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Bur n. 27 del 14 marzo 2017


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO E CULTURA n. 8 del 23 febbraio 2017

Autorizzazione a conferire un incarico occasionale di collaborazione/consulenza della durata di sei mesi per lo sviluppo del sistema informativo rilasciata all'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia. (DD.G.R. n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014, n. 233/2015, n. 1862/2015 e n. 1944/2016).

Note per la trasparenza

L’ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia è autorizzato a conferire un incarico occasionale di collaborazione/consulenza della durata di sei mesi per lo sviluppo del sistema informativo, previo avvio di una procedura comparativa, per un costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo di € 4.500,00.  

Il Direttore

VISTA la DGR n. 1841 dell’08/11/2011 ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011, art. 10 Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. Avvio dell’attività ricognitiva”, che ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell’attività ricognitiva di cui all’art. 10 della L.R. n. 7/2011, tra cui gli ESU-Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario (in breve ESU), nei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:

  1. modifiche in aumento di dotazioni organiche;
  2. assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
  3. individuazione e assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
  4. assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico;

VISTA la DGR n. 769 del 02/05/2012, che ha prorogato fino al 31/12/2012 l’efficacia delle direttive poste dalla citata DGR n. 1841/2011;

VISTA la DGR n. 2563 dell’11/12/2012, che ha stabilito di:

  1. prorogare, fino all’emanazione della disciplina organica di riordino degli enti strumentali stessi e, comunque, non oltre sei mesi a far data dall’11/12/2012, le disposizioni contenute nella citata DGR n. 769/2012 e in particolare:
    1. ammettere esclusivamente assunzioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
    2. per gli incarichi apicali in scadenza in via transitoria conferire incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente;
    3. nel caso in cui gli enti regionali disattendano le disposizioni della presente deliberazione, la Giunta regionale attiverà i poteri conferiti dall’art. 10 della L.R. n. 53/1993 in merito al controllo repressivo sugli organi;
  2. programmare, per l’annualità 2013, da parte degli enti strumentali in questione, una riduzione della spesa per il personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla Regione del Veneto;

VISTE le DD.G.R. n. 907 del 18/06/2013, n. 2591 del 30/12/2013, n. 2341 del 16/12/2014, n. 233 del 03/03/2015 e n. 1862 del 23/12/2015 che hanno confermato e prorogato le disposizioni di cui alla DGR n. 2563/2012 fino al 31/12/2016;

VISTA la DGR n. 1944 del 06/12/2016 che ha confermato e prorogato fino al 31/12/2017 le disposizioni contenute nelle DD.G.R. n. 1862/2015 e n. 233/2015 introducendo, in particolare, la seguente modifica alle prescrizioni di cui alla lettera a), punto 1, della DGR n. 2563/2012 più volte prorogata: “sono ammesse esclusivamente assunzioni, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente, prioritariamente tramite mobilità tra Enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale ed in subordine tramite mobilità ordinaria con altri comparti pubblici ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165”;

VISTE le note dell’ESU di Venezia prot. n. 0002587 del 11/11/2016, prot. n. 0002882 del 16/12/2016, prot. n. 0000251 del 07/02/2017 e prot. n. 0000297 del 10/02/2017 con cui è stata formulata la richiesta di autorizzazione a conferire un incarico occasionale di collaborazione/consulenza nell’ambito della gestione, progettazione e sviluppo del sistema informativo a supporto delle piattaforme applicative esistenti e per la gestione sotto il profilo informatico del processo di implementazione del nuovo modello tecnologico-organizzativo integrato di sorveglianza delle residenze universitarie dell’ESU;

RILEVATO che l’Ente ha dichiarato quanto segue: “L’Ufficio Informatico è attualmente costituito da una sola unità operativa rispetto alle tre previste. Le funzioni ad esso attribuite si configurano essenziali e imprescindibili per garantire il processo di cambiamento organizzativo e gestionale intrapreso, che richiede il supporto di soluzioni informatizzate per la gestione dei processi documentali e dei servizi rivolti all’utenza studentesca.

La mancanza all’interno dell’ente di personale dotato delle necessarie conoscenze e competenze informatiche è aggravata da una generale carenza di organico per lo svolgimento delle attività istituzionali attribuite ad ESU; a fronte di una dotazione organica costituita da n. 54 unità, è attualmente garantita la copertura di soli 42 posti…la sola unità con competenze e professionalità in ambito informatico operante in azienda, assegnata all’Ufficio Informatico” risulta prossima all’astensione dal lavoro per congedo di maternità;

PRESO ATTO che l’Ente ha inoltre dichiarato che: “Pur permanendo le condizioni di carattere temporaneo ed eccezionale che motivano la richiesta di assunzione a tempo determinato di un istruttore informatico e quindi ribadita la necessità di provvedere con tempestività alla sostituzione della dipendente in ruolo che usufruirà degli istituti previsti a tutela della maternità, si evidenzia come l’ente necessiti inoltre di un ulteriore contributo tecnico professionale specifico finalizzato a progettare e sviluppare il sistema informativo a supporto delle piattaforme applicative esistenti e dei servizi rivolti agli studenti, delle relative infrastrutture tecnologiche e di rete, nonché a gestire sotto il profilo informatico il processo di implementazione del nuovo modello tecnologico-organizzativo integrato di sorveglianza delle residenze universitarie dell’ESU di Venezia.”;

