Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 39 del 21 aprile 2017


Materia: Ambiente e beni ambientali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI n. 6 del 11 aprile 2017

Hydromont di Chizzali Luca & C. s.n.c. Progetto di una centralina idroelettrica con derivazione d'acqua dal torrente Valbona Comune di localizzazione: Rocca Pietore (BL) Procedura di Verifica di Assoggettabilità (D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. art. 20, L.R. 10/1999, L.R. n. 4/2016, D.G.R n. 575/2013). Assoggettamento alla procedura di V.I.A.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento assoggetta alla procedura di V.I.A. il progetto presentato dalla società Hydromont di Chizzali Luca & C. s.n.c. che prevede la realizzazione di una centralina idroelettrica con derivazione d'acqua dal torrente Valbona.

Il Direttore

VISTA l’istanza di verifica, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., presentata dalla società Hydromont di Chizzali Luca & C. s.n.c. (P.IVA./C.F 00957950256) con sede legale in Rocca Pietore Via Capoluogo n. 76 CAP 32020, acquisita dagli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative con prot. n. 193515 del 17/05/2016, relativa all’intervento in oggetto specificato;

VISTO l’art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

VISTA la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTA la L.R. n. 4 del 18/02/2016 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale” che ha abrogato la L.R. n.10 del 26 marzo 1999 ”Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale”;

VISTO l’art. 22 comma 2 della citata L.R. 4/2016 che stabilisce che “alle procedure avviate in epoca antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero avviate successivamente nelle more degli adempimenti di cui all’articolo 21, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale n. 10 del 1999 ivi compresa la disciplina in materia di Commissione VIA di cui agli articoli 5 e 6 della medesima legge regionale n. 10 del 1999 nel testo previgente la modifica introdotta dall’articolo 44 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 “Legge di stabilità regionale per l’esercizio 2015”;

VISTA la D.G.R. n. 575 del 3 maggio 2013 “Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla D.G.R. n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca”;

PRESO ATTO che il proponente ha provveduto, ai sensi dell’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, al deposito di copia integrale degli atti presso il Comune di localizzazione dell’intervento e che, ai sensi del D.L. n. 91 del 24/06/2014, convertito con L. 11 agosto 2014, n. 116, l’avviso dell’avvenuta trasmissione è stato pubblicato sul sito web del Settore V.I.A. della Regione Veneto in data 20/05/2016;

VISTA la nota prot. n. 212086 del 30/05/2016 con la quale gli Uffici della Sezione Coordinamento Attività Operative hanno comunicato l’avvio del procedimento;

PRESO ATTO che l'istanza di progetto presentata prevede:

  • la realizzazione di un impianto idroelettrico che sfrutta le acque del torrente Valbona, affluente di destra del Pettorina;
  • la presa sul torrente Valbona si suddivide in due opere di presa sui subaffluenti Ru dei Agusiei e Ru de le Fontane, di cui la prima, a quota 1568,80 m s.m.m., adduce la portata derivata alla seconda presa, a quota 1568,17. Lo scarico viene realizzato a monte dell’abitato di Sottoguda;
  • il salto lordo è di 280 m, la portata massima derivabile è di 150 l/s, il diametro della condotta forzata è di 500 mm, la potenza massima è di 333 kW , la producibilità media annua è di 1.185.000 kWh e la superficie del bacino imbrifero è di 2,5 km2.

PRESO ATTO che il progetto è riconducibile fra gli interventi indicati nell’All. IV alla parte II del D.Lgs. 152/06;

CONSIDERATO che il progetto è stato sottoposto all’esame della Commissione Regionale V.I.A. nella seduta del 16/06/2016 durante la quale è stato nominato un Gruppo Istruttorio, incaricato dell’approfondimento del progetto;

CONSIDERATO che il gruppo istruttorio ha ritenuto opportuno organizzare un sopralluogo in data 05/07/2016, con la partecipazione degli enti e delle amministrazioni interessate;

PRESO ATTO che, entro il termine di cui all’art. 20 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., sono pervenute le seguenti osservazioni che sono state esaminate in sede di istruttoria:

  • Comune di Rocca Pietore, acquisite in data 05/07/2016 prot. n. 261585;

CONSIDERATO che ai sensi della DGR n. 2299/2014, l’approvazione della Valutazione Incidenza Ambientale dovrà essere effettuata dall’autorità competente all’approvazione del progetto, rimandando perciò alla stessa l’opportunità di prescrivere adeguate misure cautelative nell’ambito del proprio procedimento;

