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Bur n. 61 del 27 giugno 2017


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 32 del 12 giugno 2017

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento definitivo dell'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 della ditta SGD GROUP S.R.L. con sede legale Via della Ricerca 9/11 Casale sul Sile (TV) ed operativa sita in Via Aquileia n. 4 San Biagio di Callalta (TV).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento definitivo, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all'impianto della ditta SGD GROUP S.R.L. quale impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, con contestuale iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero della Salute. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza del 06/04/2017 e relativa documentazione (ns. prot. n. 224149 dell'08/06/2017 e n. 227649 del 09/06/2017); - Verbale di sopralluogo dell'Azienda Ulss n. 2 "Marca Trevigiana" Dipartimento di Prevenzione Servizi Veterinari di Treviso, con parere favorevole al riconoscimento definitivo (ns. prot. n. 227649 del 09/06/2017).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norma sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTA l’istanza della ditta SGD GROUP S.R.L. P.IVA 04419270261, con sede legale Via della Ricerca 9/11 – Casale sul Sile (TV) ed operativa sita in Via Aquileia n. 4 – San Biagio di Callalta (TV), intesa ad ottenere il riconoscimento come impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di cat. 1, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare (ns. prot. n. 224149 dell’08/06/2017);

VISTO il parere favorevole espresso dall'Azienda Ulss n. 2 “Marca Trevigiana” – Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari di Treviso (ns. prot. n. 227649 del 09/06/2017), agli atti dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, a seguito del sopralluogo effettuato in data 25/05/2017, in merito all'idoneità dei locali all’esercizio dell’attività di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento definitivo;

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 “Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali” e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all’adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni in attuazione dell’art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita l’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 “Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell’ambito dell’Area Sanità e Sociale ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 “Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

RITENUTA regolare l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di rilasciare all’impianto della ditta SGD GROUP S.R.L. P.IVA 04419270261, con sede legale Via della Ricerca 9/11 – Casale sul Sile (TV) ed operativa sita in Via Aquileia n. 4 – San Biagio di Callalta (TV), il riconoscimento definitivo quale impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di cat. 1, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
  3. di iscrivere l’impianto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con il seguente numero di riconoscimento ABP4632STORP1 (sezione I);
  4. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni all’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss, competente per territorio;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
  7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

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