Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 32 del 28 marzo 2017


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 21 del 09 febbraio 2017

Aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, art. 4 L.R. 30.08.1993 n. 40 relativamente a cancellazioni e non ammissioni e del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, art. 43 L.R. 27/2001, limitatamente a nuove iscrizioni.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, relativamente alla cancellazione e alla non ammissione delle organizzazioni prive dei requisiti e del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, limitatamente a nuove iscrizioni.

Il Direttore

  • preso atto che con Legge regionale 30.08.1993 n. 40, è stata data attuazione nella Regione Veneto alla disciplina della Legge quadro sul Volontariato 11.08.1991 n. 266;
  • rilevato che ai sensi dell’art. 4 della citata L. R. 40/93 hanno diritto ad essere iscritte nel Registro Regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti previsti dall’art. 3 della L. 11.08.1991 n. 266;
  • preso atto che la citata normativa nazionale e regionale:
    • considera attività di volontariato quella svolta per soli fini di solidarietà e verso terzi con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti, prestata in modo diretto, spontaneo e gratuito da volontari mediante prestazioni personali a favore di altri soggetti ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità (art. 2 L.R. 40/1993);
    • dispone che:
      • l'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e che al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse;
      • la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;
    • prevede:
      • la cancellazione automatica dal Registro dei soggetti che non richiedono la conferma dell’iscrizione ogni tre anni (art. 4 comma 5 LR 40/1993);
      • le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (art. 8 comma 2 L. 266/1991);
      • le organizzazioni che svolgono attività diverse da quelle commerciali e produttive marginali di cui al D.M. 1995 perdono la qualifica di onlus di diritto (art. 30 L. 2/2009);
  • tenuto conto che con DGR del 29.12.2009 n. 4314 sono stati ridefiniti i criteri di iscrivibilità e le modalità per la gestione del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
  • ricordati alcuni dei requisiti previsti dalla citata deliberazione ovvero che le organizzazioni di volontariato devono:
    • essere costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi,
    • avvalersi in maniera determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti;
    • essere dotate di autonomia sotto il profilo giuridico, gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo processuale …;
    • svolgere attività concreta di solidarietà sul territorio regionale;
  • ricordato che:
    • la citata DGR n. 4314/2009 prevede altresì la non iscrivibilità al Registro delle ONG che svolgono attività di cooperazione internazionale allo sviluppo e quelle organizzazioni che svolgono esclusivamente attività di raccolta fondi o la cui attività di volontariato non risulta concretamente svolta nel territorio regionale;
    • la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 59/E del 31.10.2007 specifica che le articolazioni periferiche di organizzazioni che operano nel territorio nazionale devono iscriversi autonomamente e possono usufruire del regime agevolato riservato alle Onlus esclusivamente nel caso in cui presentano autonoma soggettività tributaria;
    • gli elementi per determinare un soggetto come autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici sono una propria disciplina organizzativa, un proprio patrimonio e codice fiscale e un bilancio distinto da quello nazionale;
    • in caso di preponderanza dell’attività di promozione sociale rispetto a quella di solidarietà le associazioni che non optano per l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale non saranno confermate o iscritte al Registro del volontariato;
    • preso atto che con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l’art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all’aggiornamento del Registro;
    • con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
    • con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
    • dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento del Registro regionale del volontariato hanno determinato:
      • la cancellazione di 30 organizzazioni, individuate nell’Allegato A, per le motivazioni specificate a fianco di ognuna;
      • la non ammissione di n. 10 organizzazioni, individuate nell’Allegato B, per le motivazioni specificate a fianco di ognuna;
    • l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale delle seguenti organizzazioni, a seguito del diniego di iscrizione al Registro del volontariato, formulato ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990, e la contestuale non ammissione al Registro regionale del volontariato (Allegato B):
      • Associazione “Co-meta” C.F. 92218870282, con sede a Selvazzano Dentro, PD, codice di classificazione PS/PD0442 come da apposita richiesta agli atti pervenuta in data 24.01.2017, (nota Prot. n. 356532 del 22.09.2016);
      • Associazione Giovani Diabetici Rovigo A.G.D., C.F. 93034410295, con sede a Rovigo, codice di classificazione PS/RO0071, come da apposita richiesta agli atti, pervenuta in data 28.10.2016;
  • vista la Legge-quadro sul Volontariato dell’11.08.1991 n. 266;
  • vista la L. 383/2000;
  • visto il D.M. 1995;
  • visto il D.Lgs. 460/97;
  • vista la L.R. 30.08.1993 n. 40;
  • vista la L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74;
  • vista la LR 27/2001 art. 43;
  • viste la L.R. 22/2002 e L.R. 26/2012;
  • visto l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
  • vista la DGR del 29.12.2009 n. 4314;
  • attestata la regolarità dell’istruttoria, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente provvedimento;
  2. la cancellazione dal Registro regionale del volontariato di n. 30 Organizzazioni, individuate nell’Allegato A, per le motivazioni specificate a fianco di ognuna;
  3. la non ammissione al Registro regionale del volontariato di n. 10 Organizzazioni, individuate nell’Allegato B, per le motivazioni specificate a fianco di ognuna;
  4. l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale e la contestuale non ammissione al Registro del volontariato delle Associazioni “Co-meta”, C.F. 92218870282, con sede a Selvazzano Dentro, codice di classificazione PS/PD0442 e Giovani Diabetici Rovigo A.G.D., C.F. 93034410295, con sede a Rovigo, codice di classificazione PS/RO0071;
  5. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
  6. il presente decreto viene notificato a tutti i soggetti interessati e pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Antonella Pinzauti

(seguono allegati)

21_Allegato_A_DDR_21_09-02-2017_341375.pdf
21_Allegato_B_DDR_21_09-02-2017_341375.pdf

Torna indietro