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Bur n. 59 del 20 giugno 2017


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 41 del 12 aprile 2017

Aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, art. 4 L.R. 30.08.1993 n. 40

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte, alla cancellazione e non ammissione delle organizzazioni prive dei requisiti.

Il Direttore

  • preso atto che con Legge regionale 30.08.1993 n. 40, è stata data attuazione nella Regione Veneto alla disciplina della Legge quadro sul Volontariato 11.08.1991 n. 266;
  • rilevato che ai sensi dell’art. 4 della citata L. R. 40/93 hanno diritto ad essere iscritte nel Registro Regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti previsti dall’art. 3 della L. 11.08.1991 n. 266;
  • preso atto che la citata normativa nazionale e regionale:
    • considera attività di volontariato quella svolta per soli fini di solidarietà e verso terzi con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti, prestata in modo diretto, spontaneo e gratuito da volontari mediante prestazioni personali a favore di altri soggetti ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità (art. 2 L.R. 40/1993);
  • dispone che:
    • l'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e che al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse;
    • la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
  • prevede:
    • la cancellazione automatica dal Registro dei soggetti che non richiedono la conferma dell’iscrizione ogni tre anni (art. 4 comma 5 LR 40/1993);
    • le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (art. 8 comma 2 L. 266/1991);
    • le organizzazioni che svolgono attività diverse da quelle commerciali e produttive marginali di cui al D.M. 1995 perdono la qualifica di onlus di diritto (art. 30 L. 2/2009);
  • tenuto conto che con DGR del 29.12.2009 n. 4314 sono stati ridefiniti i criteri di iscrivibilità e le modalità per la gestione del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
  • ricordati alcuni dei requisiti previsti dalla citata deliberazione ovvero che le organizzazioni di volontariato devono:
    • essere costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi,
    • avvalersi in maniera determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti;
    • essere dotate di autonomia sotto il profilo giuridico, gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo processuale …;
    • svolgere attività concreta di solidarietà sul territorio regionale;
  • preso atto che con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l’art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all’aggiornamento del Registro;
  • con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
  • con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
  • dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento del Registro regionale del volontariato hanno determinato:
    • l’iscrizione di n. 29 organizzazioni, individuate nell’Allegato A, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni descritte nel citato allegato ;
    • la conferma dell’iscrizione di n. 92 associazioni, già iscritte, di cui all’Allegato B, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni nei modi e nei tempi indicati nel citato allegato;
    • la cancellazione dal Registro del volontariato di n. 5 associazioni, Allegato C, poiché:
      • l’Associazione “Noi sulla Strada” C.F. 92085660287 non ha trasmesso lo statuto modificato né le integrazioni richieste con nota Prot. 278046 del 19.07.2016, nonostante l’avviso di cancellazione (Raccomandata Prot.n. 60427 del 14.02.2017restituita al mittente per compiuta giacenza);
      • l’Associazione “Welcome” C.F. 90007220289, a seguito dei rilievi istruttori, ha optato per l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Onlus;
      • l’Associazione R.T.S. Una Vita Speciale, C.F. 95108210246, ha ottenuto l’iscrizione al Registro regionale della Lombardia, ove è stata spostata la sede legale;
      • l’Associazione Acat Aurora, C.F. 94086050260, ha comunicato la fusione con Acat Treviso, C.F. 94012590264, iscritta al Registro con il codice di classificazione TV0003;
      • il Gruppo Pensionati San Martino C.F. 93011310294, ha comunicato lo scioglimento, come da verbale agli atti della Direzione;
  • considerato che:
  • l’associazione denominata Fevoss - Federazione Servizi Di Volontariato Socio-Sanitario Onlus, C.F. 93024890233, è iscritta al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato con il codice di classificazione VR0048, scadenza 09.11.2017;
  • l’associazione, costituitasi in data 15 giugno 1987, ha sempre operato sia direttamente, mediante il gruppo centrale di Verona che in appoggio e coordinamento di gruppi organizzati autonomamente sul territorio provinciale, i quali hanno da subito aderito alle finalità dell’associazione perseguendo nella loro attività gli stessi scopi;
  • visto il verbale di assemblea straordinaria del 11.06.2016 che approva all’unanimità di riconoscere esistente e costituita l’associazione Fevoss, quale organizzazione di secondo livello;
  • tenuto conto che cinque Gruppi Fevoss, meglio individuati nell’Allegato A al presente provvedimento, hanno presentato istanza di iscrizione e sono in possesso dei necessari requisiti;
  • ricordata la DGR 4314/2009 laddove conferma l’iscrivibilità al Registro di organismi di coordinamento e collegamento, a condizione che raggruppino almeno quattro aderenti e che siano composti da organizzazioni di volontariato a loro volta iscritte al Registro (la maggioranza) e “iscrivibili” (che possiedono i requisiti ma non hanno optato per tale facoltà);
  • ritenuto pertanto di riconoscere all’associazione Fevoss - Federazione Servizi Di Volontariato Socio-Sanitario Onlus, C.F. 93024890233, iscritta al Registro con il codice di classificazione VR0048 la qualifica di organizzazione di secondo livello;
  • ritenuto altresì di assegnare alle associazioni aderenti il codice di classificazione VR0048 seguito da un numero progressivo;
  • preso atto della variazione della denominazione delle seguenti associazioni:
  • da Associazione Aiutiamoli a Vivere, C.F. 92191170288, iscritta al Registro con il codice di classificazione PD0727, scadenza 24.04.2019, in Associazione “Assieme per Vivere del Camposampierese”;
  • da Circolo Auser Volontariato Centro Culturale Anziani Abano Terme, C.F. 92076940284, iscritto al Registro con il codice di classificazione PD0218/026, scadenza 08/06/2019, in Circolo Auser Volontariato Abano Terme;
  • da Associazione Aiutiamoli a Vivere Mirano, C.F. 90077730274, iscritta al Registro con il codice di classificazione VE0255, scadenza 17.12.2019, in Associazione Assieme per Vivere;
  • vista la Legge-quadro sul Volontariato dell’11.08.1991 n. 266;
  • vista la L. 383/2000;
  • visto il D.M. 1995;
  • visto il D.Lgs. 460/97;
  • vista la L.R. 30.08.1993 n. 40;
  • vista la L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74;
  • vista la LR 27/2001 art. 43;
  • viste la L.R. 22/2002 e L.R. 26/2012;
  • visto l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
  • vista la DGR del 29.12.2009 n. 4314;
  • attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente provvedimento;
  2. l’iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di n. 29 Organizzazioni, di cui all’Allegato A, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, alcune delle quali soggetti a prescrizioni o condizioni meglio evidenziate nel citato allegato;
  3. la conferma dell’iscrizione di n. 92 associazioni evidenziate nell’Allegato B, alcune delle quali soggette a prescrizioni o condizioni meglio specificate nel citato allegato;
  4. la cancellazione dal Registro regionale del volontariato di n. 5 Organizzazioni per le motivazioni meglio specificate in premessa ed evidenziate nell’Allegato C;
  5. la presa d’atto della nuova denominazione delle tre associazioni individuate in premessa;
  6. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
  7. il presente decreto viene notificato a tutti i soggetti interessati e pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Antonella Pinzauti

(seguono allegati)

41_Allegato_A_DDR_41_12-04-2017_346749.pdf
41_Allegato_B_DDR_41_12-04-2017_346749.pdf
41_Allegato_C_DDR_41_12-04-2017_346749.pdf

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