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Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO E CULTURA n. 12 del 15 marzo 2017
Autorizzazione all'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona a rinnovare per l'anno 2017 l'assegnazione degli incarichi di posizione organizzativa al personale. (DD.G.R. n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014, n. 233/2015, n. 1862/2015 e n. 1944/2016).
L’ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Verona è autorizzato a rinnovare per l’anno 2017 l’assegnazione degli incarichi di posizione organizzativa al personale, per un costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo di € 28.808,31 comprensivo della retribuzione di posizione e di risultato.
Il Direttore
VISTA la DGR n. 1841 dell’08/11/2011 ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011, art. 10 Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. Avvio dell’attività ricognitiva”, che ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell’attività ricognitiva di cui all’art. 10 della L.R. n. 7/2011, tra cui gli ESU-Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario (in breve ESU), nei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:
VISTA la DGR n. 769 del 02/05/2012, che ha prorogato fino al 31/12/2012 l’efficacia delle direttive poste dalla citata DGR n. 1841/2011;
VISTA la DGR n. 2563 dell’11/12/2012, che ha stabilito di:
VISTE le DD.G.R. n. 907 del 18/06/2013, n. 2591 del 30/12/2013, n. 2341 del 16/12/2014, n. 233 del 03/03/2015 e n. 1862 del 23/12/2015 che hanno confermato e prorogato le disposizioni di cui alla DGR n. 2563/2012 fino al 31/12/2016;
VISTA la DGR n. 1944 del 06/12/2016 che ha confermato e prorogato fino al 31/12/2017 le disposizioni contenute nelle DD.G.R. n. 1862/2015 e n. 233/2015 introducendo, in particolare, la seguente modifica alle prescrizioni di cui alla lettera a), punto 1, della DGR n. 2563/2012 più volte prorogata: “sono ammesse esclusivamente assunzioni, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente, prioritariamente tramite mobilità tra Enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale ed in subordine tramite mobilità ordinaria con altri comparti pubblici ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165”;
VISTE le note dell’ESU di Verona prot. n. 0002860 del 15/12/2016 e prot. n. 0000031 del 10/01/2017, con cui è stata formulata la richiesta di autorizzazione a rinnovare l’assegnazione di n. 3 posizioni organizzative (ex art. 8 del CCNL comparto Regioni ed autonomie locali del 31/03/1999) dal 01/01/2017 al 31/12/2017 per un costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo di € 28.808,31, comprensivo della retribuzione di risultato; la retribuzione di posizione prevista è pari a € 7.682,22 e la retribuzione di risultato può raggiungere fino al 25% della retribuzione di posizione, ovvero fino a € 1.920,55, in base ai risultati raggiunti, per complessivi € 9.602,77 (€ 7.682,22 + € 1.920,55 = € 9.602,77)”;
RILEVATO che l’ESU di Verona, ha dichiarato che: “le tre Posizioni Organizzative aziendali, individuate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’ESU n. 5 del 26/02/2008 e confermate con le modifiche della struttura organizzativa con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 16/09/2009 e n. 17 del 27/06/2013, terminano il 31/12/2016 ed il provvedimento per il loro rinnovo, con decorrenza dal 01/01/2017, conferma il trattamento economico stabilito nei provvedimenti richiamati e non comporta aumenti di spesa. Si attesta che l’ESU di Verona rispetta le norme vigenti in materia di spesa per il personale ed in particolare i vincoli previsti dai commi 557 e 557 – quater dell’art. 1 della L. 27/12/2006, n. 296 e s.m.i. personale”;
VISTA la nota integrativa al Bilancio 2017–2019, allegato B al Decreto del Commissario straordinario n. 20 del 29/12/2016, ove l’ESU attesta che la spesa complessiva per il personale rientra nei limiti di quanto disposto dall’art. 1, commi 557 e 557 quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) e successive modifiche e integrazioni;
RILEVATO che l’Ente ha dichiarato che “con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 27/06/2013,…nel quadro della dotazione organica vigente e dei profili professionali definiti con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 26/02/2008, si è provveduto a rideterminare la struttura organizzativa e le posizioni di lavoro dell’Azienda; nello stesso provvedimento sono state confermate le posizioni organizzative aziendali approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 16/09/2009 con la quale, nell’allegato E) “Ordinamento area delle posizioni organizzative”, sono stati stabiliti i criteri generali per l’individuazione dei dipendenti di categoria D da inserire in questa area”;
PRESO ATTO che l’Ente ha inoltre manifestato che:
VISTO il parere prot. n. 528192 del 29/12/2016 con cui la Direzione Organizzazione e Personale ha osservato che: “se il rinnovo si sostanzia in una proroga degli incarichi, si ricorda l’obbligo di rispettare il limite dei 5 anni come durata massima prevista dall’art. 9 del CCNL del 31/03/1999; qualora, invece, sia stato superato tale limite di durata massima, dovranno essere rispettati i criteri predeterminati dall’ente, secondo quanto previsto dall’art. 9, del citato CCNL, per il conferimento degli incarichi medesimi”;
RILEVATO che con la successiva nota prot. n. 000031 del 10/01/2017 l’ESU di Verona ha dichiarato che: “al fine di consentire la prevista attività ricognitiva della gestione degli enti strumentali, ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale n. 1944 del 06/12/2016…si precisa quanto segue:
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di rilasciare all’ESU di Verona l’autorizzazione a rinnovare l’assegnazione degli incarichi di posizione organizzativa ai responsabili delle aree: Affari Generali, LLPP e Patrimonio, Risorse Umane, Risorse Finanziarie - Anno 2017 - per un costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo di € 28.808,31 comprensivo della retribuzione di posizione e di risultato;
RITENUTO opportuno subordinare tale autorizzazione - prevista dalla DGR n. 1841/2011 esclusivamente al fine di perseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di riordino e miglioramento della funzionalità degli enti strumentali regionali - alla condizione che l’ESU rispetti quanto disposto dalla succitata DGR n. 1944/2016;
VISTA la L.R. 18/12/1993, n. 53;
VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8;
VISTI l’art. 8 e l’art. 9 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali - personale non dirigente - del 31/03/1999;
VISTO l’art. 1, commi 557 e 557-quater, della L. 27/12/2006, n. 296;
VISTE le DD.G.R. n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014, n. 233/2015, n. 1862/2015 e n. 1944/2016;
VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 534540 del 15/11/2011;
VISTA la nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 26257 del 18/01/2012;
VISTA la nota della Direzione Enti locali e strumentali prot. n. 397860 del 17/10/2016;
VISTE le note dell’ESU di Verona prot. n. 0002860 del 15/12/2016 e prot. n. 0000031 del 10/01/2017;
VISTA la nota della Direzione Organizzazione e Personale prot. n. 528192 del 29/12/2016;
VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54 come modificata dalla L.R. 17/05/2016, n. 14;
VISTA la nota della Direzione Formazione e Istruzione prot. n. 103731 del 14/03/2017 di trasmissione della proposta del presente decreto;
decreta
Santo Romano
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