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Materia: Difesa del suolo
Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 67 del 14 febbraio 2017
Ditta Mignolli Alfonso s.n.c. di Mignolli Armando e C. - Cava di calcare da taglio denominata "CORTINE" e sita in Comune di S.Anna d'Alfaedo (VR) - D.G.R. di autorizzazione n. 1316 del 13.03.1979. Proroga dei termini di coltivazione e approvazione del Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione di cava. L.R. 44/82 - D.lgs. 117/08.
Si tratta del rilascio di proroga dei termini di coltivazione ed approvazione del Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione della cava di calcare da taglio denominata "CORTINE" e sita in Comune di S.Anna d'Alfaedo (VR).
Estremi dei principali documenti istruttori: D.G.R. n. 1316 del 13.03.1979 di autorizzazione alla coltivazione di cava; Istanza di proroga dei termini di coltivazione della cava della ditta in data 06.08.2009 ed acquisita al prot. n. 452308/57.02 del 13.08.2009; Decreto n. 47 del 04.03.2013 di intestazione alla coltivazione di cava; Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione di cava acquisito in data 07.10.2011 e successive integrazioni acquisite in data 16.02.2016 al prot. n. 58879.
Il Direttore
VISTA l’istanza in data 06.08.2009, pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 452308/57.02 del 13.08.2009, con la quale la ditta Mignolli Alfonso ha chiesto la proroga dei termini di coltivazione della cava di calcare da taglio denominata “CORTINE” e sita in Comune di S.Anna d’Alfaedo (VR);
VISTA la documentazione presentata a corredo dell’istanza di proroga e le successive integrazioni pervenute in Regione il 09.02.2016 ed acquisite al prot. n. 58879 del 16.02.2016;
PRESO ATTO che le motivazioni della richiesta di proroga che riguardano la perdurante crisi del settore risultano accogli bili e che sono presenti riserve di materiale estraibile a giacimento;
VISTA la D.G.R. n. 1316 del 13.03.1979 con la quale la ditta Mignolli Alfonso è stata autorizzata a coltivare la cava e il relativo progetto;
VISTO il decreto n. 47 del 04.03.2013 con il quale l’autorizzazione alla coltivazione di cava è stata intestata alla ditta Mignolli Alfonso s.n.c. di Mignolli Armando e C.;
CONSIDERATO che la citata D.G.R. n. 6429 del 11.12.1979, in virtù della D.G.R. n. 781 del 26.03.2004, stabilisce al 31.12.2004 il termine per la conclusione dei lavori di estrazione e sistemazione ambientale, termine successivamente prorogato al 31.12.2009;
CONSIDERATO che l’ambito di cava non ricade in zona a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
CONSIDERATO che la cava ricade a circa 620 metri dalle aree S.I.C. e Z.P.S. della Rete Natura 2000, denominate “Monti Lessini: Ponte di Veja, Vajo della Marciora” ed identificate con codice IT 3210006;
PRESO ATTO della dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.) nei confronti del Sito della Rete Natura 2000 presentata dalla ditta ai sensi della D.G.R. n. 2299/2014;
VISTA la nota in data 20.08.2009 prot. n. 462428/57.02, di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 07.08.1990 n. 241 trasmessa al Comune di S.Anna d’Alfaedo;
PRESO ATTO che è trascorso il periodo di pubblicazione della domanda all’albo pretorio comunale, che non sono pervenute osservazioni o opposizioni e che pertanto si può procedere al completamento dell’iter istruttorio;
VISTO il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione acquisito in data 07.10.2011 e i successivi atti integrativi acquisiti in data 16.02.2016 al prot. n. 58879, dai quali emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;
RILEVATO che non sono emersi elementi ostativi alla proroga dei termini per la conclusione dei lavori di coltivazione della cava;
RITENUTO di accogliere e fare proprie le conclusioni dell’istruttoria svolta e quindi di rilasciare la proroga dei termini per la conclusione dei lavori di coltivazione della cava, risultando l’intervento compatibile e coerente con le vigenti norme;
VISTA la comunicazione in data 24.11.2016 con la quale il Ministero dell’Interno – Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia ha attestato che a carico della ditta Mignolli Alfonso s.n.c. di Mignolli Armando e C. e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, alla medesima data non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del citato D.Lgs. n. 159/2011;
VISTO che la ditta Mignolli Alfonso s.n.c. di Mignolli Armando e C. ha versato il deposito cauzionale iniziale di € 113.025,75 (centotredicimilaventicinque/75), riferito a marzo 2013;
VISTA la nota prot. n. 239880 del 10.06.2015 con la quale è stato chiesto alla ditta di incrementare l’importo del deposito cauzionale ad € 113.138,78 (centotredicimilacentotrentotto/78), per adeguarlo al biennio marzo 2013 – marzo 2015;
CONSIDERATO che la ditta non ha dato alcun seguito ai contenuti della nota prot. n. 239880/2015;
RITENUTO necessario subordinare il rilascio del presente provvedimento alla presentazione del deposito cauzionale per l’importo di € 113.138,78 (centotredicimilacentotrentotto/78), adeguato al periodo marzo 2013 – marzo 2015;
VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;
VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R. n. 2299/2014;
VISTA la deliberazione n. 652 del 20.03.2007 ed in particolare i punti 7 e 8 dell’allegato A al provvedimento;
VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n.44;
VISTA la deliberazione n. 949 del 09.03.1993;
VISTO l'art. 28, comma 2, della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 20.1.1998;
VISTI gli atti d’ufficio;
decreta
Marco Puiatti
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