VISTO il parere prot. n. 480685 del 07/12/2016 con cui la Direzione Organizzazione e Personale ha osservato che: “non è chiara la figura contrattuale a cui si fa riferimento, e cioè se trattasi di collaborazione coordinata e continuativa o rapporto di consulenza, …Inoltre, come previsto dall’art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, nel caso di incarichi di natura occasionale deve essere previamente circostanziato temporalmente lo svolgimento del rapporto. Inoltre non è possibile ricorrere all’affidamento diretto dell’incarico, ma è necessario esperire una procedura comparativa. Quanto ai limiti di spesa, per quanto riguarda le collaborazioni andrebbe rispettato quanto previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 che impone che la spesa per collaborazioni non superi il tetto del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità. Per quanto riguarda invece le consulenze, si ricorda il limite previsto dall’art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, in base al quale la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza sostenuta dalle pubbliche amministrazioni non può essere superiore al 20% rispetto a quella sostenuta nell’anno 2009.”;

VISTA la nota prot. n. 0002882 del 16/12/2016 con la quale l’ESU di Venezia ha precisato che: “L’incarico oggetto di autorizzazione preventiva comporta di per sé una modalità di svolgimento occasionale e saltuaria…non essendo stato possibile avviare tale attività nell’anno 2016, è stato considerato, viste le attuali, nonché immediate esigenze dell’Amministrazione, che questo si sviluppi nel primo semestre dell’anno 2017, quantificando il servizio in un compenso totale di € 4.500,00 lordi. Per quanto riguarda il rispetto dei limiti di spesa, richiesto dall’art. 6, comma 7, del D.L. 78/2010, questo viene onorato.”;

RILEVATO che con le successive note prot. n. 0000251 del 07/02/2017 e prot. n. 0000297 del 10/02/2017 l’ESU di Venezia ha dichiarato di prendere atto del parere prot. n. 480685 del 07/12/2016 espresso dalla Direzione regionale Organizzazione e Personale e di procedere in conformità ad esso nel rispetto della normativa vigente, in particolare: “L’Ente provvederà a conferire l’incarico de qua ad un esperto, determinando preventivamente:
durata: sei mesi, correnti da marzo ad agosto 2017;
luogo: sedi amministrative, Palazzo Rio Novo – Dorsoduro 3439/A e Palazzo Badoer – S. Polo 2480;
oggetto: incarico occasionale di collaborazione/consulenza finalizzata alla progettazione e allo sviluppo del sistema informativo a supporto delle piattaforme applicative esistenti e dei servizi rivolti agli studenti, delle relative infrastrutture tecnologiche e di rete, nonché per la gestione sotto il profilo informativo del processo di implementazione del nuovo modello tecnologico-organizzativo integrato di sorveglianza delle residenze universitarie dell’ESU di Venezia;
compenso della collaborazione: € 4.500,00…tenuto conto delle prescrizioni di cui all’art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. n. 165/2001, si precisa che l’incarico verrà conferito per il tramite di una procedura comparativa. Per quanto riguarda il limite di spesa previsto dall’art. 6, comma 7, del D.L. n. 78/2010 e dall’art. 1, coma 5, del D.Lgs. n. 101/2013, in base al quale la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore al 20% rispetto a quella sostenuta nell’anno 2009, si attesta che tale importo risulta essere pari a € 7.748,13 impegnandosi l’amministrazione al suo rispetto.”;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di rilasciare all’ESU di Venezia l’autorizzazione a conferire un incarico occasionale di collaborazione/consulenza della durata di 6 sei mesi per lo sviluppo del sistema informativo, previo avvio di una procedura comparativa, per un costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo di € 4.500,00;

RITENUTO opportuno subordinare tale autorizzazione - prevista dalla DGR n. 1841/2011 esclusivamente al fine di perseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di riordino e miglioramento della funzionalità degli enti strumentali regionali - alla condizione che l’ESU rispetti quanto disposto dalla succitata DGR n. 1944/2016;

VISTA la L.R. 18/12/1993, n. 53;

VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8;

VISTO l’art. 7, commi 6 e 6 bis, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTI l’art. 6, comma 7, del D.L. 31/05/2010, n. 78 e l’art. 1, comma 5, del D.L. 31/08/2013, n. 101;

VISTE le DD.G.R. n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014, n. 233/2015, n. 1862/2015 e n. 1944/2016;

VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 534540 del 15/11/2011;

VISTA la nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 26257 del 18/01/2012;

VISTA la nota della Direzione Enti locali e strumentali prot. n. 397860 del 17/10/2016;

VISTE le note dell’ESU di Venezia prot. n. 0002587 dell’11/11/2016, prot. n. 0002882 del 16/12/2016, prot. n. 0000251 del 07/02/2017 e prot. n. 0000297 del 10/02/2017;

VISTE la nota della Direzione Organizzazione e Personale prot. n. 480685 del 07/12/2016;

VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54 come modificata dalla L.R. 17/05/2016, n. 14;

VISTA la nota della Direzione Formazione e Istruzione del 22/02/2017 prot. n. 72728 di trasmissione della proposta del presente decreto;

decreta

  1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
  2. di autorizzare l’ESU di Venezia a conferire un incarico occasionale di collaborazione/consulenza della durata di sei mesi per lo sviluppo del sistema informativo, previo avvio di una procedura comparativa, per un costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo di € 4.500,00;
  3. di subordinare l’autorizzazione di cui al precedente punto n. 2 alla condizione che l’ESU di Venezia rispetti quanto disposto dalla DGR n. 1944/2016;
  4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto;
  6. di incaricare l’ESU di Venezia di trasmettere alla Direzione Formazione e Istruzione il provvedimento oggetto di autorizzazione;
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni;
  8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Santo Romano

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