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Bur n. 32 del 28 marzo 2017


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI n. 10 del 30 gennaio 2017

Aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, art. 4 L.R. 30.08.1993 n. 40.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si procede all’aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato relativamente alle nuove iscrizioni, al rinnovo triennale di associazioni già iscritte, alla cancellazione e non ammissione delle organizzazioni prive dei requisiti.

Il Direttore

  • preso atto che con Legge regionale 30.08.1993 n. 40, è stata data attuazione nella Regione Veneto alla disciplina della Legge quadro sul Volontariato 11.08.1991 n. 266;
  • rilevato che ai sensi dell’art. 4 della citata L. R. 40/93 hanno diritto ad essere iscritte nel Registro Regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti previsti dall’art. 3 della L. 11.08.1991 n. 266;
  • preso atto che la citata normativa nazionale e regionale:
    • considera attività di volontariato quella svolta per soli fini di solidarietà e verso terzi con l'esclusione di ogni scopo di lucro e di remunerazione, anche indiretti, prestata in modo diretto, spontaneo e gratuito da volontari mediante prestazioni personali a favore di altri soggetti ovvero di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità (art. 2 L.R. 40/1993);
    • dispone che:
      • l'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e che al volontario possono essere soltanto rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse;
      • la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte
      • stabilisce che le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare l’attività da esse svolta e non per l’esercizio di attività di solidarietà (art. 3 L.R. 40/1993);
    • prevede:
      • la cancellazione automatica dal Registro dei soggetti che non richiedono la conferma dell’iscrizione ogni tre anni (art. 4 comma 5 LR 40/1993);
      • le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni, né prestazioni di servizi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (art. 8 comma 2 L. 266/1991);
      • i proventi derivanti da attività commerciali e produttive marginali non costituiscono redditi imponibili ai fini dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG ora IRES) e dell’imposta locale sui redditi (ILOR ora IRAP), qualora sia documentato il loro totale impiego per i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato (art. 8 comma 4 L. 266/1991);
      • le organizzazioni che svolgono attività diverse da quelle commerciali e produttive marginali di cui al D.M. 1995 perdono la qualifica di onlus di diritto (art. 30 L. 2/2009);
  • ricordato che il Decreto Legislativo 460/97 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” prevede il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e l’obbligo di reinvestire eventuali utili nella realizzazione delle attività istituzionali;
  • tenuto conto che con DGR del 29.12.2009 n. 4314 sono stati ridefiniti i criteri di iscrivibilità e le modalità per la gestione del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
  • ricordati alcuni dei requisiti previsti dalla citata deliberazione ovvero che le organizzazioni di volontariato devono:
    • essere costituite ed operanti nel territorio regionale da almeno sei mesi,
    • avvalersi in maniera determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti;
    • essere dotate di autonomia sotto il profilo giuridico, gestionale, patrimoniale, contabile, organizzativo processuale …;
    • svolgere attività concreta di solidarietà sul territorio regionale;
  • dato atto che la citata Deliberazione prevede altresì che:
    • al Registro regionale possano essere iscritti anche organismi di coordinamento e collegamento, quale sia la denominazione assunta, a condizione che raggruppino almeno quattro aderenti,
    • tali soggetti siano composti da organizzazioni di volontariato iscritte (la maggioranza) e organizzazioni di volontariato “iscrivibili” (che possiedono quindi i requisiti per l’iscrivibilità al registro del volontariato ma non hanno optato per tale facoltà);
  • ricordato che:
    • in caso di preponderanza dell’attività di promozione sociale rispetto a quella di solidarietà le associazioni che non optano per l’iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale non saranno confermate al Registro del volontariato;
    • le associazioni di volontariato inserite nel sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza, autorizzate ed accreditate ai sensi delle LR nn. 22/2002 e 26/2012 e della DGR 179/2014 devono operare nel rispetto dei limiti previsti dalla LR 40/1993 art. 3, relativamente al personale retribuito, come pronunciato nella Sentenza n. 1102 del 31.07.2014 del TAR Veneto;
  • preso atto che con L. R. 05.02.1996 n. 6, art. 42 e che con L. R. 30.01.1997 n. 6, art. 74, è stato parzialmente modificato l’art. 4 della L. R. 40/93 affidando direttamente al Dirigente della Direzione Regionale per i Servizi Sociali la competenza all’aggiornamento del Registro;
  • con DGR n. 803 del 27.05.2016 è stata istituita la nuova struttura organizzativa regionale, prevista dall'art. 9 della legge n. 54/2012 novellata e individuate le Unità Organizzative in cui si articolano le Direzioni;
  • con DGR n. 1084 del 29.06.2016, in attuazione delle Leggi regionali 54/2012 e 14/2016 la competenza in materia dei Registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale è stata affidata al Direttore della Direzione Servizi Sociali;
  • dato atto che gli esiti istruttori concernenti l’aggiornamento del Registro regionale del volontariato hanno determinato:
    • la reiscrizione di n. 2 associazioni ovvero di A.c.a.t. Cadore, C.F. 92001860250 e Gruppo Volontari Antincendi Boschivi, C.F. 91002310281, Allegato A;
    • la reiscrizione dell’Associazione Gruppo Città senza barriere, C.F. 93011440299, condizionata alla trasmissione annuale della relazione delle attività concretamente svolte e del bilancio consuntivo e ad alcune modifiche statutarie da effettuarsi entro un anno dalla data del presente provvedimento (Allegato A);
    • l’iscrizione di n. 12 organizzazioni evidenziate nell’Allegato A, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni meglio descritte nel citato allegato;
    • la conferma dell’iscrizione di n. 105 associazioni, già iscritte, di cui all’Allegato B, alcune delle quali devono adempiere alle prescrizioni nei modi e nei tempi indicati nel citato allegato;
    • la conferma dell’iscrizione delle Associazioni Volontari Soccorso Cavallino, C.F. 94001040271 e P.A.V. Croce Bianca Verona, C.F. 80055180238, condizionatamente all’adozione di un modello organizzativo e gestionale del “servizio trasporto” nel rispetto della normativa in materia di volontariato, da completarsi entro due anni dalla precedente data di scadenza di ognuna;
    • la conferma dell’iscrizione dell’Associazione Casa del Girasole Onlus, C.F. 93005680272, condizionatamente alla trasmissione annuale della relazione sulle attività svolte e del bilancio consuntivo, al fine di monitorare il completamente del passaggio dei servizi alla Fondazione I Girasoli;
    • la cancellazione dal Registro del volontariato di n. 5 associazioni, Allegato C, poiché:
      • n. 3 Associazioni hanno comunicato lo scioglimento, come da documentazione agli atti;
      • l’Associazione “Diabetici di Rovigo” C.F. 93015520294 non ha mai presentato istanza di conferma nonostante l’iscrizione sia scaduta il 09/08/2015;
      • l’Associazione Famiglie Insieme Per L'adozione Di Bambini E Adolescenti (F.I.A.B.A.), la cui iscrizione è scaduta il 25.02.2016, svolge prevalentemente attività di promozione sociale, non ha optato per l’iscrizione nel relativo Registro e non ha dato risconto al diniego di conferma, formulato ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990, con nota Prot. 282970 del 21.07.2016;
  • preso atto della variazione della denominazione della seguente Associazione, come da documentazione agli atti:
    • da “Associazione Volontari di Protezione Civile di Cappella Maggiore e Fregona”, C.F. 93013720268 con sede a Cappella Maggiore (TV), codice di iscrizione TV0584, a “Associazione Volontari di Protezione Civile Pedemontana Est”;
  • preso atto che con Decreto direttoriale n. 18 del 28/07/2016 il Gruppo Comunale Aido Di Teolo - Fabrizio Giusti E Andrea Nastasi C.F. 92074140283 è stato iscritto al Registro regionale con il codice di classificazione PD0519, a seguito di specifica istanza;
  • appurato che l’Associazione in argomento risultava già iscritta al Registro regionale dal 30.05.1989, con il codice di classificazione PD0077 e che in sede di scadenza, anziché presentare istanza di rinnovo ha presentato istanza di iscrizione;
  • ritenuto pertanto di rettificare il provvedimento n. 18 del 28/07/2016 nella parte in cui ha disposto, per mero errore materiale, l’iscrizione del Gruppo Comunale Aido Di Teolo - Fabrizio Giusti E Andrea Nastasi anziché la conferma;
  • vista la Legge-quadro sul Volontariato dell’11.08.1991 n. 266;
  • visto il D.M. 1995;
  • visto il D.Lgs. 460/97;
  • vista la L.R. 30.08.1993 n. 40;
  • vista la L.R. 30.01.1997 n. 6, art. 74;
  • viste la L.R. 22/2002 e L.R. 26/2012;
  • visto l’art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;
  • vista la DGR del 29.12.2009 n. 4314;
  • vista la DGR 179/2014 “Disciplina del sistema regionale di trasporto sanitario di soccorso ed emergenza:

