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Materia: Ambiente e beni ambientali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE n. 462 del 25 ottobre 2019
Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di cui al punto 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006. Ditta CIRS AMBIENTE S.r.l. Installazione di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi, con sede legale e ubicazione installazione in Comune di Erbé (VR), Via della Libertà, 32. Riesame ai sensi dell'articolo 29-octies del d.lgs. n. 152/2006.
Il presente provvedimento riesamina l'Autorizzazione Integrata Ambientale, per attività di cui al punto 5.5 dell'allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006, rilasciata alla Ditta CIRS AMBIENTE S.r.l. con decreto n. 43 del 07.07.2015, sostituendo tutti i precedenti provvedimenti rilasciati alla medesima Ditta in materia di AIA.
Il Direttore
(1) PREMESSO che la Ditta CIRS Ambiente Srl eserciva l’attività di gestione rifiuto presso l’impianto ubicato in Via della Libertà, 32 a Erbé (VR), dapprima in procedura semplificata e successivamente in forza della Determina provinciale n. 5351 del 01.10.2009, così come modificata dalla Determina 5407/2009 del 05.10.2009 e dalla Determina provinciale n. 2326 del 03.05.2010;
(2) PREMESSO che con DDDTA n. 220 del 15 ottobre 2013 l’impianto è stato escluso, con prescrizioni, dalla procedura VIA, a seguito di istanza di verifica di assoggettabilità del progetto di modifica riguardante l’aumento della capacità di stoccaggio e l’introduzione di rifiuti pericolosi;
(3) VISTA la DGRV n. 2800 del 30.12.2013, con la quale viene approvato il progetto presentato dalla ditta CIRS Ambiente S.r.l. relativo alla modifica dell’impianto di cui trattasi, per l’aumento della capacità di stoccaggio, l’introduzione di rifiuti pericolosi e dell’operazione R12;
(4) VISTA l’istanza di modifica presentata dalla Ditta con nota assunta al prot. reg. n. 142367 del 03.04.2014, concernente l’inserimento delle operazioni R12 e D14 per i rifiuti pericolosi e l’integrazione di alcuni rifiuti pericolosi;
(5) VISTA la nota prot. reg. n. 160888 del 11.04.2014 con la quale è stato chiesto alla Ditta di meglio circostanziare la richiesta di cui sopra;
(6) VISTA l’istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata dalla Ditta CIRS Ambiente S.r.l. in data 22.08.2014, acquisita con prot. reg. n. 357110 del 25.08.2014, e la documentazione ad essa allegata, per l’attività indicata al punto 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006;
(7) VISTA la nota n. 401772 del 25.09.2014 con la quale il Dipartimento Ambiente – Sezione Tutela Ambiente comunica l’avvio del procedimento finalizzato al rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale;
(8) VISTE le risultanze della Conferenza di Servizi tenutasi il giorno 26 marzo 2015, convocata con la nota n. 88706 del 02.03.2015, nelle quali sono state raccolte le osservazioni e le indicazioni degli Enti coinvolti;
(9) CONSIDERATO che il verbale della Conferenza dei Servizi del 26.03.2015 è stato trasmesso alla Ditta CIRS Ambiente S.r.l. e a tutti gli Enti coinvolti con nota n. 209445 del 19/05/2015 e con la stessa venivano richiamate le conclusioni della riunione e sollecitata la Ditta a provvedere alla presentazione della documentazione integrativa, sospendendo i termini per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;
(10) VISTA la nota della Ditta del 24.06.2015, prot. reg. n. 263228 del 26.06.2015, con la quale la stessa integra la documentazione per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale sulla base delle osservazioni formulate in sede di Conferenza dei Servizi del 26.03.2015;
(11) VISTO il DDDA n. 43 del 07 luglio 2015 con il quale è stata rilasciata l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta CIRS Ambiente S.r.l per l’esercizio dell’attività di cui al punto 5.5. dell’allegato VIII alla Parte II del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
(12) CONSIDERATO che il citato DDDA n. 43 del 7 luglio 2015 ha previsto che fossero fatte salve le modalità di gestione fissate dalla Determina della Provincia di Verona n. 2326 del 03 maggio 2010, le modifiche dell’impianto approvate con DGRV n. 2800 del 30 dicembre 2013 e le relative prescrizioni operative contenute nell’allegato Parere della CTRA n. 3893 del 14 novembre 2013;
(13) CONSIDERATO inoltre che il punto 2, sempre del citato DDDA n. 43 del 7 luglio 2015, prevede il riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce delle risultanze dell’attività istruttoria concernente i nuovi elementi forniti dalla Ditta CIRS Ambiente S.r.l. con la richiamata nota n. 263228 del 24.06.2015, visti i contenuti della nota n. 266420 del 29.06.2015;
