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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 23 del 16 febbraio 2017
Rinnovo autorizzazione all'esercizio per alcuni dei Servizi residenziali per tossicodipendenti della Comunità di Venezia s.c.s. (L.R. 22/2002).
Il presente atto rilascia il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi della legge regionale n. 22/2002 per alcuni dei servizi residenziali per tossicodipendenti della Comunità di Venezia s.c.s.
Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di autorizzazione all'esercizio del 18/11/2016 pervenuta in Regione in data 22/11/2016 - prot. n. 452468
Il Direttore
Premesso
Che la Regione Veneto con la legge regionale n. 22/2002, ha disciplinato l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando il rilascio di dette autorizzazioni al preventivo accertamento e alla verifica dei requisiti minimi e di qualità previsti dalla legge stessa;
Che il Presidente della Comunità di Venezia s.c.s, ha inviato domanda di rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio con nota del 28/01/2014 con allegata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 del DPR 445/2000( allegato b alla DGR 1667/2011 per i seguenti servizi : Villa Renata via Orsera, 4 Lido di Venezia; Casa del Sole via della Droma 59, Alberoni Lido; Area Saffa Cannaregio 98, Venezia; Calle Racchetta Cannaregio 3774 Venezia;
Preso atto
Che per i Servizi Residenziale per tossicodipendenti sopra elencati ai sensi della L.R. n. 22/2002, allegato B della DGR 1667 del 18/10/2011 è stata richiesta l’ autorizzazione all’esercizio per una capacità ricettiva totale di 39 posti;
Che con nota del 28/01/2014, acquisita agli atti dalla Regione del Veneto in data 22/11/2016 – prot. n. 452468, il Presidente ha chiesto il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio secondo le procedure indicate nella DGR n. 1667/2011, confermando il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. n. 22/2002 e dalla DGR n. 84/2007 per il genere di attività svolta presso i Servizi elencati;
Che dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, presentata dal Presidente della Comunità di Venezia , risulta che tutti i requisiti minimi generali e specifici, non hanno subito modifiche o variazione nel corso della durata dell’autorizzazione precedente;
decreta
Antonella Pinzauti
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