Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 29 del 21 marzo 2017


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO E CULTURA n. 9 del 06 marzo 2017

Autorizzazione all'ESU di Venezia a concludere un contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di 12 mesi, con n. 1 unità di personale a tempo determinato e parziale (23 ore settimanali) con profilo di assistente amministrativo/contabile, categoria giuridica C, CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali con la procedura prevista dal combinato disposto dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81 e dell'art. 36 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165. (DDGR n. 1841 del 08/11/2011 - n. 769 del 02/05/2012 - n. 2563 dell'11/12/2012 - n. 907 del 18/06/2013 - n. 2591 del 30/12/2013 - n. 2341 del 16/12/2014 - n. 233 del 03/03/2015 n. 1862 del 23/12/2015 - n. 1944 del 06/12/2016).

Note per la trasparenza

Viene autorizzato l’ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia a concludere un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale (23 ore settimanali), della durata massima di 12 mesi, con n. 1 unità di personale con profilo di assistente amministrativo/contabile, categoria giuridica C, Area personale non dirigente, CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali con la procedura prevista dal combinato disposto dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81 e dell’art. 36 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 presso la Direzione Territoriale del Ministero del Lavoro competente per territorio.

Il Direttore

VISTA la DGR n. 1841 del 08/11/2011 ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ‘Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011’, art. 10 ‘Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Venetò. Avvio dell’attività ricognitiva”, che ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell’attività ricognitiva di cui all’art. 10 della L.R. n. 7/2011, tra cui gli ESU-Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario (ESU), nei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:

  1. modifiche in aumento di dotazioni organiche;
  2. assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
  3. individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
  4. assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico;

VISTA la DGR n. 769 del 02/05/2012, che ha prorogato fino al 31/12/2012 l’efficacia delle direttive poste dalla citata DGR n. 1841/2011;

VISTA la DGR n. 2563 dell’11/12/2012, che ha stabilito di:

  1. prorogare, fino all’emanazione della disciplina organica di riordino degli enti strumentali stessi e, comunque, non oltre sei mesi a far data dall’11/12/2012, le disposizioni contenute nella citata DGR n. 769/2012 e in particolare:
    1. ammettere esclusivamente assunzioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
    2. per gli incarichi apicali in scadenza in via transitoria conferire incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente;
    3. nel caso in cui gli enti regionali disattendano le disposizioni della presente deliberazione, la Giunta regionale attiverà i poteri conferiti dall’art. 10 della L.R. n. 53/1993 in merito al controllo repressivo sugli organi;
  2. programmare, per l’annualità 2013, da parte degli enti strumentali in questione, una riduzione della spesa per il personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla Regione del Veneto;

VISTE le DDGR n. 907 del 18/06/2013, n. 2591 del 30/12/2013, n. 2341 del 16/12/2014, n. 233 del 03/03/2015 e n. 1862 del 23/12/2015 che hanno confermato e prorogato le disposizioni di cui alla DGR n. 2563/2012 fino al 31/12/2016;

VISTA la DGR n. 1944 del 06/12/2016 che ha confermato e prorogato fino al 31/12/2017 le disposizioni contenute nelle DDGR n. 1862/2015 e n. 233/2015 introducendo, in particolare, la seguente modifica alle prescrizioni di cui alla lettera a), punto 1, della DGR n. 2563/2012 più volte prorogata: “sono ammesse esclusivamente assunzioni, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente, prioritariamente tramite mobilità tra Enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale ed in subordine tramite mobilità ordinaria con altri comparti pubblici ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165”;

VISTE le note dell’ESU di Venezia prot. n. 0002916 del 21/12/2016, prot. n. 0000087 del 20/01/2017 e prot. n. 0000347 del 16/02/2017 con le quali è stata formulata la seguente richiesta: “autorizzazione a concludere un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale (23 ore settimanali), della durata massima di 12 mesi, con n. 1 unità di personale con profilo di assistente amministrativo/contabile, categoria giuridica C, Area personale non dirigente, CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali da assegnare alla Macrofunzione P.O. “Affari economico finanziari e contabilità”, per un costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo pari a € 14.870,00 attraverso il ricorso alla procedura prevista dal combinato disposto dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81 s.m.i. e dell’art. 36 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

