacità residua dell’impianto dovrà essere verificata annualmente sulla base dei dati gestionali e di eventuali nuovi allacciamenti fognari sia di natura domestica/assimilata che industriale: i quantitativi massimi giornalieri di rifiuti in ingresso sopra indicati andranno percentualmente rivisti (esclusivamente in riduzione) alla luce della verifica succitata;

4.3.  sono ammessi all’attività di recupero “R13”, nella area individuata nella planimetria di cui all'allegato B.22.1 alla domanda di procedura dell’A.I.A., i soli rifiuti individuati con codice CER 19 08 01, la cui provenienza è derivante dalle operazioni di grigliatura distribuite nei diversi sollevamenti lungo la rete di fognatura, nonché dai piccoli impianti di depurazione gestiti dalla Ditta, per un quantitativo massimo stoccato pari a 30 Mg;

4.4.  sono ammessi all’attività di recupero “R12” (scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 ad R11) relativamente al pretrattamento, consistente delle operazioni unitarie di grigliatura e dissabbiatura, i rifiuti identificati dai codici CER 20 03 04, 20 03 06 e CER 19 08 05;

4.5.  i rifiuti in ingresso, individuati dai codici CER 20 03 04, 20 03 06 e CER 19 08 05, possono essere ricevuti in impianto secondo le specifiche procedure di preaccettazione individuate nel P.M.C.; tali procedure dovranno essere pienamente operative entro il 31.12.2020;

4.6.  le procedure di accettazione dei rifiuti in ingresso sono regolamentate nel Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.). L’accettazione, dal 31.12.2020, è altresì subordinata ad una preventiva valutazione della trattabilità degli stessi presso l’impianto, mediante campionamento e controllo dei parametri individuati come significativi nel P.M.C.; la ditta dovrà attivare ulteriori procedure di verifica e approfondimento nei casi al di fuori degli intervalli di attenzione ripotati nel P.M.C.;

4.7.  deve essere tempestivamente comunicata, comunque entro le 48 ore, alla Città Metropolitana di Venezia, ad ARPAV-DAP di Venezia e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;

4.8.  la frazione liquida dei rifiuti in ingresso prima dell’immissione in testa all’impianto biologico, nel punto identificato come “Pozzetto 37”, dovrà essere monitorata, in particolare, per le sostanze di cui alla tabella 5 dell’allegato 5 parte III del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e per ogni altro parametro ritenuto critico in fase di accettazione. La frequenza dei controlli e dei parametri è stabilita nel Piano di Monitoraggio e Controllo. Tali informazioni dovranno essere riportate nella relazione annuale. La Regione Veneto, ai sensi dell’art. 29–octies, Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., si riserva di riesaminare l’A.I.A. qualora ritenga, anche su indicazione degli Enti di Controllo (ARPAV-DAP di Venezia e Città Metropolitana di Venezia), che la presenza di alcuni inquinanti possa avere conseguenze negative sull’ambiente;

4.9.  la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n.152/2006 e in conformità, per quanto pertinenti, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

4.10.  la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all'allegato B.22.1 e B.22.2 alla domanda di procedura dell’A.I.A.;

4.11.  nei settori di accettazione rifiuti deve essere permessa un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita e non deve essere consentito il deposito dei rifiuti. Le aree di accettazione e di movimentazione dei rifiuti e degli automezzi, nonché la zona per il lavaggio e la pulizia degli stessi automezzi devono essere mantenute impermeabili; in tali aree il sistema di raccolta delle acque deve sempre recapitare i reflui per il trattamento in testa all’impianto;

4.12.  relativamente ai rifiuti prodotti dall’installazione, la Ditta ha dichiarato in sede di istanza che intende avvalersi del “deposito temporaneo”: dovrà pertanto garantire la corretta applicazione della categoria cosi definita, alle condizioni previste dall’art 183 comma 1 lettera bb) del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., indicando, in particolare, preventivamente il criterio gestionale (temporale o quantitativo) del quale intende avvalersi. Le aree destinate al deposito dei rifiuti prodotti sono quelle individuate nelle planimetrie presentate e in tali aree, per la loro chiara identificazione, deve essere posizionata e mantenuta idonea cartellonistica;

4.13.  si rimanda al Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.) per i dettagli di comunicazione e registrazione dei dati. Tutte le prescrizioni di comunicazione e registrazione che derivano da leggi settoriali devono essere comunque adempiute.

