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Bur n. 127 del 08 novembre 2019


Materia: Designazioni, elezioni e nomine

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 119 del 17 ottobre 2019

Sperimentazione della verifica sul funzionamento dei CASF gestiti dalle Aziende Ulss.

Note per la trasparenza

Con il presente atto si dispone la verifica sul funzionamento di sette Centri per l’affido e la solidarietà familiare gestiti dalle Aziende Ulss mediante l’istituzione di due commissioni.

Il Direttore

PREMESSO che la Legge n. 184 del 4 maggio 1983 prevede l’affido familiare come una misura di protezione temporanea di allontanamento di un bambino o di un ragazzo dalla famiglia di origine e la sua accoglienza in una famiglia affidataria, un atto responsabile di solidarietà verso il minore e la sua famiglia d’origine. La famiglia affidataria non si sostituisce alla famiglia d’origine, ma svolge una funzione complementare ad essa per un certo periodo di tempo;

DATO ATTO che per seguire l’Affido familiare sono operativi nel territorio regionale i CASF (Centri per l’affido e la solidarietà familiare) istituiti con DGR n. 1855 del 13 giugno 2006 nell’ambito dell’approvazione e finanziamento del progetto “Sostegno alla genitorialità sociale: interventi per lo sviluppo dell’affidamento familiare”. I CASF sono definiti quali servizi sovra-distrettuali, chiaramente identificabili per sede e per i professionisti che vi operano (equipe multidisciplinare composta da assistente sociale, psicologo, educatore), che si occupano in maniera specifica, specializzata, stabile e strutturata di affido familiare e in particolare di promozione dell’affido, di formazione e di sostegno delle famiglie affidatarie ex L. 184/1983;

PRESO ATTO che nel territorio del Veneto ad oggi sono stati istituiti 23 CASF che, oltre a lavorare direttamente con i bambini e le famiglie, operano nella promozione della cultura dell’affido sostenendo progetti di prossimità e di vicinanza solidale anche attraverso l’organizzazione di incontri in gruppi di sostegno, interventi formativi per le famiglie affidatarie nonché azioni di accompagnamento nel percorso di affido;

CONSIDERATO che con DGR n. 3791 del 2 dicembre 2008 sono state approvate le “Linee Guida 2008 per i Servizi Sociali e Socio Sanitari: l’affido familiare nel Veneto. Cultura, orientamenti, responsabilità e buone pratiche per la gestione dei processi di affidamento familiare”, che rispondono alla necessità di promuovere la pratica dell’affido in tutto il territorio regionale, definendo una cornice progettuale e operativa comune, finalizzata a garantire ai minori in situazione di disagio e alle loro famiglie processi di presa in carico caratterizzati da alta qualità, appropriatezza, omogeneità, nel rispetto del diritto fondamentale del minore a crescere nella propria famiglia e richiamata la cornice operativa e istituzionale entro la quale le Linee Guida per l’affido si inseriscono è rappresentato dalle “Linee guida 2008 per la cura e la segnalazione”, approvate con DGR n. 569 del 11 marzo 2008;

DATO ATTO che la Regione del Veneto, in attuazione del disposto dell’art. 5, co. 4, della L. 4 maggio 1983 n. 184, sostiene l’affido familiare quale risorsa elettiva finalizzata al sostegno dei minori e delle loro famiglie in difficoltà, riconoscendo a Comuni e Aziende ULSS, un contributo per il sostegno economico alle famiglie affidatarie e che i criteri di riferimento per il calcolo dei contributi sono stati definiti con DGR n. 2908 del 30 dicembre 2013 recante ad oggetto “Riparto del Fondo regionale per le politiche sociali (ex L.R. 13 aprile 2001, n. 11)-Sostegno di iniziative a tutela dei minori in situazione di disagio e inserimento presso famiglie affidatarie” e si basano sull’ammontare della spesa di parte sociale sostenuta dagli Enti titolari (Comuni o Aziende ULSS, se delegate), al netto di eventuali recuperi effettuati sulla famiglia di origine, sull’eventuale reddito del minore o giovane, o di contributi di altra natura finalizzati a sostenere la spesa della famiglia affidataria;

PRESO ATTO del disposto dell’art. 2 della L. 4 maggio 1983 n. 184 come sostituito dall’art. 2 della L. 26 marzo 2001 n. 149 che, nell’ottica della centralità della tutela del minore che caratterizza detta legge, nel disciplinare l’istituto dell’affidamento ed il superamento del ricovero in istituto stabilisce che esso avvenga in primis presso una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo familiare, caratterizzate quest’ultime da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia, prevede al suo comma 5 che “le Regioni, nell’ambito delle proprie competenze e sulla base dei criteri stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell’assistenza che devono essere forniti dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei medesimi”;

CONSIDERATA la necessità di acquisire riscontri sul rispetto da parte dei CASF delle “Linee Guida 2008 per i Servizi Sociali e Sociosanitari. L’affido familiare in Veneto” approvate con DGR n. 3791 del 2 dicembre 2008, in ottemperanza alle funzioni amministrative attribuite alla Regione di vigilanza e controllo sulla qualità dell’assistenza socio sanitaria fornita dai servizi territoriali dall’art. 129 della L.R. n. 11 del 13 aprile 2001;

RITENUTO necessario nell’ambito di dette attività in capo alla Regione di garanzia e controllo sulla qualità dell’assistenza socio sanitaria fornita dai servizi territoriali, in attuazione dell’art. 2 della L. 184/1983 nonché dell’art. 129 della L.R. 11/2001 già citati, attivare in prima istanza una verifica sui CASF gestiti delle Aziende ULSS su delega delle Amministrazioni comunali del territorio che risponda all’esigenza di disporre di un quadro aggiornato sull’effettivo utilizzo delle migliori pratiche in materia di affido familiare sintetizzate nelle Linee Guida 2008 più volte richiamate ed in particolare allo scopo di verificare i seguenti aspetti:

  • Coinvolgimento e accompagnamento della famiglia d’origine;
  • Abbinamento minore/famiglia affidataria;
  • Formazione e accompagnamento della famiglia affidataria;
  • Completezza e adeguatezza del Progetto Quadro e del Progetto Educativo Individualizzato;
  • Monitoraggio e valutazione dell’Affidamento;

 Inoltre andranno verificate le attività di formazione, aggiornamento e supervisione degli operatori del CASF;

DATO ATTO che sulla base dei dati inseriti dagli stessi CASF nella banca dati Ge.Min.I (sistema informativo regionale minori fuori famiglia), la versione web della Banca dati regionali dei minori fuori famiglia sviluppata dall’allora Osservatorio regionale Nuove generazioni e Famiglia, la Direzione dei Servizi Sociali ha sviluppato un sistema di scelta per i CASF da sottoporre a verifica, in prima istanza tra quelli gestiti delle Aziende ULSS su delega delle amministrazioni comunali del territorio, selezionando quelli che presentavano i maggiori scostamenti dalla media regionale su una serie di indicatori quantificati utilizzando i dati relativi al 2018 estratti da Ge.Min.I. e che l’elenco che ne è conseguito è il seguente:

  • CASF AULSS 7 Distretto 2 Thiene;
  • CASF AULSS 9 Distretto 3 Legnago;
  • CASF AULSS 9 Distretto 4 Ovest Veronese;
  • CASF AULSS 2 Treviso;
  • CASF AULSS 2 Conegliano;
  • CASF AULSS 3 Mirano – Dolo;
  • CASF AULSS 5 Rovigo;

RAVVISATO opportuno che la verifica sul funzionamento dei suelencati CASF venga effettuata da due commissioni composte ciascuna da personale di un’Azienda ULSS che opera nel settore della tutela dei minori, e che non sia inclusa nell’elenco di cui al punto precedente, che comprendano:

  • Un dirigente/funzionario dell’aerea sociale;
  • Uno psicologo;
  • Un assistente sociale;

RAVVISATO altresì opportuno che ciascuna commissione operi selezionando, per ciascun CASF sottoposto a verifica tre casi da esaminare così caratterizzati:

  • Solo affidi residenziali;
  • 1 affido intrafamiliare e 2 affidi extrafamiliari;
  • 2 italiani e 1 straniero;

VISTE le note con cui la Direzione dei Servizi Sociali, per evitare la sovrapposizione con i territori dei CASF interessati dalla verifica, ha richiesto alle Aziende Ulss 1 Dolomiti e Ulss 6 Euganea la designazione di tali figure professionali e le note di risposta delle predette Aziende;

RITENUTO pertanto di istituire due commissioni di verifica sul funzionamento dei CASF con il compito di esaminare secondo le modalità già illustrate i tre casi di affido per ciascuno dei CASF selezionati e di rendere riscontro delle verifiche effettuate mediante relazione sintetica da produrre alla Direzione dei Servizi Sociali entro due mesi dalla comunicazione di avvio dell’attività di verifica, composte dai seguenti signori:

  • Dott.ssa Lisa Dal Bo, dott.ssa Mara Frare e dott.ssa Carmen Rossi, designate dall’Azienda Ulss n. 1 Dolomiti;
  • Dott.ssa Daniela Salvato, dott.ssa Marta Macchi e dott.ssa Laura Di Lenna, designate dall’Azienda Ulss n. 6 Euganea;

VISTA la L. n. 184 del 4 maggio 1983 recante “Diritto del minore ad una famiglia”;

VISTA la L.R. n. 11/2001 recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

VISTA la L.R. n. 54/2012 in ordine ai compiti e alle responsabilità di gestione attribuiti ai dirigenti;

decreta

  1. di prendere atto di quanto esposto in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di istituire conseguentemente sulla base delle designazioni effettuate dalle Aziende Ulss 1 Dolomiti e Ulss 6 Euganea due commissioni di verifica sul funzionamento dei CASF con il compito di esaminare, secondo le modalità di selezione già illustrate in premessa, tre casi di affido per ciascuno dei sette CASF selezionati e di rendere riscontro delle verifiche effettuate mediante relazione sintetica da produrre alla Direzione dei Servizi Sociali entro due mesi dalla comunicazione di avvio dell’attività di verifica, composte dai seguenti signori:
  • Dott.ssa Lisa Dal Bo, dott.ssa Mara Frare e dott.ssa Carmen Rossi, designate dall’Azienda Ulss n. 1 Dolomiti;
  • Dott.ssa Daniela Salvato, dott.ssa Marta Macchi e dott.ssa Laura Di Lenna, designate dall’Azienda Ulss n. 6 Euganea;
  1. di dare atto che l’attività delle due Commissioni si svolgerà allo scopo di verificare in particolare i seguenti aspetti inerenti l’affidamento dei minori ex art. 2 della L. n. 184 del 4 maggio 1983:
  • Coinvolgimento e accompagnamento della famiglia d’origine;
  • Abbinamento minore/famiglia affidataria;
  • Formazione e accompagnamento della famiglia affidataria;
  • Completezza e adeguatezza del Progetto Quadro e del Progetto Educativo Individualizzato;
  • Monitoraggio e valutazione dell’Affidamento;

 Inoltre andranno verificate le attività di formazione, aggiornamento e supervisione degli operatori del CASF;

  1. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dall’avvenuta conoscenza;
  2. di pubblicare integralmente il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Fabrizio Garbin

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