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Bur n. 25 del 07 marzo 2017


Materia: Formazione professionale e lavoro

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO n. 65 del 22 febbraio 2017

L.R. 3/2009, art. 25 e DGR n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, DGR n. 2120 del 30/12/2015. Revoca dell'accreditamento all'Organismo di Formazione ACCADEMIA FORMAZIONE LAVORO SRL di Padova (PD) - codice ente n. 2191 e cancellazione dall'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati.

Note per la trasparenza

Revoca dell'accreditamento in capo all'Organismo di Formazione accrdditato ACCADEMIA FORMAZIONE LAVORO SRL di Padova (cod. Ente 2191), ai sensi della DGR n. 2120/2015 Allegato B punto 4, a seguito dell'accertamento della terza grave irregolarita'.

Il Direttore

  • Vista la L.R. 19/2002 e s.m.i.: "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
  • Visto l'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, istituito ai sensi della L.R. n. 19/2002 e s.m.i. con Decreto del Dirigente Regionale della Formazione n. 1242 del 30 ottobre 2003 e s.m.i.;
  • Accertato che risulta attualmente iscritto nel citato elenco, al numero A0401, l’Organismo di Formazione ACCADEMIA FORMAZIONE LAVORO SRL (codice fiscale n. 01863370266, codice ente n. 2191), avente sede legale e sede operativa in PIAZZALE DELLA STAZIONE, 6/A – PADOVA (PD), accreditata per l’ambito dell’Obbligo Formativo;
  • Richiamato il Decreto n. 141/2016 relativo al cambio di denominazione dell’ente da Impresa Sociale Accademia la Parigina SRL in Accademia Formazione Lavoro SRL;
  • Vista la richiesta di chiarimenti ad Impresa Sociale Accademia la Parigina SRL formulata dalla Direzione Formazione e Istruzione con nota Prot. 298182 del 02/08/2016 in relazione alla chiusura del progetto cod. 2191/1/1/874/2015, considerato che, secondo quanto riferito da alcuni genitori, per alcuni allievi l’Ente non avrebbe definito l’idoneità/inidoneità alla prosecuzione del percorso formativo, sospendendo il giudizio;
  • Vista la risposta dell’Ente del 30/08/2016 (Prot. reg.le 392985 del 01/09/2016) che confermava tale giudizio di sospensione in analogia con quanto previsto dal sistema di Istruzione statale, precisando che prima degli scrutini finali agli allievi sarebbe stata somministrata una prova scritta;
  • Vista la nota regionale protocollo Prot. 330654 del 02/09/2016 con la quale, a seguito delle note citate è stata accertata nei confronti di ACCADEMIA FORMAZIONE LAVORO SRL (già Impresa Sociale Accademia la Parigina SRL), una grave irregolarità nella gestione del percorso formativo cod. 2191/1/1/874/2015 per violazione delle disposizioni regionali (DGR 874/2015 allegato B paragrafo 19, “Gestione delle attività: adempimenti conclusivi), considerato che l’Ente non aveva ancora trasmesso in Regione i verbali ufficiali degli scrutini, arrecando così un danno ad alunni minorenni, impedendo loro di formalizzare in tempo utile la richiesta di ammissione ad un diverso centro di formazione, così come denunciato alla Regione dai genitori degli allievi. Ai sensi della normativa richiamata, l’Organismo di Formazione era infatti tenuto a trasmettere in Regione i suddetti verbali entro 30 giorni dalla conclusione dei corsi, avvenuta, in base ai dati caricati dall’Ente negli applicativi gestionali regionali, in data 15/07/2016. La medesima comunicazione confermava inoltre l’inammissibilità della procedura di conclusione delle attività adottata dall’Ente, in netto contrasto con le disposizioni regionali in materia di formazione iniziale, che aveva sospeso il giudizio di idoneità/inidoneità di alcuni allievi, prevedendo, altresì, la somministrazione di una prova scritta per gli allievi con giudizio sospeso (prova poi effettuata nel mese di settembre 2016). Nella medesima nota di accertamento la Regione si riservava di adottare ogni opportuno provvedimento anche ai fini dell’accreditamento regionale;
  • Vista la nota del 16/09/2016 (Prot. reg.le 355225 del 21/09/2016), con la quale accademia Formazione Lavoro Srl affermava che le procedure adottate corrispondevano a quelle del POF (Piano dell’Offerta Formativa), già visionato e validato in sede di mantenimento dell’accreditamento, confermato nel 2016, e al DPR 122/2009 (“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto –legge 1° settembre 2008, n.137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169”). L’Ente precisava inoltre che le lezioni non si erano concluse in data 15/07/2016, bensì in data 05/09/2016, con successivi scrutini effettuati il 10/09/2016;
  • Vista la successiva nota della Direzione Formazione e Istruzione protocollo n. 376507 del 04/10/2016, con cui è stata confermata la grave irregolarità gestionale, già accertata con la comunicazione del 02/09/2016 Prot. 330654, dal momento che:
    • non sussiste nella normativa regionale, né nel piano dell’offerta formativa (POF), peraltro adottato autonomamente dall’ente, alcuna possibilità di sospendere la valutazione di idoneità/inidoneità degli allievi alla fine di un percorso formativo;
    • l’affermazione secondo cui le lezioni non sarebbero terminate il 15/7/2016, bensì il 05/9/2016 con il recupero del giudizio sospeso, non è sufficiente a superare la contestazione sollevata con la nota prot. 330654 del 2/9/2016, ma piuttosto conferma la grave irregolarità nella gestione del percorso formativo, tenuto conto dell’obbligo di concludere il progetto formativo entro il 31/8/2016, termine conclusivo e inderogabile delle attività progettuali previsto dalla DGR 874/2015, richiamata dalla DGR 1592/2015 che aveva ammesso il progetto;
