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Bur n. 43 del 05 maggio 2017


Materia: Turismo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 47 del 21 aprile 2017

Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Disposizioni attuative e operative per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica. Modifiche ed integrazioni relative ad alcuni aspetti applicativi previsti dalla DGR n. 591/2015 - Allegato A. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e s.m.i.

Note per la trasparenza

Si approvano con il presente decreto alcune modifiche ed integrazioni relative ad aspetti applicativi non sostanziali previsti dalla DGR n. 591/2015 – Allegato A, legati alle disposizioni attuative ed operative per lo svolgimento dell’attività di fattoria didattica, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012 e s.m.i. “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”.

Il Direttore

PREMESSO che con legge regionale 10 agosto 2012 n. 28 “Disciplina dell’agriturismo, ittiturismo e pescaturismo” la Regione ha regolamentato in modo organico e completo le attività di diversificazione e di ospitalità che le imprese agricole o ittiche possono svolgere, andando ad innovare, in taluni casi anche in modo sostanziale, le procedure e la disciplina precedentemente prevista per tale materia;

CONSIDERATO che con la successiva legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35 il legislatore regionale ha ritenuto opportuno apportare delle modifiche e delle integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28, introducendo i due nuovi profili delle fattorie didattiche e del turismo rurale e facendo assumere così alle legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 la nuova denominazione “Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario”;

VISTO che con Deliberazione della Giunta regionale n. 591 del 21 aprile 2015 si è provveduto ad approvare, nell’ambito della disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario, le disposizioni attuative e operative per lo svolgimento dell’attività di fattoria didattica, e in particolare:

  • l’Allegato A, denominato “Disposizioni attuative per lo svolgimento dell’attività di fattoria didattica”, che stabilisce le finalità, gli obiettivi, la modalità di presentazione e le procedure per il riconoscimento, le caratteristiche dell’Elenco regionale, il controllo, le sanzioni, le norme transitorie e di collegamento con le precedenti disposizioni regionali;
  • l’Allegato B, denominato “Carta della qualità delle fattorie didattiche”, che rappresenta il documento regionale di indirizzo e di definizione dei requisiti per il riconoscimento da parte delle Province delle fattorie didattiche operanti nel territorio del Veneto e degli obblighi, che gli imprenditori agricoli o ittici si impegnano a rispettare, per il mantenimento dell’iscrizione all’Elenco regionale;
  • l’Allegato C, denominato “Formazione”, che stabilisce l’articolazione delle azioni formative finalizzate all’acquisizione del riconoscimento dei requisiti per l’esercizio dell’attività agrituristica e dell’attività didattica;
  • l’Allegato D, denominato “Linee operative in materia igienico-sanitaria per le attività didattiche in fattoria”, che definisce i requisiti specifici riguardo la formazione e le regole da seguire per la manipolazione, la degustazione e la somministrazione della merenda in fattoria didattica;

VISTO che la D.G.R. 591/2015 prevede, al punto 7 del deliberato, di autorizzare il Direttore della Struttura competente ad apportare con proprio Decreto, laddove si renda necessario ed opportuno a seguito di nuove disposizioni normative ed operative o a seguito dell’introduzione di procedure tecnico-amministrative di semplificazione per le imprese e per le amministrazioni interessate, marginali modificazioni e/o integrazioni agli allegati del provvedimento, limitatamente a soli aspetti applicativi non sostanziali;

CONSIDERATO che, dopo due anni di applicazione della nuova normativa, si ritiene opportuno adeguarla ad alcune evidenze emerse nella prima fase di concreta applicazione, sia da parte delle imprese agricole e delle loro associazioni di rappresentanza, sia da parte delle Province, a cui la legge ha affidato le competenze relative al riconoscimento e al controllo, per rendere complessivamente più compatibile l’applicazione della legge alla realtà imprenditoriale veneta;

CONSIDERATO opportuno, in particolare, integrare, nell’Allegato A al punto 6. Formazione, l’articolazione del percorso formativo, prevedendo, oltre che per coloro già attivi come agriturismo o già in possesso dell’Attestato al Corso per agriturismo conseguito nel corso degli ultimi 5 anni, anche per i laureati in agraria e lauree equipollenti la possibilità di frequentare solo il modulo avanzato fattoria didattica per conseguire il titolo di operatore di fattoria didattica, modificando in tal modo quanto già indicato nell’ultimo capoverso del paragrafo “Articolazione del percorso formativo”:

“Per chi è già attivo come agriturismo - a far data dalla pubblicazione della Delibera n. 591/2015 –, per chi è già in possesso dell’Attestato di frequenza al corso per agriturismo /pescaturismo/ittiturismo, conseguito nel corso degli ultimi 5 anni, e per i laureati in Scienze agrarie e lauree equipollenti (per eventuali approfondimenti o casi particolari è possibile consultare il sito www.miur.it, alla sezione università e settore equipollenza) è sufficiente la frequenza al solo modulo avanzato fattoria didattica”.