PRESO ATTO che l’ESU di Venezia ha dichiarato di avere: “la necessità di carattere temporaneo ed eccezionale di procedere all’acquisizione di una unità di personale, con profilo di assistente amministrativo/contabile, ascritta alla categoria giuridica C del CCNL Regioni e Autonomie Locali, per la durata di 12 mesi, a valere dall’anno 2017. La necessità rappresentata risponde all’esigenza di provvedere all’attività di ricognizione ordinaria e straordinaria del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Azienda, facente capo alla Macrofunzione P.O. “Affari economico finanziari e contabilità”, obiettivo non perseguibile con il ricorso al solo personale in servizio, già di per sé esiguo. Si consideri la generale carenza di organico per lo svolgimento delle attività istituzionali attribuite ad ESU; a fronte di una dotazione organica costituita da n. 54 unità, è attualmente garantita la copertura di soli 42 posti.”;

RILEVATO che, l’ESU di Venezia ha altresì dichiarato di avere già assunto a tempo determinato: “per esigenze di carattere temporaneo ed eccezionali, un dipendente di categoria C, CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali, per effetto di una successione di contratti, debitamente autorizzati” con DGR n. 1323/2013, DGR n. 138/2015 e con DDR Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 3 del 29/01/2016 e di averlo “assegnato alla Macrofunzione P.O. “Affari economico finanziari e contabilità” per un periodo di tempo complessivamente non superiore ai trentasei mesi.

Tenuto conto che persiste la necessità di carattere temporaneo ed eccezionale di avvalersi dello stesso lavoratore per provvedere all’attività di ricognizione ordinaria e straordinaria del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Azienda, facente capo alla Macrofunzione P.O. “Affari economico finanziari e contabilità”, si chiede di proseguire il rapporto di lavoro con un ulteriore contratto a

tempo determinato e parziale (23 ore settimanali) per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria, da stipularsi presso la Direzione territoriale del lavoro competente in base alla procedura di cui all’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015 e all’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001”;

PRESO ATTO che l’ESU di Venezia ha inoltre precisato:

  • “il rispetto delle disposizioni vigenti in tema di contenimento delle spese di personale degli enti sottoposti al patto di stabilità, in particolare dell’art. 1, comma 557, L. n. 296/2006 (L. finanziaria 2007) come riscritto dall’art. 14, comma 7, L. n. 122/2010 e integrato dall’art. 3, comma 5-bis, L. n. 114/2014, avendo l’ente assicurato il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013”;
  • che “a norma del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, il costo annuo del personale di categoria giuridica C varia da complessivi € 29.540,45 (di cui € 21.783,01 per retribuzione e € 7.757,44 per oneri a carico azienda) a complessivi € 33.164,58 (di cui € 24.454,00 per retribuzione mensile e € 8.710,58 per oneri a carico azienda) oltre ad assegni per il nucleo familiare se spettanti e ogni altra indennità spettante a norma di legge e dei contratti collettivi”;
  • che “il costo annuo del personale di categoria giuridica C, verrà considerato nell’importo complessivo massimo di € 33.164,58 (di cui € 24.454,00 per retribuzione mensile e € 8.710,58 per oneri a carico azienda) rapportato al regime di servizio a tempo parziale (64% - 23 ore settimanali) e quindi corrispondente a € 14.870,00”;
  • che “il trattamento economico complessivo di cui sopra è rapportato inoltre al periodo di servizio prestato”;
  • che “la predetta richiesta non comporta un aumento di spesa per il personale, ai sensi della DGR n. 233/2015 e n. 1862/2015, in quanto la spesa è confermata nell’importo già autorizzato e trova copertura nel Bilancio di previsione esercizio finanziario 2017”;

VISTO il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica prot. n. 0052815 del 12/10/2016 che ha stabilito quanto segue: “Considerato che i commi 2 e 3 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015 non limitano l’ambito di applicazione della disciplina al datore di lavoro privato, … fermo restando le previsioni dell’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 secondo cui:

  • per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall’articolo 35 dello stesso decreto legislativo;
  • per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti;
  • è vietata la trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato,
  • in assenza di una diversa precisazione normativa, non sussistono ragioni di carattere interpretativo che giustifichino l’esclusione delle pubbliche amministrazioni dall’ambito applicativo della disposizione.”;

VISTA la DGR n. 1898 del 29/11/2016 con la quale la Giunta regionale ha autorizzato il Direttore della Direzione Organizzazione e Personale a stipulare avanti alla competente Direzione territoriale del Ministero del Lavoro, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, nei limiti della normativa vigente in materia, i contratti di lavoro a tempo determinato con i dipendenti regionali attualmente in servizio con contratto a termine presso le Strutture che gestiscono finanziamenti europei e dello Stato per rispondere alle criticità contingenti delle medesime Strutture che necessitano, in via eccezionale e temporanea, di concludere la gestione dei fondi;

