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Bur n. 91 del 22 settembre 2017


Materia: Agricoltura

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 86 del 08 settembre 2017

Vino a DOC ''Bardolino''. Riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili per la vendemmia 2017. Legge n. 238/2016 articolo 39 comma 2.

Note per la trasparenza

Il presente decreto, in considerazione della richiesta presentata dal relativo Consorzio tutela e dell’andamento del mercato del vino a DOC “Bardolino”, riduce la resa di uva ad ettaro, atta ad essere designata poi come vino DOC “Bardolino”, per quanto concerne la vendemmia 2017 e dispone della destinazione delle uve eccedenti.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013 n. 1308 recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

VISTA la Legge n. 238 del 12 dicembre 2016: “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;

TENUTO CONTO che l’articolo 35 della predetta legge prevede che per ciascuna denominazione di origine nel pertinente disciplinare di produzione siano stabiliti i volumi massimi di uva e di vino ad ettaro idonei ad essere designati con la relativa DO;

PRESO ATTO, dunque, che ai sensi degli articoli 35 e 39 della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 le regioni annualmente possono ridurre la resa di vino ad ettaro classificabile come vino DOCG e DOC, per conseguire l’equilibrio del mercato, fermi restando i limiti effettivi di produzione del vigneto così come previsti dal disciplinare;

VISTO il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

VISTO il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata “Bardolino” (approvato con DPR 28 maggio 1968 e modificato da ultimo con Decreto 7 marzo 2014) ed in particolare l’articolo 4, punto 4, che stabilisce in 13 tonnellate la resa massima di uva per ettaro dei vigneti destinati alla produzione dei vini della predetta denominazione;

VISTO il decreto ministeriale n. 80130 del 24 novembre 2015, relativo alla conferma dell’incarico al Consorzio tutela vino “Bardolino” DOC (di seguito Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC “Bardolino”, nonché alla DOCG “Bardolino superiore”;

VISTA la nota del 1 agosto 2017 prot. n.32-17ptb, pervenuta alla Regione del Veneto in data 1 agosto 2017, prot. n. 322803, con la quale il Consorzio ha chiesto, ai sensi della Legge n. 238/16, articolo 39 comma 2, la riduzione per la vendemmia 2017 dei quantitativi di uva idonei alla produzione di vino atto ad essere certificato con la denominazione di origine controllata “Bardolino”, da 13 t/ha a 12 t/ha;

VISTA la documentazione prodotta dal Consorzio allegata alla succitata domanda ed in particolare la relazione tecnica nella quale sono evidenziati, tra l’altro, i dati riferiti:

  • alle superfici vitate potenziali,
  • alle produzioni di uva ottenute,
  • al rapporto sulle giacenze del prodotto idoneo ad essere certificato,
  • all’andamento degli imbottigliamenti;

ATTESO che la Direzione ha diramato il giorno 8 agosto 2017 un avviso indirizzato agli organismi economici della filiera vitivinicola veronese, pubblicato nel BUR del 11 agosto 2017, n. 77, con il quale sono stati informati gli aventi titolo della richiesta del Consorzio di tutela e previsto che eventuali istanze e controdeduzioni dovessero pervenire alla scrivente non oltre 15 giorni dalla succitata pubblicazione dell’avviso;

TENUTO CONTO che nei termini della comunicazione di cui sopra non sono pervenute istanze e controdeduzioni;

ATTESO che in data 6 settembre 2017, con nota prot.- 372405, il Consorzio ha comunicato alla Direzione che permangono le condizioni che hanno determinato la presentazione dell’istanza ed ha chiesto pertanto la tempestiva emanazione del provvedimento;

TENUTO CONTO dei quantitativi totali di vino DOC “Bardolino” che normalmente possono essere immessi al consumo, in funzione della domanda nazionale, comunitaria ed extracomunitaria, così come evidenziato anche dall’analisi dell’evoluzione della denominazione nelle ultime campagne di commercializzazione;

TENUTO CONTO che al fine di assicurare la tenuta dei prezzi medi all’ingrosso, nonché il livello qualitativo richiesto dal mercato, la proposta formulata dal Consorzio è da ritenersi legittima in quanto coerente con il quadro normativo che disciplina la produzione dei vini a DO, nonché in linea con l’attuale situazione congiunturale;

ATTESO che tale iniziativa consentirà di conseguenza di immettere sul mercato un volume di vino “Bardolino”, secondo quanto stimato dal pertinente Consorzio idoneo per qualità ed in linea con le quantità richieste dai consumatori;

PRESO ATTO che in conseguenza di quanto previsto della Legge n. 238/2016, la dichiarazione unificata, che comprende anche la rivendicazione delle produzioni a DO, in Veneto sarà presentata all’Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA);

TENUTO CONTO di quanto espresso nel merito della richiesta dalle organizzazioni professionali di categoria e dalle organizzazioni professionali della regione, così come previsto sia dall’articolo 39, comma 2 del Legge n. 238/2016 e sia dall’articolo 4, dello specifico disciplinare di produzione;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 e di quanto stabilito altresì dalla deliberazione n. 1070/2016 , spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico, la riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili per la vendemmia 2017;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 <<Statuto del Veneto>>”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al direttore della Direzione agroalimentare;

decreta

  1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che il quantitativo di prodotto certificabile ad ettaro da destinare alla produzione dei vini della DOC “Bardolino” ottenuto dalle uve raccolte nella vendemmia 2017, non deve eccedere le 12 tonnellate di uva ad ettaro, pari ad ettolitri 84, sufficienti per soddisfare la domanda della denominazione per la campagna di commercializzazione in corso;
     
  2. di stabilire che AVEPA è tenuta a verificare che vi sia coerenza tra la denuncia di cui all’articolo 37 della Legge n. 238/2016 presentata da ciascun soggetto avente titolo, il rispettivo potenziale produttivo così come risulta nello schedario viticolo veneto, con quanto disposto al punto 1 del presente provvedimento;
     
  3. di stabilire che SIQURIA è tenuta, nel processo di controllo dei vini della DOC “Bardolino” e quindi nell’emettere i pareri di conformità, a dare attuazione a quanto previsto al punto 1;
     
  4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  5. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
     
  6. di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:
    http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste
    http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.

Alberto Zannol

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