(14) VISTA la nota del 26.03.2018 acquisita con prot. reg. n. 120487 del 29/03/2018 con la quale la Ditta comunica ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006 l’intenzione di apportare le seguenti modifiche:
(15) VISTE le note prot. reg. n. 144019 del 17.04.2018 e n. 166899 del 07.05.2018 con le quali la Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei rifiuti chiede il parere ad ARPAV DAP di Verona e alla Provincia di Verona – Settore Ambiente, in merito alla comunicazione di modifica non sostanziale presentate dalla Ditta ai sensi dell’art. 29-nonies del d.lgs. 152/2006;
(16) VISTE le note n. 50742 del 23.05.2018 (prot. reg. n. 189192 del 23.05.2018) e n. 51152 del 23.05.2018 (prot. reg. n. 191538 del 24.05.2018) con le quali ARPAV esprime il proprio parere nel merito delle modifiche comunicate dalla Ditta con la sopra richiamata nota del 26.03.2018;
(17) VISTA la nota n. 191333 del 24.05.2018 con la quale la Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei rifiuti dà riscontro alla comunicazione di modifiche non sostanziali ai sensi dell’art. 29 – nonies del d.lgs. 152/2006 ammettendo le seguenti modifiche non sostanziali:
(18) VISTA la nota prot. reg. n. 210898 del 05.06.2018 con la quale la Direzione Ambiente – U.O. Ciclo dei rifiuti comunica l’avvio del procedimento di riesame, ai sensi dell’art. 29 – octies del d.lgs. n. 152/2006, dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 43/2015 e contestualmente indice la Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea, modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-ter della L. n. 241/1990;
(19) CONSIDERATO che con la medesima comunicazione è stato richiesto di trasmettere, ai sensi del comma 5 dell’art. 29-octies, tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni dell’autorizzazione, entro 180 giorni dalla data della stessa;
(20) VISTA la nota del 04.12.2018, prot. reg. n. 502345 del 10/12/2018, con la quale la Ditta trasmette la documentazione richiesta con la sopracitata comunicazione di avvio del procedimento, n. 210898 del 05.06.2018;
(21) VISTA la DGRV n. 119 del 07.02.2018 avente ad oggetto: Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali. DCRV n. 30 del 29.04.2015, art. 17. Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti;
(22) VISTO il decreto n. 81 del 13.11.2018 con il quale è stata modificata l’AIA n. 43/2015 aggiornandola agli indirizzi Tecnici sulle attività di miscelazione e gestione di rifiuti sopra richiamati;
(23) VISTO il decreto n. 9 del 23.01.2019 con il quale sono stati prorogati i termini fissati per l’adeguamento al sopra citato decreto n. 81/2018, relativamente alle attività di miscelazione;
(24) VISTE le ordinanze del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto:
REG. PROV. COLL. n. 261/2019 (n. REG. RIC.1265/2018) del 01.03.2019; REG. PROV. COLL. n. 262/2019 (n. REG. RIC.160/2019) del 01.03.2019; REG. PROV. COLL. n. 263/2019 (n. REG. RIC.161/2019) del 01.03.2019 REG. PROV. COLL. n. 264/2019 (n. REG. RIC.566/2018) del 01.03.2019; REG. PROV. COLL. n. 265/2019 (n. REG. RIC.146/2019) del 01.03.2019;
(25) CONSIDERATO che le sopra richiamate ordinanze dispongono, per i motivi ivi esposti, la sospensione dell’efficacia della DGRV n. 119/2018 e di alcuni decreti di adeguamento alla medesima fino al 13.06.2019, data fissata per la prossima Camera di Consiglio;
(26) VISTO il decreto n. 29 del 21.03.2019, con il quale sono stati ulteriormente prorogati i termini per l’adeguamento alle disposizioni di cui al decreto n. 81/2018, fino al 13.06.2019;
(27) VISTO il decreto n. 181 del 17.06.2019, con il quale sono stati ulteriormente prorogati i termini sopra richiamati, fino al secondo trimestre del 2020;
(28) VISTA la nota del 04.12.2018, acquisita al prot. reg. n. 502334 del 10.12.2018 con la quale la Ditta comunica, quale modifica non sostanziale ai sensi dell’art. 29–nonies del d.lgs. 152/2006, l’intenzione di effettuare l’operazione di miscelazione di batterie al piombo classificate con codice CER 160601* con caratteristiche di pericolo diverse;
(29) VISTE le risultanze della Conferenza di Servizi tenutasi in data 13.06.2019, di cui al verbale trasmesso con nota prot. n. 277898 del 26.06.2019
(30) VISTA la Legge n. 55 del 14.06.2019, con la quale è stato riformulato l’art. 184-ter, concernente le operazioni di recupero con cessazione della qualifica di rifiuto;
(31) VISTA la nota del 29.07.2019, prot. reg. n. 353957 del 08.08.2019 con la quale la Ditta ha trasmesso le informazioni integrative richieste in sede di CdS, come da verbale sopra richiamato;
