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Bur n. 40 del 24 aprile 2017


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO E CULTURA n. 15 del 10 aprile 2017

Autorizzazione all'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia a conferire gli incarichi annuali al personale dipendente per l'anno 2017. (DD.G.R. n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014, n. 233/2015, n. 1862/2015 e n. 1944/2016).

Note per la trasparenza

L’ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia è autorizzato a conferire gli incarichi di posizione organizzativa, di responsabilità di ufficio e di particolare responsabilità al personale dipendente, per l’anno 2017, con un costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo di € 74.875,00, comprensivo della retribuzione di posizione e di risultato.

Il Direttore

VISTA la DGR n. 1841 dell’08/11/2011 ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011, art. 10 Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. Avvio dell’attività ricognitiva”, che ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell’attività ricognitiva di cui all’art. 10 della L.R. n. 7/2011, tra cui gli ESU-Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario (in breve ESU), nei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:

  1. modifiche in aumento di dotazioni organiche;
  2. assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
  3. individuazione e assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
  4. assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico;

VISTA la DGR n. 769 del 02/05/2012, che ha prorogato fino al 31/12/2012 l’efficacia delle direttive poste dalla citata DGR n. 1841/2011;

VISTA la DGR n. 2563 dell’11/12/2012, che ha stabilito di:

  1. prorogare, fino all’emanazione della disciplina organica di riordino degli enti strumentali stessi e, comunque, non oltre sei mesi a far data dall’11/12/2012, le disposizioni contenute nella citata DGR n. 769/2012 e in particolare:
    1. ammettere esclusivamente assunzioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
    2. per gli incarichi apicali in scadenza in via transitoria conferire incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente;
    3. nel caso in cui gli enti regionali disattendano le disposizioni della presente deliberazione, la Giunta regionale attiverà i poteri conferiti dall’art. 10 della L.R. n. 53/1993 in merito al controllo repressivo sugli organi;
  2. programmare, per l’annualità 2013, da parte degli enti strumentali in questione, una riduzione della spesa per il personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla Regione del Veneto;

VISTE le DD.G.R. n. 907 del 18/06/2013, n. 2591 del 30/12/2013, n. 2341 del 16/12/2014, n. 233 del 03/03/2015 e n. 1862 del 23/12/2015 che hanno confermato e prorogato le disposizioni di cui alla DGR n. 2563/2012 fino al 31/12/2016;

VISTA la DGR n. 1944 del 06/12/2016 che ha confermato e prorogato fino al 31/12/2017 le disposizioni contenute nelle DD.G.R. n. 1862/2015 e n. 233/2015 introducendo, in particolare, la seguente modifica alle prescrizioni di cui alla lettera a), punto 1, della DGR n. 2563/2012 più volte prorogata: “sono ammesse esclusivamente assunzioni, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente, prioritariamente tramite mobilità tra Enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale ed in subordine tramite mobilità ordinaria con altri comparti pubblici ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165”;

VISTE le note dell’ESU di Venezia prot. n. 0002971 del 29/12/2016 e prot. n. 0000570 del 21/03/2017, con cui è stata formulata la richiesta di autorizzazione a conferire i seguenti incarichi annuali dal 01/01/2017 al 31/12/2017 per il costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo di € 74.875,00:

  • n. 3 posizioni organizzative (ex art. 8 del CCNL comparto Regioni ed autonomie locali del 31/03/1999), per il costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo di € 46.875,00, comprensivo della retribuzione di posizione (€ 12.500,00 x 3 = € 37.500,00) e di risultato (€ 3.125,00 x 3 = 9.375,00);
  • n. 4 responsabili di ufficio (ex art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL comparto Regioni ed autonomie locali del 01/04/1999) per il costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo di € 10.000,00 (€ 2.500,00 x 4 = € 10.000,00);
  • n. 9 posizioni di particolare responsabilità (ex art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL comparto Regioni ed autonomie locali del 01/04/1999) per il costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo di € 18.000,00 con un aumento da n. 8 a n. 9 del numero delle posizioni rispetto al 2016 ed elevandone il relativo costo da € 16.000,00 nel 2016 a € 18.000,00 nel 2017;

RILEVATO che l’ESU di Venezia, ha dichiarato che: “La struttura organizzativa è articolata in funzione del miglioramento della funzionalità degli uffici, mirando all’accrescimento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse, in particolare, attraverso il riconoscimento delle professionalità e delle qualità delle prestazioni lavorative del personale in essa operante secondo i diversi livelli di responsabilità. Anche per l’anno 2017 l’Amministrazione intende garantire il modello organizzativo adottato a garanzia delle finalità sopradescritte e pertanto chiede l’autorizzazione al conferimento degli incarichi annuali distinti in incarichi di posizione organizzativa ai sensi dell’art. 8 del CCNL Regioni Autonomie Locali 31/03/1999 e in incarichi di posizione di particolare responsabilità ex art. 17, comma 2, lettera f) del CCNL Regioni ed Autonomie Locali 01/04/1999.”;

RILEVATO     che l’Ente ha inoltre dichiarato che: “Relativamente al valore degli incarichi di posizione organizzativa si precisa che il livello attribuito, collocato quasi al limite massimo dei parametri fissati dall’art. 10, comma 2, del CCNL 31/03/2009, è dovuto dal posizionamento al livello maggiore degli incarichi suddetti nei parametri di:

  • responsabilità assunta (rischio di responsabilità del ruolo e frequenza di esposizione a conseguenze amministrativo contabili, civili e penali),
  • autonomia decisionale nell’ambito dell’incarico attribuito,
  • complessità del processo decisionale, disomogeneità e molteplicità delle competenze, nonché elevata variabilità delle normative di settore,
  • professionalità specifica correlata alla posizione.