SENTITA la Commissione Regionale V.I.A., la quale, nella seduta del 27/07/2016, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

considerata la conformazione del Torrente Valbona, la natura dinamica erosiva-deposizionale del corpo idrico e la funzionalità fluviale nel tratto sotteso all’impianto in progetto, il Torrente Valbona ha mostrato elementi di criticità per fattori legati a fenomeni di franamento che hanno portato alla realizzazione di diverse opere trasversali e di sponda. Il delicato equilibrio ambientale che ne deriva anche dal punto di vista della sicurezza idraulica in relazione anche alle forti pendenze del tratto, richiede ulteriori approfondimenti;

considerato che a valle dell'impianto è presente il borgo di Sottoguda, frazione di Rocca Pietore, di comprovata valenza storico, testimoniale e culturale e la presenza lungo il torrente Pettorina dei Serrai di Sottoguda segnalati come zona di riserva naturale, siti rispetto ai quali risulta necessario un approfondimento dei potenziali impatti a seguito della realizzazione dell'impianto;

considerato che da verifica delle cartografie del PAI (Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del Piave) si descrive il tratto finale della condotta e della centrale in progetto come una “Zone di attenzione geologica” ed in corrispondenza delle opere di presa e della condotta di derivazione in progetto si descrive l'area a pericolosità media – P2 e a pericolosità elevata – P3;

visto che la documentazione presentata necessita di approfondimenti sotto diversi aspetti (analisi delle alternative progettuali, verifiche dei vincoli ed analisi degli strumenti di pianificazione urbanistica e di programmazione del territorio, approfondimento degli impatti potenziali e delle misure di mitigazione …);

considerato che il Torrente Valbona non è classificato e che il bacino imbrifero all’opera di presa è inferiore a 10 Kmq, si rendono necessari un approfondimento sullo stato qualitativo, idrologico e idromorfologico del corpo idrico;

considerato che il Torrente Valbona risulta caratterizzato nel suo tratto terminale, a valle della grande briglia selettiva, da un ampio conoide di deiezione ad elevata permeabilità (in cui i deflussi superficiali hanno la tendenza ad infiltrarsi riducendo le portate di scorrimento superficiale) appare necessario un approfondimento sull’adeguatezza del DMV proposto a garantire la continuità del corpo idrico in tutte le condizioni idrologiche e le portate rilasciate in tutto il tratto sotteso;

considerato che il sito proposto per la centrale di produzione può produrre possibili impatti acustici ed è necessario un ulteriore approfondimento di queste problematiche con verifica di un'eventuale diversa localizzazione (analisi di alternative);

considerato che il progetto deve essere approfondito dal punto di vista del “cumulo con altri progetti” in considerazione del fatto che il Torrente Valbona è un affluente di destra del Torrente Pettorina, su cui gravano anche altri impianti di derivazione, il Pettorina scorre ai piedi della Marmolada, nel bacino del Cordevole;

ha valutato che l’intervento possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, all’unanimità dei presenti, ha espresso parere favorevole all’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

CONSIDERATO che il verbale della seduta del 27/07/2016 è stato approvato seduta stante;

CONSIDERATO che la Direzione Commissioni Valutazioni - U.O. VIA, con nota prot. n. 320964 del 24/08/2016, ha comunicato al proponente, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., l’esito istruttorio di assoggettamento a VIA;

PRESO ATTO che il proponente ha esercitato le facoltà di cui al medesimo art. 10bis facendo pervenire le proprie osservazioni, acquisite con prot. n. 356040 del 21/09/2016;

PRESO ATTO che con nota prot. n. 361042 del 26/09/2016 gli uffici della U.O. VIA hanno comunicato alla società Hydromont di Chizzali Luca & C. s.n.c. la sospensione dell’istruttoria a seguito della decadenza della Commissione regionale VIA, ai sensi dell’art. 22 della L.R. 4/2016;

PRESO ATTO che con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 152 del 13 Dicembre 2016 è stato istituito il Comitato Tecnico regionale VIA, ai sensi dell’art. 7 comma 5 della L.R. n. 4/2016;

SENTITO il Comitato Tecnico regionale V.I.A., il quale, nella seduta del 08/03/2017, atteso che l’intervento per caratteristiche, tipologia ed entità dello stesso rientri fra le opere dell’Allegato IV alla Parte II del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., condiviso le valutazioni espresse dal Gruppo Istruttorio di seguito riportate:

