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Bur n. 15 del 13 febbraio 2018


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO n. 11 del 29 gennaio 2018

Concessione per l'utilizzo di area demaniale di mq. 493.640, ad uso scopo pascolo, con mantenimento di una struttura precaria per il ricovero del gregge ed il deposito di foraggio ed attrezzi, in Comune di Santa Giustina, loc. Maserot su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Cordevole e fiume Piave, a rinnovo del decreto n.81 del 31.05.2005 per l'utilizzo di mq 474.640 e ampliamento di mq 19.000. (pratica n. C/0025/2). Domanda di rinnovo e ampliamento delle ditte Società Agricola La Pellegrina S.p.A. e Anselmo Paolo in data 09.03.2015.

Note per la trasparenza

Ai sensi della normativa vigente la Struttura Regionale Genio Civile di Belluno istruisce le istanze per il rilascio delle Concessioni per l'utilizzo dei Beni del Demanio Idrico, sottoponendole all'esame della Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici.

Estremi dei principali documenti per l'istruttoria:
- istanza di rinnovo e ampliamento concessione del 09.03.2015;
- parere in data 28.09.2017 della CTRD con voto n. 154;
- disciplinare obblighi e condizioni n. 3776 in data 25.01.2018.

Il Direttore

VISTO il decreto n.81 del 31.05.2005 del Dirigente dell’Unità Periferica Genio Civile di Belluno con il quale è stata rilasciata alle ditte Anselmo Paolo e Società Agricola La Pellegrina S.p.A. fino al 30.05.2015, la concessione idraulica, regolata dal disciplinare obblighi e condizioni n.2472 del 19.05.2005, per l’utilizzo di un’area demaniale di mq.474.640 a scopo agricolo-pascolo, con sovrastante struttura precaria per il ricovero del gregge ed il deposito di foraggio ed attrezzi, in comune di S.Giustina, loc. Maserot, area di pertinenza del torrente Cordevole e del fiume Piave, con recinzione a sei fili e paletti in legno;

VISTA la domanda, in data 09.03.2015, con la quale le ditte Società Agricola La Pellegrina S.p.A. e Anselmo Paolo hanno chiesto il rinnovo della concessione in oggetto e l’ampliamento di mq.19.000;

VISTO il parere Favorevole espresso dalla C.T.R.D. in materia di Lavori Pubblici con voto n. 154, in data 28.09.2017, relativo al rinnovo e ampliamento dell’area di mq.19.000;

PRESO ATTO che detto parere favorevole:

  1. è stato espresso sotto il profilo idraulico e cioè della compatibilità con il buon regime delle acque ai sensi dell’art. 3 della L.R. 41/88;
  2. è stato espresso sotto il profilo del vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 1 del R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art. 54 delle PP.M.P.F. vigenti in Regione del Veneto e art. 20 del R.D.L. 16/05/1926 n.1126;
  3. in relazione alla disciplina dei Siti della rete Natura 2000, ha dato atto della presenza della dichiarazione, redatta da tecnico competente, attestante che “che per l’istanza presentata NON è necessaria la valutazione di incidenza in quanto riconducibile all’ipotesi di non necessita di valutazione di incidenza prevista dell’Allegato A, paragrafo 2.2 della D.G.R. n. 2299 del 2014 al punto 8 delle Note esplicative del 20.2.2017: caso generale, interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.”

VISTO il disciplinare, in data 25.01.2018, iscritto al n. 3776 di repertorio dell’Unità Organizzativa – Genio Civile di Belluno contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione;

VISTO il T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523 e successive modificazioni;
VISTO il R.D.L. 30/12/1923 n.3267, art.54 delle PP.M.P.F.;
VISTO il R.D.L. 16/05/1926 n.1126 art. 20;
VISTO il D.P.R. 24.7.1977 n. 616;
VISTA la L.R. 9.8.1988 n. 41;
VISTA la L. 6.1.1994 n. 37;
VISTI la L. 59/97 e il D.lgs. 112/98;
VISTA la L.R. 13.4.2001 n.11 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la L.R. 7.11.2003 n. 27;
VISTA la D.G.R. 2509/2003;
VISTA la D.G.R. 418/2004;
VISTA la D.G.R. n. 1997/2004 e successive disposizioni;
CONSIDERATO che le ditte Società Agricola La Pellegrina S.p.A. e Anselmo Paolo hanno costituito cauzione nei modi e forme di legge;
RITENUTO che la concessione richiesta è ammissibile nei riguardi della polizia idraulica;

decreta

1.Fatti salvi i diritti dei terzi, è concesso, alle ditte Società Agricola La Pellegrina S.p.A. (Cod. Fiscale 00642520233 - Partita IVA 00642520233) e Anselmo Paolo (omissis / P.I. 00642520233) l’utilizzo di area demaniale di mq. 493.640, ad uso scopo pascolo, con mantenimento di una struttura precaria per il ricovero del gregge ed il deposito di foraggio ed attrezzi, in Comune di Santa Giustina, loc. Maserot su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Cordevole e fiume Piave, a rinnovo del decreto n.81 del 31.05.2005 per l’utilizzo di mq 474.640 e ampliamento di mq 19.000;

2. La concessione è rinnovata per anni 10 (dieci) successivi e continui a decorrere dal 31.05.2015 ed ampliata con decorrenza dalla data del decreto, con scadenza al 30.5.2025, subordinatamente all’osservanza degli obblighi e delle condizioni contenuti nel disciplinare in data 25.01.2018 iscritto al n. di rep. 3776, che si approva con il presente atto e verso il pagamento del canone annuo di €. 2.649,91.- (duemilaseicentoquarantanove/91.-) a valere per l'anno 2018;

3. Il canone, soggetto ad aggiornamento e modifica in ragione delle disposizioni che verranno emanate dalla Regione Veneto, dovrà essere versato nel secondo trimestre dell’anno di riferimento, anche se il concessionario non voglia o non possa fare uso, in tutto o in parte, della concessione;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. di stabilire che il presente decreto venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Michele Antonello

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