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Bur n. 58 del 16 giugno 2017


Materia: Demanio e patrimonio

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 239 del 07 giugno 2017

Contratto per il "Servizio di intermediazione assicurativa" con la società MARSH S.p.a con sede in Milano C.F. e P.I. 01699520159. Rinnovo contratto C.I.G. 710119075D.

Note per la trasparenza

Nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto dagli art. 29, comma 1 e art. 57, comma 5 lett. b) e comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e di quanto previsto dall'art. 2 del contratto in essere con la società Marsh S.p.a. di Milano.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con Decreto del Dirigente della Direzione Affari Generali n. 77 del 31/05/2013 è stata indetta una procedura aperta, secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per il servizio di “Intermediazione assicurativa” della Regione del Veneto e sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare ed il capitolato d’oneri;

- con Decreto del Direttore della Sezione Affari Generali FAS-FSC n. 150 del 7/08/2014 è stata aggiudicata la gara per l’affidamento del servizio di “Intermediazione assicurativa” della Regione del Veneto alla società Marsh S.p.a. di Milano, C.F. e P.I. 01699520159 – CIG 5154686573;

- in data 29/09/2014 si è proceduto alla stipula del contratto stabilendo la decorrenza dallo 01/10/2014 e scadenza al 30 settembre 2017 con possibilità per la Regione di rinnovare il rapporto per un uguale periodo;

RICHIAMATA la D.G.R. n. 415 in data 6 aprile 2017 con cui la Giunta Regionale ha approvato la programmazione di forniture e servizi per il bilancio 2017-2018 e che la medesima, in relazione al servizio in argomento prevedeva di procedere al rinnovo;

CONSIDERATO che il contratto in essere con la società Marsh S.p.a. non prevede alcun corrispettivo ma lo stesso è costituito dalle provigioni dovute dalle singole compagnie di assicurazione che contraggono polizze con la Regione del Veneto. Le provvigioni sono parte dell’aliquota dovuta dalla Compagnia Assicurativa alla propria rete di vendita diretta e non comportano pertanto oneri aggiuntivi per l’Amministrazione Regionale;

CONSIDERATO che l’Amministrazione può procedere al rinnovo del contratto, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, se tale facoltà è espressamente prevista dalla lex di gara sul calcolo dell’importo massimo stimato (in questo caso non esiste stima perché la Regione non ha alcun onere) che deve tener conto di qualsiasi forma di opzione o di rinnovo del contratto;

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 57 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 che vieta il rinnovo tacito dei contratti aventi oggetto forniture, servizi e lavori, ma non impedisce il rinnovo espresso di contratti, nel caso in cui il primo sia stato aggiudicato con una procedura aperta o ristretta e per un tempo predeterminato e limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto iniziale e deve essere indicato nel bando del contratto originario;

DATO ATTO che anche l’art. 50 bis della L.R. 4 febbraio 1980 n. 6 prevede che i contratti di fornitura di beni e servizi possono essere rinnovati una sola volta se sussistono quei presupposti previsti nel comma 1 nelle lettere da a) ad e) e che il rinnovo deve intervenire almeno tre mesi prima della scadenza;

PRESO ATTO che a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici con D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, con Comunicato congiunto, in data 22 aprile 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’A.N.A.C. è stato previsto che ricadono nel previgente assetto normativo, di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 le procedure di scelta del contraente ed i contratti per i quali i relativi bandi ed avvisi siano stati pubblicati entro la data del 18 aprile 2016, pertanto, la nuova disciplina dettata dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come previsto dall’art. 216 dello stesso, si applica alla procedura ed ai contatti per i quali i bandi e gli avvisi siano pubblicati a decorrere dal 19 aprile 2016;

CONSIDERATO che in relazione all’approssimarsi della scadenza del pacchetto assicurativo regionale Marsh S.p.a. con propria nota pec Prot. n. 200366 in data 23/05/2017 ha proposto il rinnovo del contratto di intermediazione assicurativa oltre alla completa revisione delle polizze in essere unitamente ad altri servizi a carico del Broker stesso secondo l’”Allegato A”;

RITENUTO che CONSIP S.p.a. non ha in essere convenzioni concernenti rapporti di intermediazione assicurativa;

RITENUTO che il contratto di rinnovo debba comunque contenere il disposto di cui all’art. 1 comma 13 del D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 135/2012;

RILEVATO inoltre che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 occorre procedere alla nomina del responsabile unico del procedimento di affidamento e che si ritiene opportuno individuare nella persona del dott. Pierpaolo Zagnoni, Direttore U.O. Supporto di Direzione;

Visto il Decreto n. 77 del 31/05/2013 del Dirigente della Direzione Affari Generali;

Visto il Decreto n. 150 del 07/08/2014 del Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC;

Visti gli atti di gara;

Visto il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;

Visto il D.L. 95/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge 135/2012;

Vista la D.G.R.V. n. 415 del 06/04/2017;

Visto il Comunicato del 22 aprile 2016 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e dell’A.N.A.C. ;

VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n.1/2011 e n.54/2012;

Tutto ciò premesso

decreta

  1. di procedere al rinnovo del contratto relativo al servizio di “Intermediazione assicurativa” della Regione del Veneto come previsto dall’”Allegato A”, ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 con la società Marsh S.p.a.di Milano C.F. e P.I. 01699520159 dall’1 ottobre 2017 al 30 settembre 2020 – C.I.G. 710119075D e con le modalità previste dall’art. 1 combinato disposto dei commi 1, 7 e 13 del D.L. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge 07/08/2012 n. 135 definendo il rapporto mediante atto integrativo;
  2. di dare atto che nessun onere graverà sul bilancio regionale;
  3. di procedere ai sensi di quanto disposto dall’art. 10 del D.Lgs. 163/2006 alla nomina del responsabile unico del procedimento nella persona del dott. Pierpaolo Zagnoni, Direttore U.O. Supporto di Direzione;
  4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
  5. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel B.U.R.V., omissis allegato.

Giulia Tambato

Allegato (omissis)

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