Acque

5.  Si autorizza l’esercizio dell'impianto di depurazione di acque reflue urbane di 1° categoria con potenzialità di progetto finale pari a 400.000 A.E., nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

5.1.  la Ditta è tenuta a rispettare tutte le norme stabilite nell’autorizzazione allo scarico rilasciata da S.I.F.A. Soc. Cons. p.a. gestore del P.I.F. in cui scarica l’installazione;

5.2.  nelle more del rilascio di tale autorizzazione, come stabilito nella conferenza di servizi del 05.11.2019, i valori limite allo scarico nel P.I.F. sono quelli riportati nell’Allegato B al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, escluso quanto previsto al successivo punto;

5.3.  con riferimento ai livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi indiretti in un corpo idrico ricevente come definiti dalla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 del 10 agosto 2018, si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta nella nota prot. 94885/19 del 25.10.2019. Nell’ambito dell’autorizzazione di cui al precedente punto, S.I.F.A. valuterà il livello di emissione da associare a ciascun inquinante secondo quanto riportato nella specifica tabella 6.2 “Livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) per gli scarichi indiretti in un corpo idrico ricevente”. Nelle more del rilascio della suddetta autorizzazione dovranno essere garantiti i seguenti livelli di emissione:

Sostanza/Parametro

Unità di misura

intervallo BAT-AEL

Valore Limite

Arsenico  [As]

mg/l

0,01/0,05

0,05

Cadmio  [Cd]

mg/l

0,01/0,05

0,05

Cromo  [Cr]

mg/l

0,01/0,15

0,15

Rame  [Cu]

mg/l

0,05/0,5

0,5

Piombo  [Pb]

mg/l

0,05/0,1

0,1

Nichel  [Ni]

mg/l

0,05/0,5

0,5

Mercurio  [Hg]

µg/l

0,05/5

5

Zinco  [Zn]

mg/l

0,05/1

1


Tali valori sono riportati nell’Allegato B al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale;

5.4.  è fatto obbligo di effettuare l’autocontrollo delle acque in ingresso ed in uscita all’impianto, con le modalità di cui al punto 1.1 dell’allegato 5 alla parte III del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

5.5.  dovrà essere comunicata tempestivamente, comunque entro le 48 ore, alla Città Metropolitana di Venezia e ad ARPAV-DAP di Venezia, qualsiasi fermata del campionatore per guasto o manutenzione;

5.6.  i parametri elencati nel Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.) di cui è previsto il monitoraggio allo scarico finale dell’impianto, dovranno essere eventualmente integrati in conseguenza di variazioni delle caratteristiche degli scarichi industriali allacciati alla fognatura afferente all’impianto. La ditta dovrà valutarne le caratteristiche e la compatibilità con il trattamento;

5.7.  la frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare ai punti di emissione autorizzati e i criteri per la valutazione delle non conformità sono indicati nel P.M.C. di cui al punto 7.

Emissioni in atmosfera

6.  Si autorizzano le emissioni in atmosfera dell’installazione, ai sensi della parte V titolo I del D.lgs. n. 152/2006, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

6.1.  Le emissioni in atmosfera dalle tre caldaie, due a servizio della sezione di digestione anaerobica K1A (potenza utile 420kW) e K1B (potenza utile 420kW) e una per la produzione di acqua sanitaria per usi interni (potenza utile 300 kW) identificate nella planimetria di cui all'allegato B.20 alla domanda di AIA che utilizzano prevalentemente biogas, devono rispettare le seguenti concentrazioni di emissione:

Punto Emissione

INQUINANTI

VALORE LIMITE mg/Nm3

K1A

CO

150

HCl

30

NO2

300

COT*

20

POLVERI

20

K1B

CO

150

HCl

30

NO2

300

COT*

20

POLVERI

20

K1C

CO

150

HCl

30

NO2

300

COT*

20

POLVERI

20


*escluso il metano

6.2.  in concomitanza di eventi comportanti la sospensione di energia elettrica per cause interne od esterne all’impianto, nonché per le prove periodiche di funzionalità stimate in 50 ore annue, la ditta è autorizzata alle emissioni in atmosfera derivanti dal gruppo elettrogeno alimentato a gasolio di potenza termica nominale pari a 1496 kW, con potenza elettrica pari a 1870 kW, per le quali è riconosciuto il carattere di emergenza;