(32) VISTE le risultanze della Conferenza di Servizi tenutasi in data 04.10.2019, di cui al verbale trasmesso con prot. reg. n. 450090 del 18.10.2019;
(33) CONSIDERATO che le determinazioni rese dalle Amministrazioni coinvolte sono favorevoli;
(34) RITENUTO per tutto quanto argomentato, di rilasciare alla Ditta CIRS AMBIENTE S.r.l. l’Autorizzazione Integrata Ambientale riesaminata, ai sensi dell’articolo 29-octies del d.lgs. n. 152/2006 per l’installazione di cui all’oggetto;
decreta
3.1 autorizzazione all’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi della parte IV del d.lgs. n. 152/2006;
3.2 autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi della Parte V, Titolo I del d.lgs. n. 152/2006;
3.3 autorizzazione allo scarico ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 e del vigente Piano Regionale di Tutela delle Acque;
5.1 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;
5.2 stoccaggio [R13, D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, funzionale alle successive operazioni eseguite nell’installazione;
5.3 stoccaggio [R13, D15] dei rifiuti prodotti dalla Ditta;
5.4 accorpamento [R12-D14] di rifiuti pericolosi e non pericolosi sfusi e non, mediante eventuale confezionamento (sconfezionamento, bancalatura/sbancalatura, travaso/svuotamento;
5.5 miscelazione di rifiuti non in deroga al comma 1 dell’art. 187 del d.lgs. n. 152/06 [R12-D13], con eventuale riduzione volumetrica contestuale e miscelazione in deroga [R12-D13] esclusivamente per il caso contemplato al punto 14;
5.6 pressatura [R12-D13] di rifiuti non pericolosi al fine di adeguarne volumetricamente le partite;
5.7 eliminazione di frazioni estranee/di singole frazioni residuali vocate a diverso destino [R12-D13], effettuata manualmente con l’eventuale ausilio di benna a polipo o pala meccanica;
5.8 selezione e cernita di rifiuti misti [R12], effettuata manualmente, con l’eventuale ausilio di benna a polipo meccanico o pala meccanica, finalizzata alla produzione di frazioni merceologiche omogenee destinate a recupero, con eventuali frazioni residuali destinate a smaltimento; le frazioni ottenute sono gestite come rifiuti prodotti dalla Ditta;
5.9 recupero con cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell’art. 184-ter del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., in particolare:
5.9.1 recupero di rifiuti non pericolosi a matrice plastica [R3], per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW), nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 8; 5.9.2 recupero di rifiuti non pericolosi costituiti carta [R3], per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW), nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 9; 5.9.3 recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da legno [R3], per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW), nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 10; 5.9.4 recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da tessili [R3], per la produzione di materiale che cessa la qualifica di rifiuto (EoW), nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 11; 5.9.5 recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli e da composti metallici [R4], per la produzione di materiali che cessano la qualifica di rifiuto (EoW), nel rispetto delle prescrizioni di cui al punto 12;
5.10 separazione in frazioni a diverso stato fisico [R12-D13] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, effettuata manualmente;
5.11 recupero RAEE [R12] mediante smontaggio;
6.1 quantitativo massimo istantaneo stoccabile di rifiuti pericolosi e non pericolosi (R13-D15): 520 Mg, distribuibili come segue:
Operazione
Tipologia del rifiuto
Stoccaggio Massimo [Mg]
R13
Rifiuti non pericolosi
250
D15
90
Rifiuti pericolosi
120
60
6.2 quantitativo massimo di rifiuti pericolosi e non pericolosi trattabili nelle altre operazioni: 129 Mg/g distribuiti come di seguito indicato:
Potenzialità massima (Mg/g)
R3, R4, R5, R12
R12
5
D13, D14
Rifiuti pericolosi e non pericolosi
34
di cui Rifiuti non pericolosi
16
TOTALE
129
6.3 quantitativo massimo di rifiuti contemporaneamente presenti in installazione, indipendentemente dalle operazioni in cui il rifiuto è caricato: 520 Mg;
Conferimento
7.1 i rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che, ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica; l’omologa deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato; l’omologa deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un’attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l’omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative; qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l’omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale; l’omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all’atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell’omologazione e l’effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta;
