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Bur n. 25 del 07 marzo 2017


Materia: Trasporti e viabilità

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO n. 38 del 23 febbraio 2017

Concessione demaniale per l'utilizzo di uno spazio acqueo e relativo pontile di attracco, ad uso privato, lungo la riva dx del tronco comune del fiume Bacchiglione, in Comune di Padova. Ditta: Associazione i Barcari del Bacchiglion di Boiago Pierluigi - Pratica n° 08096 - Rinnovo Concessione

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento prevede il rinnovo della concessione, richiesta dall'Associazione ii Barcari del Bacchiglion di Boiago Pierluigi con istanza pervenuta in data 22.07.2016. Pratica 08096

Il Direttore

VISTA l’istanza pervenuta in data 22.07.2016 con la quale l’Associazione i Barcari del Bacchiglion di Boiago Pierluigi (omissis) con sede a Padova, in Via Polesine, n. 7, ha chiesto il rinnovo della concessione relativa all’utilizzo di uno spazio acqueo e relativo pontile di attracco, ad uso privato, lungo la riva dx del tronco comune del fiume Bacchiglione, in Comune di Padova;

VISTI i pareri favorevoli espressi rispettivamente da Sistemi Territoriali S.p.A. di Rovigo con nota prot. n. 15809 del 08.08.2016, dall’Unità Organizzativa Genio Civile di Padova con nota prot. n. 400371 del 18.10.2016 e dal Comune di Padova con nota prot. n. 0291896 del 10.10.2016;

CONSIDERATO che l’istanza è stata pubblicata ai sensi dell’art. 16 della D.G.R. n. 1791/2012 e che non sono pervenute osservazioni scritte o domande di concessioni concorrenti;

CONSIDERATO, inoltre, che l’Ente ha costituito cauzione nei modi e forme di legge;

VISTO che in data 09.02.2017 è stato sottoscritto dalle parti interessate il disciplinare contenente gli obblighi e le condizioni a cui l’Ente dovrà attenersi;

VISTO il T.U. n. 523 del 25.07.1904;

VISTA la L. n. 537 del 24.12.1993, art. 10, comma 2;

VISTA la L.R. n. 11 del 13.04.2001;

VISTA la D.G.R.V. n. 1997 del 25.06.2004;

VISTA la D.G.R.V. n. 4222 del 28.12.2006;

VISTA la D.G.R.V. n. 1791 del 04.09.2012

VISTO il D. Lgs n. 33 del 14.03.2013

decreta

  1. Nei limiti delle disponibilità dell’Amministrazione concedente, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, il rinnovo all’ASSOCIAZIONE I BARCARI DEL BACCHIGLION di BOIAGO PIERLUIGI (omissis), con sede a Padova, in via Polesine, n.7, della concessione demaniale per l’utilizzo di uno spazio acqueo e relativo pontile di attracco, ad uso privato, lungo la riva dx del tronco comune del fiume Bacchiglione, in Comune di Padova., con le modalità stabilite nel disciplinare del 09.02.2017 iscritto al n. 139 di Rep. di questa Struttura, che forma parte integrante del presente decreto.
  2. La concessione ha la durata di 10 (dieci) anni con decorrenza dal 01.10.2016. Essa potrà tuttavia essere revocata in ogni tempo, quando, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione concedente, ciò sia ritenuto necessario a tutela dei superiori interessi demaniali. La revoca o la decadenza della concessione non fornirà al concessionario diritto alcuno ad indennizzi di sorta e comporterà l’obbligo al concessionario medesimo di ridurre in pristino, a sua cura e spese, entro il termine che gli verrà assegnato, il bene oggetto della concessione, salvo che, in seguito a propria domanda, l’Amministrazione concedente, in relazione alla specifica tipologia delle opere di concessione, non ritenga di esonerarlo da tale obbligo in tutto, o per la parte delle opere stesse che vengano ritenute compatibili per l’interesse della navigazione, con il regime idraulico, con la buona conservazione dell’argine e non risultino interferenti con lavori di adeguamento e sistemazione idraulica. In caso di esonero totale o parziale dall’obbligo di riduzione in pristino, le opere resteranno di proprietà Demaniale ed il concessionario non avrà il diritto per esse a compensi o indennità di sorta.
  3. Il canone annuo, relativo al 2016, è di Euro 267,91 (duecentosessantasette/91) come previsto dall’art. 7 del disciplinare citato e sarà attribuito in conto entrata per l’esercizio corrente e per gli esercizi futuri per tutta la durata della concessione; il concessionario dovrà impegnarsi ad accettare l’aggiornamento di detto canone in ragione di quelle che saranno le disposizioni dell’Amministrazione concedente ed a pagarlo in forma anticipata; lo stesso dicasi dell’ammontare della cauzione.
  4. In caso di violazione delle norme di polizia idraulica, di cessione dell’uso del bene, o di mancato pagamento anche di una sola rata di canone, il concessionario decade dal diritto di godimento del bene demaniale.
  5. Tutte le spese, comprese eventualmente quelle di registrazione, sono a totale carico del concessionario.
  6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi della lettera a) dell’art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  7. Di stabilire che il presente sia pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

                                                                                                           

Luigi Zanin

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