6.3.  Le quantità di biogas prodotte in eccesso e bruciate nella torcia, quale dispositivo di emergenza a servizio della cupola pressostatica di accumulo del biogas, dovranno essere evidenziate, in termini di m3 smaltiti, nella relazione annuale di cui al successivo punto 7.2.

P.M.C. e Reportistica

7.  Si approva il Piano di Monitoraggio e Controllo (P.M.C.), revisione n. 11 del 02/12/2019 su cui si è espresso favorevolmente ARPAV-DAP di Venezia con nota proprio protocollo n. 0121275/U del 10.12.2019 (prot. regionale n. 536607 del 12.12.2019) documento che la Ditta ha trasmesso con nota prot. n. 0106048/19 del 02.12.2019, acquisita al protocollo regionale il 04.12.2019 n. 522482, subordinatamente alle seguenti prescrizioni:

7.1.  ogni variazione del P.M.C. deve essere concordata con ARPAV DAP di Venezia e comunicata alla Regione e alla Città Metropolitana di Venezia ed è soggetta all'approvazione della Regione previo parere degli organi di controllo;

7.2.  la Ditta dovrà trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, a partire dall’anno successivo al rilascio della presente autorizzazione, a Regione Veneto, Città Metropolitana di Venezia, ARPAV-DAP di Venezia, al Comune di Venezia e al Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia ” oltre al report previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo, una relazione sulle caratteristiche e i quantitativi dei rifiuti trattati all’impianto, sui rifiuti prodotti e sulle modalità di smaltimento, al fine di consentire la verifica di funzionalità dell’impianto. La relazione dovrà riportare informazioni sulla capacità di trattamento dell’impianto di depurazione con riferimento al carico, sia idraulico che organico. Tali informazioni andranno inserite a complemento nel report previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo. La relazione dovrà contenere altresì:

  1. un report informatico sul modello reperibile nel sito ARPAV contenente i dati previsti dalle tabelle del “Piano di Monitoraggio e Controllo” in cui è stato assegnato “SI” nella colonna “Reporting”. Il Report dovrà essere trasmesso su supporto informatico;
  2. un resoconto esplicativo dell’attività aziendale con il commento dei dati dell’anno in questione e i risultati del monitoraggio. Il resoconto, che può essere corredato da grafici esemplificativi, deve contenere la descrizione di eventuali metodi di stima/calcolo dei dati comunicati. Il superamento dei Valori Limite di Emissione è da giustificare, ove possibile, specificando la causa dei relativi eventi e gli interventi risolutivi adottati; variazioni significative tra diversi anni di monitoraggio vanno giustificate. Il suddetto resoconto dovrà essere trasmesso su supporto informatico;

7.3.  le registrazioni dei dati previsti nel “Piano di Monitoraggio e Controllo” dovranno seguire le successive indicazioni:

  1. tutti i dati ottenuti dall’autocontrollo devono poter essere verificati in sede di sopralluogo ispettivo. I dati originali devono essere conservati almeno 5 anni in modo da garantire la rintracciabilità del dato stesso; è facoltà del gestore registrare i dati su documenti ad approvazione interna, appositi registri o con l’ausilio di strumenti informatici;
  2. eventuali registrazioni e tutti i certificati analitici, compresi quelli effettuati da laboratori esterni o direttamente dall’impianto di destino, devono essere conservati presso lo stabilimento, a disposizione dell’Autorità competente al controllo per almeno 5 anni;

7.4.  le metodiche analitiche utilizzate dal servizio laboratori ARPAV faranno fede in fase di contraddittorio e sono reperibili sul sito internet dell’Agenzia. È facoltà della Ditta avvalersi di metodiche alternative, in tal caso le stesse dovranno essere preventivamente concordate con il competente Dipartimento Regionale Laboratori di ARPAV;