  • il proponente ha esercitato le facoltà di cui al medesimo art. 10bis facendo pervenire controdeduzioni ed osservazioni che però, esaminate dal gruppo istruttorio, non superano i motivi per il quale era stato deciso l’assoggettamento alla procedura di VIA.

ha valutato che l’intervento possa comportare impatti significativi negativi sulle componenti ambientali e, pertanto, all’unanimità dei presenti, ha ritenuto di confermare il parere espresso nella seduta del 27/07/2016 e di esprimere parere favorevole all’assoggettamento del progetto alla procedura di VIA, di cui al Titolo III della Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per le seguenti motivazioni:

considerata la conformazione del Torrente Valbona, la natura dinamica erosiva-deposizionale del corpo idrico e la funzionalità fluviale nel tratto sotteso all’impianto in progetto, il Torrente Valbona ha mostrato elementi di criticità per fattori legati a fenomeni di franamento che hanno portato alla realizzazione di diverse opere trasversali e di sponda. Il delicato equilibrio ambientale che ne deriva anche dal punto di vista della sicurezza idraulica in relazione anche alle forti pendenze del tratto, richiede ulteriori approfondimenti;

considerato che a valle dell'impianto è presente il borgo di Sottoguda, frazione di Rocca Pietore, di comprovata valenza storico, testimoniale e culturale e la presenza lungo il torrente Pettorina dei Serrai di Sottoguda segnalati come zona di riserva naturale, siti rispetto ai quali risulta necessario un approfondimento dei potenziali impatti a seguito della realizzazione dell'impianto;

considerato che da verifica delle cartografie del PAI (Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino del Piave) si descrive il tratto finale della condotta e della centrale in progetto come una “Zone di attenzione geologica” ed in corrispondenza delle opere di presa e della condotta di derivazione in progetto si descrive l'area a pericolosità media – P2 e a pericolosità elevata – P3;

visto che la documentazione presentata necessita di approfondimenti sotto diversi aspetti (analisi delle alternative progettuali, verifiche dei vincoli ed analisi degli strumenti di pianificazione urbanistica e di programmazione del territorio, approfondimento degli impatti potenziali e delle misure di mitigazione …);

considerato che il Torrente Valbona non è classificato e che il bacino imbrifero all’opera di presa è inferiore a 10 Kmq, si rendono necessari un approfondimento sullo stato qualitativo, idrologico e idromorfologico del corpo idrico;

considerato che il Torrente Valbona risulta caratterizzato nel suo tratto terminale, a valle della grande briglia selettiva, da un ampio conoide di deiezione ad elevata permeabilità (in cui i deflussi superficiali hanno la tendenza ad infiltrarsi riducendo le portate di scorrimento superficiale) appare necessario un approfondimento sull’adeguatezza del DMV proposto a garantire la continuità del corpo idrico in tutte le condizioni idrologiche e le portate rilasciate in tutto il tratto sotteso;

considerato che il sito proposto per la centrale di produzione può produrre possibili impatti acustici ed è necessario un ulteriore approfondimento di queste problematiche con verifica di un'eventuale diversa localizzazione (analisi di alternative);

considerato che il progetto deve essere approfondito dal punto di vista del “cumulo con altri progetti” in considerazione del fatto che il Torrente Valbona è un affluente di destra del Torrente Pettorina, su cui gravano anche altri impianti di derivazione, il Pettorina scorre ai piedi della Marmolada, nel bacino del Cordevole;

CONSIDERATO che, nella seduta del Comitato Tecnico regionale VIA del 22/03/2017 è stato approvato il verbale della seduta del 08/03/2017;

decreta

  1. Le premesse formano parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di prendere atto del parere espresso dal Comitato Tecnico regionale VIA nella seduta del 08/03/2017 in merito al progetto, così come descritto nella documentazione allegata alla predetta istanza di verifica, e di assoggettarlo alla procedura di V.I.A. di cui al Titolo III della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.
  3. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.
  4. Di trasmettere il presente provvedimento alla società Hydromont di Chizzali Luca & C. s.n.c. (P.IVA./C.F 00957950256) con sede legale in Rocca Pietore Via Capoluogo n. 76 CAP 32020, – Pec: hydromontsnc@pec.certposta.it e di comunicare l’avvenuta adozione dello stesso alla Provincia di Belluno, al Comune di Rocca Pietore, alla Direzione Generale ARPAV, al Dipartimento Provinciale Arpav di Belluno, al Direttore della Direzione Difesa del Suolo, al Direttore della U.O. Genio Civile di Belluno, al Direttore della U.O. Forestale Est, al Direttore della Direzione Operativa;
  5. Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Masia

Torna indietro