Per quanto concerne il conferimento degli incarichi annuali al personale del comparto ai sensi dell’art. 17, comma 2, lettera f) del CCNL Regioni ed Autonomie locali del 01/04/1999, si specifica che nell’ambito dei vari uffici presenti sono state individuate le seguenti posizioni:

  • n. 4 incarichi di responsabilità di ufficio del valore lordo annuo di € 2.500,00 per un costo complessivo onnicomprensivo di € 10.000,00;
  • n. 9 incarichi di particolare responsabilità per lo svolgimento di attività specialistiche o particolarmente complesse, ivi comprese la responsabilità del procedimento e/o istruttoria e sostituzione del capo ufficio del valore lordo annuo di € 2.000,00, per un costo complessivo di € 18.000,00.”;

VISTO che l’ESU ha inoltre precisato di rispettare “le disposizioni vigenti in tema di contenimento delle spese di personale degli enti sottoposti al patto di stabilità, in particolare, dell’art. 1, comma 557, L. n. 296/2006 (L. finanziaria 2007) come riscritto dall’art. 14, comma 7, L. n. 122/2010 e integrato dall’art. 3, comma 5-bis, della L. n. 114/2014.”;

VISTO il parere prot. n. 90672 del 06/03/2017 con cui la Direzione Organizzazione e Personale, con riferimento alla richiesta di autorizzazione presentata dall’ESU di Venezia, ha dichiarato di prendere atto “a condizione che il fondo per il trattamento accessorio per il personale non dirigente abbia sufficiente disponibilità e rispetti i vincoli previsti dalla vigente normativa.”;

RILEVATO che l’ESU di Venezia con la nota prot. n. 0002971 del 29/12/2016 ha specificato che: “la predetta richiesta non comporta un aumento di spesa per il personale, ai sensi della DGR n. 1944/2016, in quanto le risorse necessarie al finanziamento della predetta organizzazione aziendale sono poste a carico della parte avente carattere di certezza e stabilità del fondo per il trattamento accessorio del personale non dirigente, costituito con cadenza annuale ai sensi dell’art. 15 del CCNL 01/04/1999.”;

PRESO ATTO che l’Ente ha inoltre precisato, con riferimento agli incarichi di posizione organizzativa, che: “si tratta di nuovi conferimenti di incarichi che si intende attribuire per il 2017, avendo esperito a tal fine le procedure selettive secondo le modalità e i criteri di cui al Regolamento “Area Posizioni Organizzative”, approvato con decreto del Direttore n. 135 del 13/05/2009. Trattandosi di conferimento annuale, viene garantito il rispetto del limite temporale massimo quinquennale della durata degli incarichi stessi, ai sensi del Contratto collettivo nazionale vigente.”;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di rilasciare all’ESU di Venezia l’autorizzazione a conferire gli incarichi annuali al personale dipendente, come descritti in premessa, dal 01/01/2017 al 31/12/2017, per il costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo di € 74.875,00;

RITENUTO opportuno subordinare tale autorizzazione - prevista dalla DGR n. 1841/2011 esclusivamente al fine di perseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di riordino e miglioramento della funzionalità degli enti strumentali regionali - alla condizione che l’ESU rispetti quanto disposto dalla succitata DGR n. 1944/2016;

VISTA la L.R. 18/12/1993, n. 53;

VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8;

VISTI l’art. 8 e l’art. 9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali - personale non dirigente - del 31/03/1999;

VISTO l’art. 17 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali - personale non dirigente - del 01/04/1999;

VISTO l’art. 1, commi 557 e 557-quater, della L. 27/12/2006, n. 296;

VISTE le DD.G.R. n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014, n. 233/2015, n. 1862/2015 e n. 1944/2016;

VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 534540 del 15/11/2011;

VISTA la nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 26257 del 18/01/2012;

VISTA la nota della Direzione Enti locali e strumentali prot. n. 397860 del 17/10/2016;

VISTE le note dell’ESU di Venezia prot. n. prot. n. 0002971 del 29/12/2016 e prot. n. 0000570 del 21/03/2017;

VISTA la nota della Direzione Organizzazione e Personale prot. n. 90672 del 06/03/2017;

VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54 come modificata dalla L.R. 17/05/2016, n. 14;

VISTA la nota della Direzione Formazione e Istruzione prot. n. 141118 del 07/04/2017 di trasmissione della proposta del presente decreto;

decreta

  1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
     
  2. di autorizzare l’ESU di Venezia a conferire i seguenti incarichi annuali al personale dipendente, dal 01/01/2017 al 31/12/2017, per il costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo di € 74.875,00:
  • n. 3 posizioni organizzative (ex art. 8 del CCNL comparto Regioni ed autonomie locali del 31/03/1999) per il costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo di € 46.875,00, comprensivo della retribuzione di posizione (€ 12.500,00 x 3 = € 37.500,00) e di risultato (€ 3.125,00 x 3 = 9.375,00);
  • n. 4 responsabili di ufficio (ex art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL comparto Regioni ed autonomie locali del 01/04/1999) per il costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo di € 10.000,00 (€ 2.500,00 x 4 = € 10.000,00);
  • n. 9 posizioni di particolare responsabilità (ex art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL comparto Regioni ed autonomie locali del 01/04/1999) per il costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo di € 18.000,00;
  1. di subordinare l’autorizzazione di cui al precedente punto n. 2 alla condizione che l’ESU di Venezia rispetti quanto disposto dalla DGR n. 1944/2016;
     
  2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  3. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto;
     
  4. di incaricare l’ESU di Venezia di trasmettere alla Direzione Formazione e Istruzione il provvedimento oggetto di autorizzazione;
     
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni;
     
  6. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Santo Romano

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