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Bur n. 53 del 30 maggio 2017


Materia: Veterinaria e zootecnia

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 16 del 11 aprile 2017

Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Revoca della sospensione del riconoscimento condizionato dell'impianto di produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti di categoria 2 e categoria 3 della ditta GREENFERT SRL con sede legale ed operativa site in Via Achille Grandi n. 32 Rovigo, con contestuale aggiornamento dell'elenco nazionale del Ministero della Salute.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si revoca la sospensione del riconoscimento condizionato rilasciato all'impianto di produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti di categoria 2 e categoria 3 della ditta GREENFERT SRL di Rovigo, aggiornando, inoltre, l'elenco nazionale del Ministero della Salute.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- Nota dell'Azienda Ulss n. 5 "Polesana" - Dipartimento di Prevenzione UOSD Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche prot. n. 30787 del 07/04/2017 (ns. prot. n. 143187 del 10/04/2017).
 

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 21 ottobre 2009, n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale);

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che conferisce alle Regioni le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ed in particolare le competenze autorizzative in materia di riconoscimento degli stabilimenti;

VISTO il Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare n. 24 del 07/12/2016 e s.m.i., con cui veniva rilasciato il riconoscimento condizionato all’impianto della ditta GREENFERT SRL P. I.V.A. n. 01536400292 con sede legale ed operativa site in Via Achille Grandi n. 32 - Rovigo, quale impianto di produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti di categoria 2 e categoria 3 ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera f), del Reg. (CE) n. 1069/2009, ed iscritto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute con i numeri di riconoscimento ABP4432UFERT2 e ABP4432UFERT3;

VISTA la nota prot. n. 18753 del 2 marzo 2017 (ns. prot. n. 85362 del 02/03/2017) con cui l’Az. Ulss n. 5 “Polesana” Dipartimento di Prevenzione, U.O.S.D. Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche di Rovigo comunica che la ditta non ha ancora completato totalmente il processo di acquisizione dei requisiti previsti, proponendo, pertanto, la proroga dei termini;

VISTA la nota ns prot. n. 93758 del 06/03/2017, con cui si prende atto della richiesta di proroga dei termini di cui al paragrafo precedente rammentando, altresì, che il termine perentorio per la conversione del riconoscimento da condizionato a definitivo è il 05/06/2017, scaduto il quale il Sistema S.INTE.S.I.S. stabilimenti procederà automaticamente alla cancellazione dell’impianto dall’elenco;

VISTO il decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare n. 9 del 15/03/2017 con cui si è sospeso il riconoscimento condizionato dell’impianto della ditta GREENFERT SRL P. I.V.A. n. 01536400292 con sede legale ed operativa site in Via Achille Grandi n. 32 - Rovigo, quale impianto di produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti di categoria 2 e categoria 3 ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera f), del Reg. (CE) n. 1069/2009, sospendendo, contestualmente anche i numeri di riconoscimento ABP4432UFERT2 e ABP4432UFERT3, attribuiti al succitato impianto, nell’elenco nazionale del Ministero della Salute;

CONSIDERATO CHE nel succitato decreto di sospensione si disponeva “di revocare la sospensione solo previa verifica, mediante sopralluogo, da parte dell’Azienda Ulss competente per territorio, della sussistenza dei requisiti igienico-sanitari, strutturali e gestionali previsti dal Reg. (CE) n. 1069/2009 e Reg. (UE) n. 142/2011 e a condizione che venissero fornite sufficienti garanzie per la produzione e commercializzazione di fertilizzanti organici derivati da farine animali di cat. 2 e 3, in stretta aderenza alle disposizioni di legge in materia;

VISTA la nota prot. n. 30787 del 07/04/2017 (ns. prot. n. 143187 del 10/04/2017), agli atti dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza, con cui l’Azienda Ulss 5 “Polesana” – Dipartimento di Prevenzione – U.O.S.D. Igiene degli allevamenti e Produzioni Zootecniche di Rovigo, chiede “la revoca del provvedimento di sospensione e contestuale riattivazione condizionata dei numeri di riconoscimento assegnati” all’impianto della ditta GREENFERT SRL sito in Via Achille Grandi n. 32 – Rovigo, a seguito dell’avvenuto dissequestro del medesimo stabilimento, su disposizione del Comune di Rovigo, in accordo con il Comando NAS di Parma, attestando, altresì, che la ditta “ha comunicato quali tipi di sostanze utilizzerà, allegando la documentazione di acquisto ed illustrato le modalità di miscelazione dei componenti” e che la procedura adottata dà “sufficienti garanzie”;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di revocare la sospensione del riconoscimento di cui al D.D.R. n. 9 del 15/03/2017;

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i., che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 “Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali” e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all’adozione dei provvedimenti di riconoscimento ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell’art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 “Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell’ambito delle Direzioni in attuazione dell’art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14” con cui si è istituita l’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 “Conferimento dell’incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell’art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 “Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell’ambito dell’Area Sanità e Sociale ai sensi dell’art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.”;

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 “Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017 “Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

RITENUTA regolare l’istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1.   di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   di revocare la sospensione del riconoscimento condizionato dell’impianto della ditta GREENFERT SRL P. I.V.A. n. 01536400292 con sede legale ed operativa site in Via Achille Grandi n. 32 - Rovigo, quale impianto di di produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti di categoria 2 e categoria 3 ai sensi dell’art. 24, comma 1, lettera f), del Reg. (CE) n. 1069/2009, rilasciato con decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare n. 24 del 07/12/2016 e s.m.i.;

3.   di procedere, contestualmente, alla revoca della sospensione dei numeri di riconoscimento ABP4432UFERT2 e ABP4432UFERT3, attribuiti al succitato impianto, nell’elenco nazionale del Ministero della Salute;

4.   il riconoscimento condizionato dovrà essere trasformato in definitivo, previa conferma dell’Az. Ulss, competente per territorio, entro il termine perentorio del 05/06/2017 scaduto il quale il Sistema S.INTE.S.I.S. stabilimenti procederà automaticamente alla cancellazione dell’impianto dall’elenco;

5.   di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

6.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;

7.   di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

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