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Materia: Edilizia abitativa
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA n. 24 del 14 febbraio 2017
Determinazione del limite di reddito ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica - anno 2017. Legge regionale 2 aprile 1996, n. 10 - art. 2, comma 2.
Con il presente provvedimento, si determina, sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati, il limite di reddito complessivo del nucleo familiare cui fare riferimento per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica per l’anno 2017.
Il Direttore
PREMESSO che la delibera C.I.P.E. del 13 marzo 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1995, che detta i criteri generali per l’assegnazione e la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica al punto 3.1, lett. e), in relazione al requisito del reddito, attribuisce alla Regione la determinazione del limite di reddito annuo complessivo del nucleo familiare entro il tetto massimo di L. 21 milioni per nucleo familiare di due componenti; il suddetto punto stabilisce, inoltre, che, in mancanza di successive delibere del C.I.P.E., le regioni provvedano ad aggiornare il limite di reddito per l’accesso sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
DATO ATTO che la Legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, “Disciplina per l’assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica” dispone all’art. 2, comma 2 che “il dirigente regionale della struttura competente in materia provvede, ogni anno, all’aggiornamento del limite di reddito sulla base della variazione assoluta dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati”;
che in tale contesto, con decreto del Direttore della Sezione Edilizia Abitativa 10 febbraio 2016, n. 66, il limite di reddito complessivo del nucleo familiare cui fare riferimento per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica è stato fissato dal 1° gennaio 2016 in euro 24.776,00;
che nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31.01.2017 sono stati pubblicati gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativi al mese di dicembre 2016;
RITENUTO di procedere, pertanto, all’aggiornamento del suddetto limite di reddito, dal 1° gennaio 2017, sulla base della variazione dell’indice ISTAT dal mese di dicembre 2015 al mese di dicembre 2016, applicando il relativo coefficiente di rivalutazione pari all’1,003;
VISTA la Legge regionale 2 aprile 1996, n. 10; VISTA la Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31.01.2017; VISTE le DDGR n. 802 del 27.05.2016, n. 803 del 27.05.2016 e n. 1106 del 29.06.2016 con le quali la Giunta regionale definisce il nuovo assetto organizzativo e gli incarichi dirigenziali;
VISTI i Decreti regionali del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 10 del 26.07.2016 e n. 36 del 31.08.2016; VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54.
decreta
Roberto Dall'Armi
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