7.2 deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso contenente metalli ed eventuali altre tipologie potenzialmente interessate, da specificarsi nel PMC; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia;
7.3 i rifiuti metallici derivanti da processi metallurgici possono essere conferiti presso l’installazione solo previa verifica che non diano luogo, se posti a contatto con acqua, a reazioni esotermiche e/o ad esalazioni di gas;
7.4 deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Verona e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti;
7.5 devono essere altresì comunicate tempestivamente alla Provincia di Verona e alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate dopo l’accettazione del carico, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC;
7.6 rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento europeo (CE), n. 850/2004 del 29 aprile 2004 e smi (inquinanti organici persistenti);
7.7 i rifiuti urbani possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o smaltimento e la loro gestione deve garantire il rispetto degli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152/2006 e di quanto previsto alla DGRV n. 445/2017;
Recupero con cessazione di qualifica di rifiuto (EoW)
8.1 dei punti 6.1, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3 dell’All. 1, Suball. 1, del D.M. 05.02.1998 per la produzione di materiali plastici che hanno cessato la qualifica di rifiuto rispondenti alla norma UNIPLAST-UNI 10667; potranno essere recuperati i rifiuti plastici esitanti dai trattamenti interni all’installazione, nel rispetto del DM 05.02.1998;
8.2 dei punti 6.2, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 del D.M. 05.02.1998 per la produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto rispondenti alla norma UNIPLAST-UNI 10667;
9.1 dei punti 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3b) dell’All. 1, Suball. 1, del D.M. 05.02.1998 per la produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto rispondenti alla norma UNI EN 643;
9.2 dei punti 1.2, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3b) dell’All. 1, Suball. 1, del D.M. 05.02.1998 per la produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto rispondenti alla norma UNI EN 643;
10.1 dei punti 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 dell’All. 1, Suball. 1, del D.M. 05.02.1998 per la produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto rispondenti alle specifiche fissate dalle CCIAA di Milano e Bolzano;
11.1 dei punti 8.4, 8.4.1, 8.4.2, 8.4.3 dell’All. 1, Suball. 1, del D.M. 05.02.1998 per la produzione di materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto rispondenti alle specifiche merceologiche fissate dalle CCIAA di Milano e Firenze;
11.2 dei punti 8.9, 8.9.1, 8.9.2, 8.9.3 a) e b) dell’All. 1, Suball. 1, del D.M. 05.02.1998 per la produzione di materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto che risponde alle specifiche fissate ai punti 8.9.4 a) e b);
12.1 del Regolamento (UE) n. 333/2011 per il recupero di rottami di ferro e acciaio;
12.2 del Regolamento (UE) n. 333/2011 per il recupero di rottami di alluminio e leghe di alluminio;
12.3 del Regolamento (UE) n. 715/2013 per il recupero di rottami di rame e leghe di rame;
12.4 dei punti 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 c) dell’All. 1, Suball. 1, del D.M. 05.02.1998 per la produzione di zinco per l’industria metallurgica che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi della norma UNI EN 14290;
12.5 dei punti 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 c) dell’All. 1, Suball. 1, del D.M. 05.02.1998 per la produzione di piombo per l’industria metallurgica che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi della norma UNI EN 14057;
12.6 dei punti 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 c) dell’All. 1, Suball. 1, del D.M. 05.02.1998 per la produzione di stagno per l’industria metallurgica che ha cessato la qualifica di rifiuto ai sensi della norma UNI EN 10432;
12.7 possono essere avviate al recupero metalli anche le frazioni esitanti dai trattamenti interni all’installazione, compatibilmente con quanto prescritto nei Regolamenti e nei punti sopra elencati;
Miscelazione
13.1 la miscelazione deve essere effettuata ai sensi dell’art. 177 c. 4 e in particolare ponendo in essere i necessari accorgimenti per evitare rischi dovuti a eventuali incompatibilità delle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
