Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 56 del 09 giugno 2017


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO E CULTURA n. 25 del 01 giugno 2017

Diniego di autorizzazione ad avviare le procedure per l'assunzione di personale a tempo indeterminato all'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova. (DD.G.R. n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014, n. 233/2015, n. 1862/2015 e n. 1944/2016).

Note per la trasparenza

È negata l’autorizzazione all’ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova ad avviare le procedure per l’assunzione a tempo indeterminato delle seguenti tipologie di personale di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali:

  • n. 1 esperto amministrativo contabile, categoria giuridica D1, a tempo pieno,
  • n. 1 collaboratore esecutivo, categoria giuridica B1 (riserva di cui alla L. n. 68/1999),
  • n. 1 assistente informatico, categoria giuridica C, part-time (30 ore),
  • n. 1 collaboratore manutentore, categoria giuridica B1, part-time (30 ore).

Il Direttore

VISTA la DGR n. 1841 dell’08/11/2011 ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011, art. 10 Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. Avvio dell’attività ricognitiva”, che ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell’attività ricognitiva di cui all’art. 10 della L.R. n. 7/2011, tra cui gli ESU-Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario (in breve ESU), nei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:

  1. modifiche in aumento di dotazioni organiche;
  2. assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
  3. individuazione e assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
  4. assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico;

VISTA la DGR n. 769 del 02/05/2012, che ha prorogato fino al 31/12/2012 l’efficacia delle direttive poste dalla citata DGR n. 1841/2011;

VISTA la DGR n. 2563 dell’11/12/2012, che ha stabilito di:

  1. prorogare, fino all’emanazione della disciplina organica di riordino degli enti strumentali stessi e, comunque, non oltre sei mesi a far data dall’11/12/2012, le disposizioni contenute nella citata DGR n. 769/2012 e in particolare:
    1. ammettere esclusivamente assunzioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
    2. per gli incarichi apicali in scadenza in via transitoria conferire incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente;
    3. nel caso in cui gli enti regionali disattendano le disposizioni della presente deliberazione, la Giunta regionale attiverà i poteri conferiti dall’art. 10 della L.R. n. 53/1993 in merito al controllo repressivo sugli organi;
  2. programmare, per l’annualità 2013, da parte degli enti strumentali in questione, una riduzione della spesa per il personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla Regione del Veneto;

VISTE le DD.G.R. n. 907 del 18/06/2013, n. 2591 del 30/12/2013, n. 2341 del 16/12/2014, n. 233 del 03/03/2015 e n. 1862 del 23/12/2015 che hanno confermato e prorogato le disposizioni di cui alla DGR n. 2563/2012 fino al 31/12/2016;

VISTA la DGR n. 1944 del 06/12/2016 che ha confermato e prorogato fino al 31/12/2017 le disposizioni contenute nelle DD.G.R. n. 1862/2015 e n. 233/2015 introducendo, in particolare, la seguente modifica alle prescrizioni di cui alla lettera a), punto 1, della DGR n. 2563/2012 più volte prorogata: “sono ammesse esclusivamente assunzioni, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente, prioritariamente tramite mobilità tra Enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale ed in subordine tramite mobilità ordinaria con altri comparti pubblici ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165”;

VISTA la nota dell’ESU di Padova prot. n. 0005266 del 24/10/2016 con la quale è stata formulata la richiesta di autorizzazione: “alle seguenti assunzioni a tempo indeterminato e pieno dei seguenti profili professionali, da espletarsi subordinatamente all’esito negativo della ricognizione di disponibilità di personale degli enti strumentali regionali ad essere trasferito presso l’ESU di Padova “ per il costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo di € 88.022,11 (stipendio lordo e oneri riflessi a carico dell’Azienda):

Unità di personale

Profilo professionale

Categoria giuridica

Costo annuo

1

Esperto amministrativo / contabile

D1

€ 32.194,74

1

Assistente informatico

C

€ 29.559,62

2

Collaboratore manutentore

B1

€ 26.267,75

Totale

€ 88.022,11


RILEVATO che l’ESU di Padova ha dichiarato che: “L’Azienda, in virtù della politica di razionalizzazione delle risorse in atto già dall’ultimo quinquennio, non è in grado di procedere alla copertura della posizione mediante l’istituto della mobilità interna, sia per carenza oggettiva di personale, sia per mancanza di professionalità specifiche nel settore.

L’Azienda assicura il contenimento e la riduzione di spesa del personale nell’ambito del rispetto dei vincoli generali posti dalla disciplina statale e regionale, e in particolare nell’osservanza e nel rispetto dei seguenti limiti di spesa: a) art. 1, comma 557 quater L. n. 296/2006; b) art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010; viene inoltre rispettato il contenimento dei saldi di finanza pubblica.”;

