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Bur n. 59 del 20 giugno 2017


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 4 del 12 maggio 2017

Aggiornamento dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato, art. 4 L.R. 30.08.1993 n. 40 e delle associazioni di promozione sociale di cui alla L.R. 27/2001 art. 43.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte, alla cancellazione delle organizzazioni prive dei requisiti e del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale relativamente ad un passaggio contestuale.

Il Direttore

  • preso atto che con Legge regionale 30.08.1993 n. 40, è stata data attuazione nella Regione Veneto alla disciplina della Legge quadro sul Volontariato 11.08.1991 n. 266;
  • rilevato che ai sensi dell’art. 4 della citata L. R. 40/93 hanno diritto ad essere iscritte nel Registro Regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti previsti dall’art. 3 della L. 11.08.1991 n. 266;
  • preso atto che la citata normativa nazionale e regionale:
    • considera attività di volontariato quella svolta per soli fini di solidarietà e verso terzi con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti, prestata in modo diretto, spontaneo e gratuito da volontari mediante prestazioni personali a favore di altri soggetti ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità (art. 2 L.R. 40/1993);
  • dispone che:
    • l'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e che al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse;
    • la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte
  • stabilisce che le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l’attività da esse svolta e non per l’esercizio di attività di solidarietà (art. 3 L.R. 40/1993);
  • prevede:
    • la cancellazione automatica dal Registro dei soggetti che non richiedono la conferma dell’iscrizione ogni tre anni (art. 4 comma 5 LR 40/1993);
    • le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (art. 8 comma 2 L. 266/1991);
    • i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG ora IRES) e dell’imposta locale sui redditi (ILOR ora IRAP), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato (art. 8 comma 4 L. 266/1991);
    • le organizzazioni che svolgono attività diverse da quelle commerciali e produttive marginali di cui al D.M. 1995 perdono la qualifica di onlus di diritto (art. 30 L. 2/2009);
  • ricordato che il Decreto Legislativo 460/97 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” prevede il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e l’obbligo di reinvestire eventuali utili nella realizzazione delle attività istituzionali;
  • tenuto conto che con DGR del 29.12.2009 n. 4314 sono stati ridefiniti i criteri di iscrivibilità e le modalità per la gestione del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
  • ricordati alcuni dei requisiti previsti dalla citata deliberazione ovvero che le organizzazioni di volontariato devono:
  • essere costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi,
  • avvalersi in maniera determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti;
  • essere dotate di autonomia sotto il profilo giuridico, gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo processuale …;
  • svolgere attività concreta di solidarietà sul territorio regionale;
  • dato atto che la citata Deliberazione prevede altresì che:
    • al Registro regionale possano essere iscritti anche organismi di coordinamento e collegamento, quale sia la denominazione assunta, a condizione che raggruppino almeno quattro aderenti,
    • tali soggetti siano composti da organizzazioni di volontariato iscritte (la maggioranza) e organizzazioni di volontariato “iscrivibili” (che possiedono quindi i requisiti per l’iscrivibilità al registro del volontariato ma non hanno optato per tale facoltà);
  • ricordato che in caso di preponderanza dell’attività di promozione sociale rispetto a quella di solidarietà le associazioni che non optano per l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, istituito con LR 27/2001, non saranno confermate al Registro del volontariato;
  • preso atto che la DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652 stabilisce criteri e modalità di iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, in possesso dei requisiti richiesti dalla L. 383/2000;
  • preso atto altresì che:
  • con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l’art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all’aggiornamento del Registro del volontariato;
  • con DGR n. 2652 del 10.10.2001 la competenza all’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali;
  • con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e sono state individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
  • con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
  • visto il DDR n. 36 del 05.04.2017 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell’U.O. “Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale” il potere di sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
  • dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento dei Registri hanno determinato:
    • l’iscrizione al Registro del volontariato di n. 7 organizzazioni evidenziate nell’Allegato A, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni meglio descritte nel citato allegato;
    • la conferma dell’iscrizione al Registro del volontariato di n. 110 associazioni, già iscritte, di cui all’Allegato B, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni o alle condizioni nei modi e nei tempi indicati nel citato allegato;
    • la conferma dell’iscrizione al Registro del volontariato del Gruppo Storico Archeologico Medoacus, C.F. 91014070246, con sede a Rosà, VI, condizionatamente alla trasmissione annuale della relazione sull'attività svolta e, nell'arco del triennio, all’implementazione della base associativa (Allegato B);
    • la cancellazione dal Registro del volontariato di n. n. 4 associazioni, a seguito della comunicazione dello scioglimento, come da verbale agli atti (Allegato C);
    • la cancellazione automatica dal Registro del volontariato di n. 42 associazioni per non aver presentato, in sede di scadenza triennale, istanza di rinnovo;
    • l’iscrizione al Registro delle associazioni di promozione sociale dell’Associazione Assogevi, C.F. 95067180240, con sede a Vicenza e la contestuale cancellazione dal Registro del volontariato (Allegato C), come da apposita richiesta agli atti, considerato che le attività e i progetti realizzati rientrano a pieno titolo nel perimetro previsto per le associazioni di promozione sociale;
  • vista la Legge-quadro sul Volontariato dell’11.08.1991 n. 266;
  • visto il D.M. 1995;
  • visto il D.Lgs. 460/97;
  • vista la Legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383;
  • vista la L.R. 30.08.1993 n. 40;
  • vista la L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74;
  • vista la L.R. 27/2001 art. 43;
  • visto l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
  • vista la DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652;
  • vista la DGR del 29.12.2009 n. 4314;
  • attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente provvedimento;
  2. l’iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di n. 7 Organizzazioni, di cui all’Allegato A, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, alcune delle quali soggetti a prescrizioni o condizioni meglio evidenziate nel citato allegato;
  3. la conferma dell’iscrizione di n. 111 associazioni evidenziate nell’Allegato B, alcune delle quali soggette a prescrizioni e condizioni meglio specificate nel citato allegato;
  4. la cancellazione dal Registro regionale del volontariato di n. 46 Organizzazioni per le motivazioni meglio specificate in premessa ed evidenziate nell’Allegato C;
  5. l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale dell’Associazione Assogevi, C.F. 95067180240, con sede a Vicenza, contestualmente alla cancellazione dal Registro regionale del volontariato, Allegato C;
  6. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
  7. il presente decreto viene notificato a tutti i soggetti interessati e pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Maria Carla Midena

(seguono allegati)

4_Allegato_A_DDR_4_12-05-2017_346759.pdf
4_Allegato_B_DDR_4_12-05-2017_346759.pdf
4_Allegato_C_DDR_4_12-05-2017_346759.pdf

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