13.2 la miscelazione è condotta sotto la responsabilità del Tecnico responsabile dell’impianto, individuato ai sensi dell’art. 28 della L.R. 3/2000, il quale dovrà verificare la compatibilità dei singoli componenti sottoposti all’operazione di miscelazione, nel rispetto del punto precedente;
13.3 le operazioni di miscelazione devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia della gestione dei rifiuti di cui all’art. 179 del d.lgs. n. 152/2006 garantendo, in particolare, che siano mantenute le caratteristiche di recuperabilità dei rifiuti originari;
13.4 dalle registrazioni obbligatorie delle movimentazioni dei rifiuti, previste dall’art. 188-bis, comma 2 del d.lgs. n. 152/2006, si deve poter risalire – ai sensi del comma 1 del medesimo articolo - alle partite originarie che hanno generato il rifiuto;
13.5 ogni singola partita di rifiuti derivante dalla miscelazione deve essere caratterizzata; tale caratterizzazione deve comprendere, ove necessario, anche le specifiche analisi prima dell’avvio al relativo impianto di smaltimento o recupero; a tal proposito si ricorda che il gestore, relativamente alle miscele in uscita, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 152/2006, è qualificato come “produttore dei rifiuti” e che, come tale, deve effettuare tutti i necessari accertamenti atti a classificare compiutamente i rifiuti prodotti ed a garantirne il corretto avvio ai successivi impianti di destinazione;
13.6 le miscele di rifiuti ottenute devono essere conferite a soggetti autorizzati ad effettuare lo smaltimento o il recupero “definitivo”; restano pertanto esclusi passaggi intermedi ad impianti di smaltimento con operazioni classificate da D13 a D15 dell’Allegato B alla Parte IV del d.lgs. n. 152/06 e classificate da R12 a R13 dell’Allegato C del medesimo decreto (fatti salvi gli stoccaggi funzionali); possibili necessità dovranno essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;
13.7 non è ammissibile l’operazione di miscelazione su rifiuti che abbiano già precedentemente subito operazioni di miscelazione presso altri impianti; possibili deroghe devono essere preventivamente autorizzate su motivata istanza dei soggetti interessati;
13.8 non è ammissibile – ai sensi dell’art. 181, comma 4 del d.lgs. n. 152/2006 – la diluizione degli inquinanti, attraverso la miscelazione o l’accorpamento tra rifiuti o la miscelazione con altri materiali, al fine di rendere i rifiuti compatibili ad una destinazione di recupero di materia; l’accorpamento e la miscelazione di rifiuti destinati a recupero devono essere effettuate solo se i singoli rifiuti posseggono già singolarmente le caratteristiche di idoneità per lo specifico destino, con particolare riferimento alle caratteristiche di pericolosità e alla cessione di inquinanti per lisciviazione, qualora, ad esempio, il successivo recupero riguardi l’utilizzo in agricoltura o la produzione di oggetti/sostanze successivamente utilizzati sul suolo, nel suolo o nell’ambiente in generale;
13.9 la miscelazione di rifiuti destinati allo smaltimento in discarica – ai sensi dell’art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 36/2003 - deve essere effettuata solo nel caso in cui siano dettagliatamente specificate le caratteristiche dei rifiuti originari e se le singole partite di rifiuto posseggono già, prima della miscelazione, le caratteristiche di ammissibilità in discarica;
14.1 i rifiuti costituiti da batterie (CER 160601* e 200133*) con caratteristiche di pericolo diverse al fine del confezionamento promiscuo, senza necessità di prova di fattibilità; alla miscela potrà essere attribuito il CER originario e dovranno essere indicate tutte le HP attribuite alle partite originarie;
14.2 i rifiuti costituiti da oli e frazioni oleose elencati in Allegato A; le miscele di oli usati devono essere effettuate nel rispetto della gerarchia di cui all’art. 216-bis, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, privilegiando la rigenerazione e, subordinatamente, la combustione, con riferimento al Cap. 5.2 del Bref 2018;
16.1 la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all’art. 29-bis del d.lgs. n. 152/2006, così come individuate con il D.M. del 29.01.2007 Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 7 giugno 2007 – Serie Generale n. 130), prevedendo l’adeguamento entro il 17.08.2022 alle conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) applicabili di cui alla Decisione di esecuzione (UE) n. 2018/1147;
