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Bur n. 53 del 30 maggio 2017


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 22 del 03 maggio 2017

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Riconoscimento condizionato dell'impianto di incenerimento di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 della ditta CREMAZIONI ARCOBALENO DI ZECCHINATO ELVIO con sede legale in Via Roma n. 204 Due Carrare (PD) e sede operativa sita in Via Postumia Ovest, 61 San Biagio di Callalta (TV).

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si rilascia il riconoscimento condizionato, ex Reg. (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009, all'impianto di incenerimento di sottoprodotti di origine animale di categoria 1 della ditta CREMAZIONI ARCOBALENO DI ZECCHINATO ELVIO con contestuale iscrizione nell'elenco nazionale del Ministero della Salute.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Istanza di riconoscimento (ns. prot. n. 169020 del 02/05/2017) e relativa documentazione a corredo; - Parere favorevole rilasciato dall'Azienda Ulss n. 2 "Marca Trevigiana" Dipartimento di Prevenzione Servizi Veterinari U.O.C. Area Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche Distretto di Treviso (ns. prot. n. 169020 del 02/05/2017).

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTA l’istanza della ditta CREMAZIONI ARCOBALENO DI ZECCHINATO ELVIO P. I.V.A. n. 04948610284 con sede legale in Via Roma n. 204 – Due Carrare (PD) e sede operativa sita in Via Postumia Ovest, 61 – San Biagio di Callalta (TV), intesa ad ottenere il riconoscimento come impianto di incenerimento di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1069/2009, agli atti dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare (ns. prot. n. 169020 del 02/05/2017);

VISTO il parere favorevole espresso dall’Azienda Ulss n. 2 “Marca Trevigiana” Dipartimento di Prevenzione – Servizi Veterinari – U.O.C. Area Igiene degli Allevamenti e delle produzioni Zootecniche – Distretto di Treviso, pervenuto con nota prot. n. 51466 del 20/03/2017 (ns. prot. n. 169020 del 02/05/2017) agli atti dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, a seguito del sopralluogo effettuato in data 20/03/2017, in merito alla sussistenza dei requisiti igienico sanitari e strutturali previsti dal Reg. CE 1069/2009 e Reg. CE 142/2011, relativamente all’impianto di incenerimento di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera b) del Reg. CE. 1069/2009 e, conseguentemente, al rilascio del provvedimento di riconoscimento condizionato;

CONSIDERATO CHE l’istanza è stata presentata a mezzo SUAP del Comune di San Biagio di Callalta (TV) e che nella medesima si dichiara che il pagamento dell’imposta di bollo è stato assolto in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:

  • marca da € 16,00 per la domanda: numero seriale 01151128247450 del 07/02/2017;
  • marca da € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01140859182426 del 05/05/2016,

le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 “Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali” e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all’adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni in attuazione dell’art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita l’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 “Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell’ambito dell’Area Sanità e Sociale ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 “Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

RITENUTA regolare l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

  1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di rilasciare all’impianto della ditta CREMAZIONI ARCOBALENO DI ZECCHINATO ELVIO P. I.V.A. n. 04948610284 con sede legale in Via Roma n. 204 – Due Carrare (PD) e sede operativa sita in Via Postumia Ovest, 61 – San Biagio di Callalta (TV), il riconoscimento condizionato quale impianto di incenerimento di sottoprodotti di origine animale di categoria 1, ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera b) del Reg. (CE) n. 1069/2009;
  3. di iscrivere l’impianto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con il seguente numero di riconoscimento ABP4586INCP123;
  4. il riconoscimento condizionato dovrà essere trasformato in definitivo, previa conferma dell’Az. Ulss, competente per territorio, entro il 01/08/2017, salvo eventuale proroga concessa ai sensi dell’art. 44, comma 2 del Reg. (CE) n. 1069/2009;
  5. l’imposta di bollo è stata assolta in modo straordinario con l’acquisto delle seguenti marche da bollo:
  • marca da € 16,00 per la domanda: numero seriale 01151128247450 del 07/02/2017;
  • marca da € 16,00 per il provvedimento di riconoscimento: numero seriale 01140859182426 del 05/05/2016,

le quale saranno annullate e conservate in originale dal soggetto istante;

  1. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni Al Servizio Veterinario dell’Azienda Ulss, competente per territorio, ed alla competente Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;
  2. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
  4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

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