CONSIDERATO opportuno, inoltre, sulla base dell’esperienza del primo periodo di applicazione della nuova normativa e per motivi di omogeneità con quanto previsto dalle disposizioni applicative per l’agriturismo di cui all’Allegato 2 della D.G.R. n. 502/2016, specificare, sempre nell’Allegato A al punto 6. Formazione, che la validità dell’Attestato di frequenza al Corso di formazione, in presenza dell’attività, viene mantenuta senza alcuna scadenza, modificando in tal modo il paragrafo “Validità dell’attestato”:

“Ai fini del riconoscimento dei requisiti, il corso di formazione è valido fino al quinto anno dalla sua conclusione.

Qualora, dopo il riconoscimento, l’attività di fattoria didattica non venga avviata, il corso di formazione è valido fino al quinto anno dalla sua conclusione.

In presenza dell’attività di fattoria didattica, il requisito viene mantenuto senza alcuna scadenza.

La validità del requisito viene meno al quinto anno dalla cessazione o sospensione dell’attività didattica.

La validità dell’attestato può essere rinnovata, oltre la scadenza dei cinque anni, con la frequenza al solo modulo avanzato fattoria didattica.”

CONSIDERATO opportuno, infine, sia per rispettare il divieto di aggravio del procedimento di cui all’art. 1 della legge 241/90 sia per motivi di semplificazione che concernono gli adempimenti a carico delle amministrazioni interessate, specificare, sempre nell’Allegato A al punto 6. Formazione, le casistiche che possono riguardare modifiche di diversa natura relativamente alle fattorie didattiche già riconosciute e iscritte all’Elenco regionale, integrando in tal modo il paragrafo “Casi particolari”:

“Nell’ipotesi di variazione della forma giuridica dell’impresa che gestisce la fattoria didattica, fatto sempre salvo il riconoscimento e l’iscrizione all’Elenco regionale della fattoria, il nuovo soggetto che succede nella gestione dell’attività didattica deve dimostrare, in capo a sé oppure ad uno dei soggetti qualificati specificati nella definizione di operatore di fattoria didattica di cui all’Allegato A della DGR 591/2015, così come modificata con Decreto del Direttore della Direzione Turismo n.117/2016, il possesso del requisito del corso di formazione, nei limiti di validità di cui al punto precedente “Validità dell’attestato”.

Nell’ipotesi che la variazione della forma giuridica comporti la modifica della Partita Iva, il nuovo soggetto deve presentare apposita SCIA al SUAP del Comune di competenza, allegando la Scheda Aziendale (Allegato 4 al Decreto 117/2016) aggiornata.

Nell’ipotesi, invece, che la variazione della forma giuridica non comporti la modifica della Partiva Iva, è sufficiente che il nuovo soggetto presenti comunicazione della variazione via Pec alla Provincia di competenza, allegando la Scheda Aziendale (Allegato 4 al Decreto 117/2016) aggiornata.

Nell’ipotesi di una fattoria didattica, in cui un giovane imprenditore, come definito dal’art.4 bis del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, subentra nell’impresa familiare e nell’ipotesi di una fattoria didattica in cui viene meno, per motivi vari, il titolare o l’operatore in possesso dell’Attestato di formazione, anche nel caso in cui l’assolvimento del requisito formativo sia avvenuto nella persona del dipendente con contratto di lavoro subordinato, il riconoscimento e l’iscrizione all’Elenco regionale non vengono revocati, a condizione che il nuovo titolare/legale rappresentante sia già in possesso del requisito del corso di formazione, nei limiti di validità di cui al punto precedente “Validità dell’attestato”, oppure che si assuma l’impegno a frequentare, o a far frequentare a uno dei soggetti qualificati specificati nella definizione di operatore di fattoria didattica di cui all’Allegato A della DGR 591/2015, così come modificata con Decreto n.117/2016, il primo corso di formazione per operatore di fattoria didattica avviato sul territorio provinciale, entro il termine massimo di due anni.

In tali ipotesi, il nuovo titolare/legale rappresentante deve comunicare via Pec alla Provincia di competenza il nominativo del nuovo operatore di fattoria didattica, se già presente e attivo in fattoria, allegando copia del suo Attestato di formazione, o l’impegno formale alla frequenza del Corso di formazione, con indicazione del nominativo.

Per tutti i casi sopraelencati, il nuovo titolare/legale rappresentante della fattoria didattica è tenuto a presentare le comunicazioni previste, rispettivamente al Comune o alla Provincia di competenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di variazione della forma giuridica dell’impresa o dalla data di subentro nell’impresa familiare o dalla data di carenza del possessore dell’Attestato di formazione. Nel caso poi di comunicazione di impegno alla frequenza del Corso di formazione, il titolare/legale rappresentante è tenuto a trasmettere alla Provincia di competenza copia dell’Attestato di formazione entro trenta giorni dal suo conseguimento”.

