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Bur n. 61 del 27 giugno 2017


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 30 del 08 giugno 2017

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento condizionato dell'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 della ditta CARIBE PIEL DI BUGGIANI BRUNO con sede legale sita in Via Francesca Sud n. 436/8 Santa Maria a Monte (PI) ed operativa site in Via Canestrello n 4 Monteviale (VI).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento condizionato, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 della ditta CARIBE PIEL DI BUGGIANI BRUNO con contestuale iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero della Salute. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di riconoscimento (ns. prot. n. 212195 del 30/05/2017) e relativa documentazione a corredo; - Verbale di sopralluogo con parere favorevole al rilascio del riconoscimento condizionato dell'Azienda Ulss n. 8 "Berica" Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche SIAPZ Sede di Vicenza (VI) del 22/05/2017 (ns. prot. n. 212195 del 30/05/2017).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTA l’istanza della ditta CARIBE PIEL DI BUGGIANI BRUNO P. I.V.A. n. 02353760461 con sede legale sita in Via Francesca Sud n. 436/8 – Santa Maria a Monte (PI) ed operativa site in Via Canestrello n 4 – Monteviale (VI) intesa ad ottenere il riconoscimento come impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3 ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare (ns. prot. n. 212195 del 30/05/2017/2017);

VISTO il parere favorevole espresso dall'Azienda Ulss n 8 “Berica” – Servizio Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche – SIAPZ – Sede di Vicenza (VI) a seguito del sopralluogo effettuato in data 22/05/2017 (ns. prot. n. 212195 del 30/05/2017) in merito alla sussistenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011, relativamente all’impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento condizionato;

CONSIDERATO CHE l’istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di Monteviale (VI) e che nella medesima si dichiara che il pagamento dell’imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:

  • marca da € 16,00 per la domanda: numero seriale 01160763304969 del 25/04/2015;
  • marca da € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01160763304958 del 25/04/2015,

le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 “Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali” e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all’adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni in attuazione dell’art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita l’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 “Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell’ambito dell’Area Sanità e Sociale ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 “Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

RITENUTA regolare l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di rilasciare, per le motivazioni espresse in premessa, all’impianto della ditta CARIBE PIEL DI BUGGIANI BRUNO P. I.V.A. n. 02353760461 con sede legale sita in Via Francesca Sud n. 436/8 – Santa Maria a Monte (PI) ed operativa site in Via Canestrello n 4 – Monteviale (VI), il riconoscimento condizionato quale impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale di categoria 3, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera i) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
  2. di iscrivere l’impianto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con i numeri di riconoscimento ABP4627STORP3 (Sezione I);
  3. il riconoscimento condizionato dovrà essere trasformato in definitivo, previa conferma dell’Az. Ulss, competente per territorio, entro il 06/09/2017, salvo eventuale proroga concessa ai sensi dell’art. 44, comma 2 del Reg. (CE) n. 1069/2009;
  4. l’imposta di bollo è stata assolta in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:
  • marca da € 16,00 per la domanda: numero seriale 01160763304969 del 25/04/2015;
  • marca da € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01160763304958 del 25/04/2015,

le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;

  1. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni, alla competente Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare per il tramite del Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss, competente per territorio;
  2. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
  4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

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