16.2 fermo restando quanto previsto al punto 5, qualora nel corso delle operazioni di cui ai punti precedenti derivino imballaggi costituiti da bancali (pallet), fusti e cisternette, la cessione a terzi a scopo di riutilizzo, escludendoli dal regime dei rifiuti, a condizione che gli imballaggi in questione risultino, già all’atto dello sconfezionamento, privi di sostanze contaminanti e perfettamente funzionali; di tale eventualità deve essere dato atto nel sistema gestionale di registrazione delle operazioni e mantenendo, in ogni caso, la rintracciabilità circa l’origine degli imballaggi in questione;
16.3 la gestione dei rifiuti deve avvenire nelle aree individuate nella planimetria di cui all’Allegato B al presente decreto e le aree/postazioni fisse adibite allo stoccaggio/lavorazione dei rifiuti devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento a tale planimetria; ogni modifica dell’Allegato B deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29-nonies del d.lgs. n. 152/2006;
16.4 copia della planimetria di cui al precedente punto deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell’ingresso all’installazione e a disposizione delle autorità di controllo;
16.5 le aree, compresi i serbatoi, i box, i cassoni e i contenitori, devono essere sempre muniti di cartellonistica ben visibile, per dimensione e collocazione, indicante i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, nonché la filiera di destinazione (R/D);
16.6 deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell’installazione;
16.7 alle operazioni di gestione dei rifiuti codificate con R12, D13 e D14 deve essere dato riscontro riportando nello spazio riservato alle annotazioni delle registrazioni obbligatorie anche la puntuale precisazione dell'attività svolta (selezione e cernita di rifiuti misti, eliminazione delle frazioni estranee, ecc.);
16.8 non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all’interno dell’impianto;
16.9 non è ammessa la perdita delle HP originariamente possedute dai rifiuti in ingresso per i rifiuti esitanti dalle lavorazioni, in assenza di trattamenti volti alla rimozione/trasformazione dei contaminanti che determinano le HP o alla effettiva separazione della frazione in cui si concentrano i contaminanti, da comprovare con adeguata documentazione tecnica;
16.10 i cassoni scarrabili contenenti rifiuti devono essere dotati di chiusura/copertura, in modo da evitare il contatto delle acque meteoriche con i rifiuti;
16.11 i contenitori utilizzati per i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono sempre essere accessibili alle ispezioni;
16.12 i contenitori dei rifiuti devono essere chiusi al fine di evitare emissioni diffuse di polveri e sostanze volatili, formazione di emissioni maleodoranti o spandimenti pregiudizievoli per l’ambiente; i contenitori di rifiuti che per loro natura possono rilasciare liquidi devono essere a tenuta ermetica;
16.13 i rifiuti allo stato fisico liquido devono essere gestiti in aree dotate di apposito bacino di contenimento e/o sistema di captazione e raccolta spanti;
16.14 i rifiuti liquidi stoccati in fusti non possono essere posti su più di due livelli per piano, come previsto dalle BAT di settore;
16.15 la gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999;
16.16 la gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008;
16.17 la gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all’articolo 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992;
16.18 la gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve avvenire nel rispetto delle pertinenti indicazioni del d.lgs. 49/2014;
16.19 la selezione/cernita di cui al punto 5.8 è ammessa sui rifiuti CER 150202* e 150203 esclusivamente qualora detti rifiuti siano costituiti da frazioni ad elevato contenuto di metalli;
16.20 le operazioni sui rifiuti pericolosi devono avvenire nell’area A6 o nell’area dotata di piastra impermeabile; deve essere garantita la pulizia della piastra impermeabile dopo ogni lavorazione e l’assenza di emissioni diffuse e di rischi per l’ambiente e i lavoratori, evitando le operazioni su rifiuti polverulenti o liquidi;
16.21 i rifiuti contenenti sostanze lesive per l’ozono stratosferico devono essere gestiti in modo da evitarne la dispersione in atmosfera;
16.22 le aree adibite ad attività di gestione rifiuti, di transito, di parcheggio devono essere pavimentate e drenate; devono essere evitati sversamenti di sostanze inquinanti, deve essere garantita una regolare e continua manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque;
16.23 deve essere prevista la presenza di sostanze adsorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell’impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti;
16.24 ogni settore dell’installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia; deve essere inoltre evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche;
