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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 28 del 28 febbraio 2017
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale. Aggiornamento ai sensi dell'art. 43, L.R. 13 settembre 2001 n. 27.
Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte e alla cancellazione e non ammissione delle associazioni prive dei requisiti.
Il Direttore
- preso atto che con legge nazionale 7 dicembre 2000, n. 383 sono state disciplinate le associazioni di promozione sociale, dettando norme fondamentali per la valorizzazione dell’associazionismo liberamente costituito e stabilendo i principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale;
- preso atto che l’art. 7 della L. 383/2000 prevede il diritto di automatica iscrizione nel registro nazionale delle articolazioni territoriali, e dei circoli affiliati alle associazioni nazionali di promozione sociale, attraverso apposita certificazione del Presidente nazionale;
- visto che con legge regionale 13 settembre 2001 n. 27, art. 43, è stato istituito il registro regionale delle associazioni di promozione sociale demandando alla Giunta Regionale l’emanazione di un apposito regolamento per la disciplina dei relativi procedimenti di iscrizione, cancellazione e revisione;
- preso atto che con successiva DGR del 10 ottobre 2001 n. 2652 sono stati stabiliti i criteri e le modalità di iscrizione al registro regionale;
- rilevato che in base al punto 1) dell’allegato al provvedimento di cui sopra, hanno diritto ad essere iscritte al registro regionale le associazioni in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 3 della L. 383/2000;
- preso atto che il TUIR detta norme fondamentali sugli Enti non Commerciali, prevedendo che le associazioni di promozione sociale debbano inserire nei propri statuti specifiche previsioni per godere dei benefici economici loro riservati;
- preso atto che la citata normativa stabilisce che le associazioni di promozione sociale:
- tenuto conto che la DGR n. 2652 del 10.10.2001 prevede la cancellazione automatica dal registro regionale delle associazioni di promozione sociale dei soggetti che non richiedono la conferma dell’iscrizione ogni tre anni;
- ricordato che l’iscrizione al Registro nazionale delle associazioni a carattere nazionale comporta per i relativi livelli di organizzazione territoriale e per i circoli affiliati il diritto di automatica iscrizione nel registro medesimo e l’iscrizione al Registro regionale, per presa d’atto dell’iscrizione al Registro nazionale, con o senza garanzia del possesso dei requisiti, sulla base della documentazione prodotta;
- preso atto che:
- dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale hanno determinato:
- la non ammissione di n. 23 Associazioni, evidenziate nell’Allegato D poiché prive dei requisiti necessari all’iscrizione e meglio dettagliati nel citato allegato;
- visti:
- preso atto
- ritenuto quindi di modificare i codici di classificazione assegnati alle associazioni in argomento rispettivamente da PS/BL0109 a PS/PD0449 e da PS/PD0417 a PS/PD0231/032;
- preso atto della modifica della denominazione dell’Associazione “Circolo Ricreativo Culturale Auser Nogara, iscritta al Registro regionale con Decreto direttoriale n. 263 del 16.09.2015, codice di classificazione PS/VR0245, scadenza 16.09.2018;
- vista la Legge 7 dicembre 2000, n. 383; - visto il TUIR; - visto l’art 43 della L. R. 13.09.2001 n. 27; - visto l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.; - vista la DGR n. 2652 del 10.10.2001; - vista la DGR n. 803 del 27.05.2016; - vista la DGR n. 1084 del 29.06.2016; - attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
Antonella Pinzauti
(seguono allegati)
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