decreta

  1. le premesse e gli allegati sono parte integrante del presente provvedimento;
  2. l’iscrizione al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di n. 15 Organizzazioni, di cui all’Allegato A, con scadenza triennale dalla data del presente provvedimento, alcune delle quali soggetti a prescrizioni o condizioni meglio evidenziate in premessa e nel citato allegato;
  3. la conferma dell’iscrizione di n. 108 associazioni evidenziate nell’Allegato B, alcune delle quali soggette a prescrizioni o condizioni meglio specificate in premessa e nel citato allegato;
  4. la cancellazione dal Registro regionale del volontariato di n. 5 Organizzazioni per le motivazioni meglio specificate in premessa ed evidenziate nell’Allegato C;
  5. la presa d’atto della nuova denominazione della “Associazione Volontari di Protezione Civile Pedemontana Est”, C.F. 93013720268, con sede a Cappella Maggiore (TV), iscritta al Registro regionale con il codice di classificazione già assegnato, TV0584;
  6. di rettificare il provvedimento n. 18 del 28/07/2016 nella parte in cui ha disposto, per mero errore materiale, l’iscrizione del Gruppo Comunale Aido Di Teolo - Fabrizio Giusti E Andrea Nastasi anziché la conferma, con il codice di classificazione precedentemente assegnato, ovvero PD0077;
  7. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del medesimo;
  8. il presente decreto viene notificato a tutti i soggetti interessati e pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Antonella Pinzauti

(seguono allegati)

10_Allegato_A_DDR_10_30-01-2017_341372.pdf
10_Allegato_B_DDR_10_30-01-2017_341372.pdf
10_Allegato_C_DDR_10_30-01-2017_341372.pdf

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