VISTI i pareri della Direzione Organizzazione e Personale prot. n. 26692 del 23/01/2017 e prot. n. 49384 del 07/02/2017 che, fermo il rispetto della DGR n. 1944/2016, “ricordano i limiti di cui alla normativa nazionale in ordine ai vincoli in materia di spesa di personale. In particolare, preso atto dell’attestazione dell’ente in merito al rispetto delle disposizioni vigenti in tema di contenimento delle spese di personale, si ricorda che per quanto riguarda il lavoro flessibile, la Regione e gli enti strumentali soggiacciono al limite di cui all’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, ossia il limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009. Con riferimento alla: “richiesta di autorizzazione per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale e a tempo determinato di 1 assistente amministrativo, categoria C, si precisa che l’ente per dare luogo alla procedura di cui al combinato disposto dell’articolo 19 del D.Lgs. 81/2015 e dell’art. 36 del D.Lgs. 165/2001, è tenuto a rispettare le condizioni previste dalla succitata normativa che saranno oggetto di verifica da parte della Direzione Territoriale del Ministero del Lavoro competente per territorio.”;

VISTA la nota prot. n. 0000347 del 16/02/2017 con cui l’ESU di Venezia ha dichiarato che: “Per quanto riguarda il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del D.Lgs. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010 e s.m.i., a norma del quale la spesa annua per il lavoro flessibile fra cui rientrano le assunzioni a tempo determinato non può essere superiore al 50% rispetto a quella sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità, si attesta di procedere nel rispetto di tale valore, pari a complessivi € 32.802,09. L’Amministrazione garantisce il rispetto del limite di spesa sopra indicato; infatti la spesa complessiva prevista per l’ulteriore contratto a tempo determinato, da stipularsi ex art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 con lo stesso dipendente, come sopra individuato, è pari a € 14.870,00.”;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di rilasciare all’ESU di Venezia l’autorizzazione richiesta, descritta in premessa;

RITENUTO opportuno subordinare tale autorizzazione - prevista dalla DGR n. 1841/2011, esclusivamente al fine di perseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di riordino e miglioramento della funzionalità degli enti strumentali regionali - alla condizione che l’ESU di Venezia rispetti quanto disposto dalla succitata DGR n. 1944/2016;

VISTA la L.R. 18/12/1993, n. 53;

VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8;

VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTO l’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito in L. 30/07/2010, n. 122 e s.m.i.;

VISTO l’art. 19 del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81;

VISTO il parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica prot. n. 0052815 del 12/10/2016;

VISTE le DDGR n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 1303 del 22/07/2014, n. 2341/2014, n. 233/2015, n. 1862/2015, DGR n. 1898/2016 e n. 1944/2016;

VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 534540 del 15/11/2011;

VISTA la nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 26257 del 18/01/2012;

VISTE le note dell’ESU di Venezia prot. n. 0002916 del 21/12/2016, prot. n. 0000087 del 20/01/2017 e prot. n. 0000347 del 16/02/2017;

VISTE le note della Direzione Organizzazione e Personale prot. n. 26692 del 23/01/2017 e prot. n. 49384 del 07/02/2017;

VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54, come modificata dalla L.R. 17/05/2016, n. 14;

VISTA la nota della Direzione Formazione e Istruzione del 03/03/2017 prot. n. 88069 di trasmissione della proposta del presente decreto;

decreta

1.   di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;

2.   di autorizzare l’ESU di Venezia a concludere un contratto di lavoro a tempo determinato e parziale (23 ore settimanali), della durata massima di 12 mesi, con n. 1 unità di personale con profilo di assistente amministrativo/contabile, categoria giuridica C, Area personale non dirigente, CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali da assegnare alla Macrofunzione P.O. “Affari economico finanziari e contabilità”, per un costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo pari a € 14.870,00 attraverso il ricorso alla procedura prevista dal combinato disposto dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 15/06/2015, n. 81 s.m.i. e dell’art. 36 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165; l’ESU, per concludere il nuovo contratto di lavoro, è tenuto a rispettare le condizioni previste dalla succitata normativa che saranno oggetto di verifica da parte della Direzione Territoriale del Ministero del Lavoro competente per territorio;

3.   di subordinare l’autorizzazione di cui al precedente punto n. 2 alla condizione che l’ESU di Venezia rispetti quanto disposto dalla DGR n. 1944/2016;

4.   di dare atto che il presente atto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.   di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto;

6.   di incaricare l’ESU di Venezia di trasmettere alla Direzione Formazione e Istruzione il provvedimento oggetto di autorizzazione;

7.   di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni;

8.   di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Santo Romano

Torna indietro