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Bur n. 146 del 20 dicembre 2019


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 175 del 05 dicembre 2019

Approvazione del regolamento d'uso del marchio di certificazione "Qualità Verificata". Deposito della domanda di conversione del marchio collettivo "Qualità Verificata" in marchio di certificazione. Decreto n. 139 del 07 novembre 2019. Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 1.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si approva il regolamento d’uso del marchio di certificazione “Qualità Verificata”, da depositare con la domanda di conversione del marchio collettivo “Qualità Verificata” in marchio di certificazione, in esecuzione del servizio affidato ad Albertini e Associati Studio legale con Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare n. 139 del 07 novembre 2019.
La registrazione del marchio “Qualità Verificata” è prevista dall’art. 2, comma 1 della Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12.

Il Direttore

VISTO l’articolo 2, comma 1 della Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza la Giunta regionale a richiedere, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273” e successive modificazioni (di seguito: CPI), la registrazione di un marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli, dell’acquacoltura e alimentari;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3266 del 3 novembre 2009, che approva il Manuale di Identità Visiva e il Regolamento d’uso del marchio “Qualità Verificata” (di seguito: QV) e incarica il Dirigente regionale della struttura competente dell’esecuzione degli adempimenti previsti per il deposito della domanda di registrazione del marchio QV presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura competente per territorio, ai sensi del CPI;

VISTA la domanda di registrazione del marchio QV n. 302009901785312 (VE2009C000389), depositata il 19 novembre 2009 (n. registrazione 0001391248);

VISTO l’articolo 15, comma 4 del CPI, che stabilisce che la registrazione di un marchio dura dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda, salvo il caso di rinuncia del titolare;

CONSIDERATO che la scadenza della registrazione del marchio QV, prevista per il 19 novembre 2019, ha reso necessaria la sua rinnovazione entro tale termine;

VISTO l’articolo 33, comma 1 del Decreto legislativo 20 febbraio 2019, n. 15, che stabilisce che entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, i titolari di marchi collettivi nazionali registrati ai sensi della normativa previgente possono formulare domanda all’Ufficio italiano brevetti e marchi (di seguito: UIBM) per la conversione del segno in marchio collettivo o in marchio di certificazione, ai sensi della nuova disciplina;

RITENUTO che il marchio QV, registrato quale marchio collettivo ai sensi della normativa previgente, risponde ai requisiti previsti dal nuovo articolo 11-bis del CPI per il marchio di certificazione, e che pertanto occorre procedere alla formulazione della domanda per la conversione del segno in marchio di certificazione e al successivo deposito della medesima presso l’UIBM; 

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare n. 124 del 15 ottobre 2019, con il quale è stata avviata la procedura di acquisizione del servizio di formulazione e deposito della domanda di conversione del marchio collettivo “Qualità Verificata” in marchio di certificazione, mediante affidamento diretto ai sensi del Codice dei contratti pubblici, preceduta da indagine esplorativa attraverso trattativa diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare n. 139 del 07 novembre 2019, con il quale è stato affidato il servizio di formulazione e deposito della domanda di conversione del marchio collettivo QV in marchio di certificazione (di seguito: servizio) ad Albertini e Associati Studio Legale;

PRESO ATTO della nota dell’08/11/2019 (ns. prot. n. 482318 dell’08/11/2019), con la quale Albertini e Associati Studio Legale ha accettato l’incarico per la realizzazione del servizio di cui al Decreto n. 139/2019;

CONSIDERATO che il “Capitolato prestazionale” di cui all’allegato A del Decreto n. 124/2019 prevede la stesura del regolamento d’uso del marchio di certificazione “Qualità Verificata” da parte dell’affidatario del servizio in collaborazione con la struttura regionale competente, e la realizzazione di periodici confronti tra l’affidatario e la struttura regionale competente per verificare la rispondenza della domanda e relativi allegati alle specifiche previste, prima del deposito presso l’UIBM;

VISTA la visura della domanda di marchio di certificazione QV n. 302019000084981, presentata il 18/11/2019 presso l’UIBM da Albertini e Associati Studio Legale, quale mandatario della Regione del Veneto;

DATO ATTO della propria nota prot. n. 501891 del 20/11/2019, con la quale è stata disposta la proroga della durata del servizio al 13/12/2019, al fine di concedere maggior tempo a disposizione per la stesura del regolamento d’uso del marchio QV e per il successivo deposito presso l’UIBM, a completamento della procedura di registrazione del marchio;

VISTO l’articolo 157, comma 1-ter del CPI che stabilisce le indicazioni che deve contenere il regolamento d’uso dei marchi di certificazione di cui all’articolo 11-bis del CPI;

VISTO il regolamento d’uso del marchio collettivo QV, di cui all’allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 3266/2009;

VISTE le Disposizioni sul sistema di qualità “Qualità Verificata” (di seguito: Disposizioni), di cui all’allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 1330 del 23 luglio 2013 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli esiti dei confronti tecnici tra Albertini e Associati Studio Legale e la struttura regionale competente;

RITENUTO che il regolamento d’uso del marchio di certificazione QV non dovrebbe discostarsi sostanzialmente dal regolamento d’uso del marchio collettivo QV, depositato il 19/11/2009 con la relativa domanda di registrazione del marchio, fatta eccezione per alcuni modesti adeguamenti che si rendono necessari per assicurare la coerenza con le Disposizioni, e per le necessarie integrazioni atte a renderlo conforme ai contenuti previsti dal citato articolo 157, comma 1-ter del CPI;

CONSIDERATO che le classi e i prodotti oggetto di protezione ed indicati nella domanda di marchio di certificazione QV n. 302019000084981 devono corrispondere ai prodotti contemplati dal marchio di certificazione, da indicare nel relativo regolamento d’uso;

CONSIDERATO che si rende necessario approvare il regolamento d’uso del marchio di certificazione “Qualità Verificata” di cui all’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che si rende necessario trasmettere il regolamento d’uso del marchio di certificazione “Qualità Verificata” di cui all’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ad Albertini e Associati Studio Legale, per il successivo deposito a corredo della domanda di marchio di certificazione QV n. 302019000084981;

decreta

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  1. di approvare il regolamento d’uso del marchio di certificazione “Qualità Verificata” di cui all’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
  1. di trasmettere il regolamento d’uso del marchio di certificazione “Qualità Verificata” di cui all’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, ad Albertini e Associati Studio Legale, per il successivo deposito a corredo della domanda di marchio di certificazione “Qualità Verificata” n. 302019000084981;
  1. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  1. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Alberto Zannol

(seguono allegati)

175_Allegato_DDR_175_05-12-2019_409806.pdf

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