VISTO il parere prot. n. 490092 del 15/12/2016 con cui la Direzione Organizzazione e Personale, con riferimento alla richiesta di autorizzazione presentata dall’ESU di Padova, ha richiamato “quanto disposto nella DGR n. 1862 del 23/12/2015 in vigore sino al 31/12/2016 che, in materia di contenimento della spesa degli enti strumentali ammette esclusivamente assunzioni solo tramite mobilità tra enti strumentali aventi lo stesso CCNL di riferimento, nei limiti previsti dalla normativa in vigore. Pertanto la ricognizione di personale degli enti strumentali disponibile ad essere trasferito presso l’ESU di Padova è, allo stato della normativa regionale in vigore, l’unico strumento consentito in quanto a spesa neutra. In ogni caso, fermo il rispetto della DGR n. 1862/2015, si ricordano i limiti di cui alla normativa nazionale in ordine al rispetto dei vincoli di riduzione della spesa per le assunzioni di personale. In forza degli artt. 557 e 557 quater dell’art. 1 della L. n. 296/2006 “… a decorrere dall’anno 2014 gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”, e pertanto con riferimento al triennio 2011-2013. Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 228, della L. n. 208/2015, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale, è imposto il limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa al personale cessato nell’anno precedente.”;

VISTA la successiva nota dell’ESU di Padova prot. n. 0000498 del 01/02/2017 con la quale, a parziale modifica e integrazione della precedente richiesta di autorizzazione, è stato precisato che le assunzioni che l’Azienda si prefigge di attuare nel corso dell’anno 2017, tenuto conto del budget assunzionale, sono le seguenti:

Unità di personale

Profilo professionale

Categoria giuridica

Costo annuo

1

Esperto amministrativo / contabile

D1

€ 23.725,39

1

Collaboratore esecutivo (riserva di cui alla L. n. 68/1999)

B1

€ 19.358,19

1

Assistente informatico part-time (30 ore)

C

€ 18.152,51

1

Collaboratore manutentore part-time (30 ore)

B1

€ 16.131,83

Totale

€ 77.367,92


VISTO il parere prot. n. 82097 del 03/03/2017 con cui la Direzione Organizzazione e Personale con riferimento alla richiesta di autorizzazione preventiva per l’assunzione di personale a tempo indeterminato ha “fatto salvo il vincolo di cui alla DGR 1944/2016” per il quale sono ammesse esclusivamente assunzioni, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente, prioritariamente tramite mobilità tra Enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale ed in subordine tramite mobilità ordinaria con altri comparti pubblici ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTO che con la nota prot. n. 90887 del 06/03/2017 della Direzione Formazione e Istruzione sono stati comunicati all’ESU di Padova i motivi che ostano all’accoglimento della domanda ai sensi dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990, menzionati nei citati pareri della Direzione Organizzazione e Personale e contenuti nelle richiamate DGR n. 1862/2015 e DGR n. 1944/2016;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di non poter rilasciare all’ESU di Padova l’autorizzazione ad avviare le procedure per l’assunzione a tempo indeterminato delle seguenti tipologie di personale di cui al Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie per il costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo di 77.367,92:

  • n. 1 esperto amministrativo contabile, categoria giuridica D1, a tempo pieno,
  • n. 1 collaboratore esecutivo, categoria giuridica B1 (riserva di cui alla L. n. 68/1999),
  • n. 1 assistente informatico, categoria giuridica C, part-time (30 ore),
  • n. 1 collaboratore manutentore, categoria giuridica B1, part-time (30 ore);

RITENUTO che l’ESU possa presentare una nuova domanda di autorizzazione per l’acquisizione di personale tramite l’istituto della mobilità, tenuto conto che la DGR n. 1944/2016 ha ammesso esclusivamente assunzioni, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente, prioritariamente tramite mobilità tra Enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale e, rispetto a quanto aveva previsto la DGR n. 1862/2015, ha esteso, in subordine, la mobilità ordinaria anche ad altri comparti pubblici ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTA la L.R. 18/12/1993, n. 53;

VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8;

VISTO l’art. 1, commi 557 e 557-quater, della L. 27/12/2006, n. 296;

VISTE le DDGR n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014, n. 233/2015, n. 1862/2015 e n. 1944/2016;

VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 534540 del 15/11/2011;

VISTA  la nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 26257 del 18/01/2012;

VISTA la nota della Direzione Enti locali e strumentali prot. n. 397860 del 17/10/2016;

VISTE le note dell’ESU di Padova prot. n. 0005266 del 24/10/2016 e prot. n. 0000498 del 01/02/2017;

VISTE le note della Direzione Organizzazione e Personale prot. n. 490092 del 15/12/2016 e prot. n. 82097 del 03/03/2017;

VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54 come modificata dalla L.R. 17/05/2016, n. 14;

VISTA la nota della Direzione Formazione e Istruzione prot. n. 213464 del 31/05/2017 di trasmissione della proposta del presente decreto;

decreta

  1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
  2. di non autorizzare l’ESU di Padova ad avviare le procedure per l’assunzione a tempo indeterminato delle seguenti tipologie di personale di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali:
  • n. 1 esperto amministrativo contabile, categoria giuridica D1, a tempo pieno,
  • n. 1 collaboratore esecutivo, categoria giuridica B1 (riserva di cui alla L. n. 68/1999),
  • n. 1 assistente informatico, categoria giuridica C, part-time (30 ore),
  • n. 1 collaboratore manutentore, categoria giuridica B1, con rapporto di lavoro part-time (30 ore);
  1. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  2. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto;
  3. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni;
  4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Santo Romano

Torna indietro