    • il riferimento fatto dall’ente al DPR n. 122/2009 non vale a giustificare soluzioni didattiche (quali ad esempio la sospensione del giudizio finale per alcuni allievi) che violano disposizioni regionali e creano disparità di trattamento nei confronti degli altri allievi frequentanti i percorsi formativi in obbligo di istruzione e formazione, considerando che l’istruzione e la formazione professionale, in base all’art. 117 della Costituzione è materia di competenza esclusiva delle Regioni ed è regolata da norme statali solo con riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni, sanciti dal D. Lgs. n. 226/2005;
  • Richiamata la nota della Direzione Lavoro protocollo regionale Prot. 453459 del 21/11/2016, con cui è stato comunicato ad Accademia Formazione Lavoro Srl l’avvio del procedimento di sospensione/revoca dell’accreditamento per grave irregolarità nella gestione delle attività formative, assegnando un termine perentorio di 30 giorni per presentare integrazioni ai sensi della L.241/90 e s.m.i;
  • Vista la nota di Accademia Formazione Lavoro Srl del 28/12/2016 (Prot. reg.le 519060 del 28/12/2016) a mezzo del proprio legale di fiducia (inviata peraltro oltre il termine perentorio di 30 giorni indicato nella citata nota n. 453459 del 21/11/2016), che riconduceva la ritardata conclusione delle attività formative al ritardato inizio delle stesse, dal momento che il corso era stato avviato solo a seguito di ricorso giurisdizionale dell’Ente a seguito dell’inammissibilità dello stesso dichiarata dalla Regione del Veneto;
  • Vista la nota della Direzione Lavoro prot. 29025 del 25/1/2017, che, riscontrando la nota dell’Ente, confermava la grave irregolarità gestionale già comunicata con nota prot. 330654 del 02/09/2017 considerato che:
    • la sospensione del giudizio finale degli allievi con previsione di una prova scritta a scioglimento della riserva costituisce una modalità operativa non prevista dalla normativa regionale;
    • tale procedura ha creato un grave danno agli allievi per i quali non era stata definita chiaramente l’ammissione o meno alla classe seconda e ciò almeno fino al 10/09/2016, data dello scrutinio finale, a ridosso dell’inizio dell’anno formativo;
    • il termine ultimo del 31/08/2016 per la conclusione delle attività non è stato rispettato per scelte organizzative imputabili esclusivamente ad Accademia Formazione Lavoro SRL, non dovute all’avvio ritardato del corso, in violazione della DGR 874/2015 allegato B paragrafo 19, “Gestione delle attività: adempimenti conclusivi;
  • Visto l’atto di adesione relativo al progetto cod. 2191/1/1/874/2015, sottoscritto da IMPRESA SOCIALE ACCADEMIA LA PARIGINA SRL in data 12/11/2015, con il quale l’Ente si è impegnato a rispettare gli adempimenti previsti dalla DGR 874/15, fra i quali vi era l’obbligo di concludere le attività entro il 31/08/2015, termine espressamente richiamato anche dal DDR 2144 del 11/11/2015 approvativo del corso, trasmesso all’Ente con nota regionale Prot. 461273 del 12/11/2015;
  • Visto che la predetta grave irregolarità fa seguito alle sospensioni dell’accreditamento per grave irregolarità gestionale comminate a Impresa Sociale Accademia La Parigina Srl, ovvero Accademia Formazione Lavoro Srl, con DDR n. 425 del 20/03/2015 (sospensione di 90 giorni) e DDR 13 del 25/01/2017 (sospensione di 180 giorni) per irregolarità distinte da quelle oggetto del presente procedimento;
  • Vista la DGR n. 2120/2015 Allegato B punto 4 ove si prevede la revoca dell’accreditamento “Qualora a carico di un Odf già destinatario di un provvedimento di sospensione dell’accreditamento per 180 giorni, venga accertata una terza irregolarità, ...”;
  • Ritenuto, pertanto, di concludere il procedimento avviato con la citata nota prot. reg. n. 453459 del 21/11/2016 col provvedimento di revoca dell’accreditamento ai sensi della DGR n. 2120/2015 Allegato B punto 4, e la conseguente cancellazione dall’elenco regionale degli OdF accreditati, che comporta l’impossibilità per detto Organismo di Formazione di partecipare, sia come Ente Proponente sia come partner di progetto, ai bandi regionali per la realizzazione di attività formative e/o di orientamento finanziate o riconosciute dalla Regione del Veneto, prima che siano decorsi trentasei mesi dal provvedimento di revoca e l’impossibilità di presentare una nuova istanza di accreditamento per lo stesso periodo, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo;
  • Vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • Viste le LL.RR. n.19/2002 e s.m.i. e n. 54/2012;
  • Viste le DDGR n. 3289/2010, n. 2120/2015, n. 874/2015 e n. 1592/2015;
  • Visti i DDDR n. 1242/03 e s.m.i., n. 425/2015 e n. 13/2017;

decreta

  1. di revocare l’accreditamento e di procedere alla cancellazione dall’elenco degli Odf accreditati, ai sensi e con le conseguenze di cui alla DGR n. 2120/2015, per le motivazioni evidenziate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, all’Organismo di Formazione ACCADEMIA FORMAZIONE LAVORO SRL (codice fiscale n. 01863370266, codice ente n. 2191) iscritto nell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati al numero A0401, con le conseguenze di cui alla DGR n. 2120/2015, citata;
  2. di pubblicare per intero il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Avverso i vizi del presente Decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale amministrativo Regionale entro 60 giorni dell’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l’impugnazione del provvedimento.

Pier Angelo Turri

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