DATO ATTO che tutti i riferimenti alle Province nel presente Decreto sono validi anche per la Città Metropolitana di Venezia;

decreta

  1. Di approvare, per le motivazioni e valutazioni riportate nelle premesse, che sono parte integrante del presente provvedimento, le modifiche ed integrazioni alla DGR 591/2015 – Allegato A, di cui alle seguenti lettere:
  1. Al punto 6. Formazione, l’ultimo capoverso del paragrafo “Articolazione del percorso formativo” è sostituito dal seguente:

Articolazione del percorso formativo:
“Per chi è già attivo come agriturismo - a far data dalla pubblicazione della Delibera n. 591/2015 –, per chi è già in possesso dell’Attestato di frequenza al corso per agriturismo /pescaturismo/ittiturismo, conseguito nel corso degli ultimi 5 anni, e per i laureati in Scienze agrarie e lauree equipollenti (per eventuali approfondimenti o casi particolari è possibile consultare il sito www.miur.it, alla sezione università e settore equipollenza) è sufficiente la frequenza al solo modulo avanzato fattoria didattica”.

  1. Al punto 6. Formazione, il paragrafo “Validità dell’attestato” è sostituito dal seguente:

Validità dell’attestato:
“Ai fini del riconoscimento dei requisiti, il corso di formazione è valido fino al quinto anno dalla sua conclusione.
Qualora, dopo il riconoscimento, l’attività di fattoria didattica non venga avviata, il corso di formazione è valido fino al quinto anno dalla sua conclusione.
In presenza dell’attività di fattoria didattica, il requisito viene mantenuto senza alcuna scadenza.
La validità del requisito viene meno al quinto anno dalla cessazione o sospensione dell’attività didattica.
La validità dell’attestato può essere rinnovata, oltre la scadenza dei cinque anni, con la frequenza al solo modulo avanzato fattoria didattica.”

  1. Al punto 6. Formazione, il paragrafo “Casi particolari” è sostituito dal seguente:

Casi particolari:
“Nell’ipotesi di variazione della forma giuridica dell’impresa che gestisce la fattoria didattica, fatto sempre salvo il riconoscimento e l’iscrizione all’Elenco regionale della fattoria, il nuovo soggetto che succede nella gestione dell’attività didattica deve dimostrare, in capo a sé oppure ad uno dei soggetti qualificati specificati nella definizione di operatore di fattoria didattica di cui all’Allegato A della DGR 591/2015, così come modificata con Decreto del Direttore della Direzione Turismo n.117/2016, il possesso del requisito del corso di formazione, nei limiti di validità di cui al punto precedente “Validità dell’attestato”.

Nell’ipotesi che la variazione della forma giuridica comporti la modifica della Partita Iva, il nuovo soggetto deve presentare apposita SCIA al SUAP del Comune di competenza, allegando la Scheda Aziendale (Allegato 4 al Decreto 117/2016) aggiornata.

Nell’ipotesi, invece, che la variazione della forma giuridica non comporti la modifica della Partiva Iva, è sufficiente che il nuovo soggetto presenti comunicazione della variazione via Pec alla Provincia di competenza, allegando la Scheda Aziendale (Allegato 4 al Decreto 117/2016) aggiornata.

Nell’ipotesi di una fattoria didattica, in cui un giovane imprenditore, come definito dal’art.4 bis del D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, subentra nell’impresa familiare e nell’ipotesi di una fattoria didattica in cui viene meno, per motivi vari, il titolare o l’operatore in possesso dell’Attestato di formazione, anche nel caso in cui l’assolvimento del requisito formativo sia avvenuto nella persona del dipendente con contratto di lavoro subordinato, il riconoscimento e l’iscrizione all’Elenco regionale non vengono revocati, a condizione che il nuovo titolare/legale rappresentante sia già in possesso del requisito del corso di formazione, nei limiti di validità di cui al punto precedente “Validità dell’attestato”, oppure che si assuma l’impegno a frequentare, o a far frequentare a uno dei soggetti qualificati specificati nella definizione di operatore di fattoria didattica di cui all’Allegato A della DGR 591/2015, così come modificata con Decreto n.117/2016, il primo corso di formazione per operatore di fattoria didattica avviato sul territorio provinciale, entro il termine massimo di due anni.

In tali ipotesi, il nuovo titolare/legale rappresentante deve comunicare via Pec alla Provincia di competenza il nominativo del nuovo operatore di fattoria didattica, se già presente e attivo in fattoria, allegando copia del suo Attestato di formazione, o l’impegno formale alla frequenza del Corso di formazione, con indicazione del nominativo.

  1. Per tutti i casi particolari di cui al punto 1 c), il nuovo titolare/legale rappresentante della fattoria didattica è tenuto a presentare le comunicazioni previste, rispettivamente al Comune o alla Provincia di competenza, entro il termine di trenta giorni dalla data di variazione della forma giuridica dell’impresa o dalla data di subentro nell’impresa familiare o dalla data di carenza del possesso dell’Attestato di formazione. Nel caso poi di comunicazione di impegno alla frequenza del Corso di formazione, il titolare/legale rappresentante è tenuto a trasmettere alla Provincia di competenza copia dell’Attestato di formazione entro trenta giorni dal suo conseguimento.
  2. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.
  3. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e di darne la più ampia informazione sul sito della Regione.

Paolo Rosso

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