16.25 l’attività dell’installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi;
16.26 devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio, in particolare attenendosi alle disposizioni impartite dai VVFF nel documento di rilascio CPI;
Emissioni in atmosfera
Camino
Portata (Nm3/h)
Sistema di abbattimento
Parametro
VLE (mg/Nm3)
E1
4500
Filtro a maniche
Polveri
10
E2
11000
Carboni attivi e filtro a tessuto
COV
All. I alla Parte V del d.lgs. 152/06 Parte II - Punto 4
Scarichi idrici
23.1 lo scarico delle acque di prima pioggia, individuato nella planimetria di cui all’Allegato B al presente provvedimento dalla sigla SF1, previo trattamento nell’impianto installato, nel corpo idrico superficiale denominato Fosso Centenara, nel rispetto dei valori limite di emissione, prima del ricongiungimento con le acque di seconda pioggia, di cui alla Tab. 3 colonna Scarico in acque superficiali dell’All. 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006;
23.2 lo scarico delle acque di seconda pioggia individuato nella planimetria di cui all’Allegato B al presente provvedimento dalla sigla SF1, previo trattamento in continuo nell’impianto installato, nel corpo idrico superficiale denominato Fosso Centenara, nel rispetto dei valori limite di emissione, prima del ricongiungimento con le acque di prima pioggia, di cui alla Tab. 3 colonna Scarico in acque superficiali dell’All. 5 alla parte III del d.lgs. 152/2006;
23.3 lo scarico delle acque meteoriche delle coperture attraverso la rete delle acque di seconda pioggia;
PMC/PGO
27.1 entro 60 giorni la Ditta deve trasmettere a Provincia di Verona e ARPAV una versione aggiornata del PMC/PGO sulla base del presente provvedimento, che sarà successivamente approvato previo parere degli Enti;
27.2 nelle more dell’approvazione di cui al punto precedente, è approvato il PMC/PGO del 17.10.2014, trasmesso con nota del 28.10.2.014 (prot. reg. n. 451647);
27.3 ogni variazione del PMC/PGO deve essere concordata con ARPAV e comunicata alla Regione e alla Provincia di Verona ed è soggetta all’approvazione della Regione del Veneto;
27.4 la reportistica del PMC deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia di Verona, secondo i formati concordati;
Ulteriori prescrizioni
30.2 deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, dei cassoni, e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati;
30.3 lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l’agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell’autorità di controllo; nelle aree deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio;
30.4 la Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia di Verona e Comune di Erbè, di ogni inconveniente o incidente che dovesse verificarsi nell’installazione, nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall’articolo 29-decies, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006;
20.5 per quanto concerne i valori limite in materia di inquinamento acustico, gli stessi devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune di Erbè (DPCM 14 novembre 1997); il monitoraggio dell’impatto acustico ai fini dell’autocontrollo è quello riportato nel PMC;
20.6 devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall’art. 28 della L.R. n. 3/2000;
20.7 l’efficacia del presente provvedimento è subordinata al recepimento delle garanzie finanziarie da parte della Provincia; qualora la prestazione delle garanzie finanziarie tramite fidejussione sia inferiore alla data di scadenza del presente provvedimento, la Ditta dovrà provvedere al suo rinnovo almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la perdita di validità della presente autorizzazione, anche senza alcuna preventiva comunicazione da parte degli Enti;
20.8 ai sensi di quanto previsto dall’art. 29-decies commi 3 e 11-bis, del d.lgs. n.152/2006, l’ARPAV effettua – con oneri a carico del gestore - le ispezioni previste dalla pianificazione annuale dei controlli;
20.9 qualunque variazione in ordine ai nominativi del tecnico responsabile dell’impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia di Verona, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell’incarico da parte dell’interessato;
20.10 in caso di chiusura dell’impianto, tutti i rifiuti presenti presso l’impianto devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell’area in conformità con la destinazione urbanistica del sito;
Allegato A: Elenco dei rifiuti per codice dell’EER e con indicazione delle operazioni autorizzate e prescrizioni specifiche; Allegato B: Planimetrie di layout;
Loris Tomiato
(seguono allegati)
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