Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 38 del 18 aprile 2017


Materia: Trasporti e viabilità

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 75 del 04 aprile 2017

Rilascio di concessione per l'occupazione di n. 1 spazio acqueo per infissione di n. 2 pali lungo la sponda sinistra del Canale Idrovia, nel Comune di Mira (VE), località Dogaletto nell'area catastalmente censita al N.C.T. Fg. 48, mapp. 204. Dimensioni: ml. 10,00 x ml. 3,00. Richiedente: COSMA RICCARDO (codice IPID160028).

Note per la trasparenza

Provvedimento di rilascio nuova concessione a seguito istanza di parte presentata dal Signore Cosma Riccardo.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
- parere in data 15/11/2016 della Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto;
- parere in data 03/11/2016 del Comune di Mira;
- parere in data 04/11/2016 di Sistemi Territoriali S.p.A.

Il Direttore

VISTA l’istanza prot. reg. nr. 318474 del 22/08/2016 con la quale il Signor Cosma Riccardo (omissis) ha chiesto all’Ispettorato di Porto di Venezia il rilascio di una concessione demaniale per l’occupazione di n. 1 spazio acqueo di ml. 10,00 x ml. 3,00 in Comune di Mira, canale Idrovia, per uso privato da diporto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 16 della D.G.R.V. n. 1791/2012, l’istanza è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Mira (VE) per venti giorni consecutivi e che non sono pervenute osservazioni scritte da parte di interessati o domande di concessioni concorrenti;

VISTO il parere idraulico favorevole espresso dalla Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto con scheda tecnica idraulica istruttoria in data 15.11.2016 trasmessa con nota prot. n. 475250 del 05.12.2016;

VISTO il parere favorevole del Dirigente del Settore Gestione del Territorio del Comune di Mira (VE) prot. nr. 50611 del 03/11/2016;

VISTO il parere favorevole del Responsabile degli Uffici Navigazione Interna - Sistemi Territoriali S.p.A. - prot. nr. 20670 del 04/11/2016;

CONSIDERATO che il Signore Cosma Riccardo a garanzia dell’osservanza degli obblighi assunti con l’atto di concessione ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

CONSIDERATO che in data 30/03/2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui il Concessionario dovrà attenersi;

VISTO il R.D. 25.07.1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24.12.1993 n. 537, art. 10, comma 2 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. 13.04.2001, n. 11;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012;

VISTA la D.G.R.V. n. 2003 del 04.11.2013;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 14 del 26 luglio 2016;

decreta

1) Nei limiti delle disponibilità dell’Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rilascio al Signore Cosma Riccardo (omissis) della concessione demaniale per l’occupazione di n. 1 spazio acqueo di ml. 10,00 x ml. 3,00 in Comune di Mira (VE), canale Idrovia, per uso privato da diporto secondo le modalità stabilite nel Disciplinare n. 294 di Repertorio Ispettorato di Porto Venezia del 30/03/2017 che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

2) la concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dalla data del presente Decreto.

Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al Concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l’obbligo al Concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l’Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l’interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell’argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall’obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il Concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta;

3) l’importo del canone annuo relativo alla concessione di cui al presente decreto è previsto dall’art. 7 del Disciplinare Rep. Ispettorato di Porto di Venezia n. 294 del 30/03/2017 e sarà attribuito in conto entrata per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il Concessionario si impegna all’accettazione dell’aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell’Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata;

4) in caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell’uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il Concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale;

5) tutte le spese, comprese quelle eventuali di registrazione, sono a totale carico del Concessionario;

6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

7) di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Luigi Zanin

Torna indietro