7.5.  la Ditta dovrà trasmettere ad ARPAV-DAP di Venezia e Città Metropolitana di Venezia, entro il 15 dicembre dell’anno precedente, per ciascun anno di validità dell’AIA, il calendario annuale delle date di esecuzione delle attività di autocontrollo analitico; eventuali variazioni delle date dei singoli autocontrolli dovranno essere comunicate, ove tecnicamente possibile, con almeno 15 giorni naturali e consecutivi di preavviso;


Ulteriori prescrizioni

8.  presso l’impianto deve essere presente e messa a disposizione dei soggetti preposti ai controlli una planimetria dell’impianto che consenta di individuare le aree e gli scarichi indicati ai punti 4, 5 e 6, conforme a quanto presentato in sede di richiesta di rilascio dell’autorizzazione e ai futuri aggiornamenti;

9.  deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, dei cassoni e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;

10.  la Ditta deve dare tempestiva comunicazione, comunque entro le 48 ore, a Regione del Veneto, ARPAV-DAP di Venezia, Città Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia e Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia”, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-decies, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii;

11.  per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Venezia (DPCM 14 novembre 1997). La Ditta deve comunque effettuare campagne di misura del rumore come indicato nel Piano di Monitoraggio e Controllo;

12.  devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000 e art. 38 della L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii.;

13.  ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies comma 3 del 152/2006 e ss.mm.ii. l'ARPAV effettuerà nell’arco della validità dell’AIA, con oneri a carico del gestore:

  • ispezioni ambientali intese come controlli documentali, tecnici, gestionali con cadenza triennale;
  • ispezioni ambientali intese come controlli analitici con cadenza annuale:
  • 2 campioni all’anno dello scarico dell’effluente della linea pretrattamento rifiuti che conferisce alla linea principale;
  • 12 campioni all’anno dello scarico finale.

La frequenza delle attività ispettive potrà essere modificata a seguito dell’emanazione del piano d’ispezione ambientale regionale ex. art. 29 decies comma 11-bis, del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Le modalità di controllo analitico previste nel P.M.C. verranno specificate da ARPAV nella nota di avvio dell’ispezione ambientale integrata o comunque preventivamente alla comunicazione prevista dall’art. 29 decies, comma 1 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

14.  ai sensi dell’art. 29-decies, comma 5 del Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di consentire le attività dei commi 3 e 4 del medesimo articolo, la Ditta deve fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del medesimo decreto D. Lgs. n. 152/2006;

15.  qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV-DAP di Venezia e Città Metropolitana di Venezia;

16.  in caso di chiusura dell'impianto, tutti i rifiuti presenti presso l'impianto devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito;

17.  si dà atto che, come concordato dagli Enti nella seduta della Conferenza di Servizi del 05.11.2019 è stata esclusa la necessità di presentare la relazione di riferimento di cui all’art. 29-ter comma 1 lettera m) del D. Lgs. 152/2006, sulla base delle informazioni contenute nel documento presentato dalla Ditta “Relazione tecnica per la verifica della sussistenza dell’obbligo di presentazione della Relazione di Riferimento”, allegato alla nota prot. regionale n. 201728 del 23.05.2019;

18.  si dà atto, con riferimento alla Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione Europea del 10 agosto 2018, che, sulla base di quanto presentato dalla Ditta in sede di riesame, l’installazione appare conforme alle BAT per quanto compatibili e che le condizioni di autorizzazione sono state altresì riesaminate ed aggiornate sulla base di tale decisone.

19.  Si confermano a carico della ditta VERITAS S.p.A. tutte le prescrizioni derivanti da altri procedimenti autorizzativi che hanno dato origine ad autorizzazioni non sostituite dal provvedimento autorizzatorio unico regionale di cui al presente provvedimento.

20.  Si comunica il presente provvedimento alla ditta VERITAS S.p.A., al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, ad A.R.P.A.V.-DAP Venezia e al Consiglio di Bacino “Laguna di Venezia”.

21.  Si dà atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato integralmente sul B.U.R.V.

22.  Si informa che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Loris Tomiato

(seguono allegati)

637_Allegato_DDR_637_13-12-2019_410401.pdf
637_Allegato_DDR_B_637_13-12-2019_410401.pdf

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