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Bur n. 25 del 07 marzo 2017


Materia: Difesa del suolo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 67 del 14 febbraio 2017

Ditta Mignolli Alfonso s.n.c. di Mignolli Armando e C. - Cava di calcare da taglio denominata "CORTINE" e sita in Comune di S.Anna d'Alfaedo (VR) - D.G.R. di autorizzazione n. 1316 del 13.03.1979. Proroga dei termini di coltivazione e approvazione del Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione di cava. L.R. 44/82 - D.lgs. 117/08.

Note per la trasparenza

Si tratta del rilascio di proroga dei termini di coltivazione ed approvazione del Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione della cava di calcare da taglio denominata "CORTINE" e sita in Comune di S.Anna d'Alfaedo (VR).

Estremi dei principali documenti istruttori:
D.G.R. n. 1316 del 13.03.1979 di autorizzazione alla coltivazione di cava; Istanza di proroga dei termini di coltivazione della cava della ditta in data 06.08.2009 ed acquisita al prot. n. 452308/57.02 del 13.08.2009; Decreto n. 47 del 04.03.2013 di intestazione alla coltivazione di cava; Piano di Gestione dei rifiuti di estrazione di cava acquisito in data 07.10.2011 e successive integrazioni acquisite in data 16.02.2016 al prot. n. 58879.

Il Direttore

VISTA l’istanza in data 06.08.2009, pervenuta in Regione e acquisita al prot. n. 452308/57.02 del 13.08.2009, con la quale la ditta Mignolli Alfonso ha chiesto la proroga dei termini di coltivazione della cava di calcare da taglio denominata “CORTINE” e sita in Comune di S.Anna d’Alfaedo (VR);

VISTA la documentazione presentata a corredo dell’istanza di proroga e le successive integrazioni pervenute in Regione il 09.02.2016 ed acquisite al prot. n. 58879 del 16.02.2016;

PRESO ATTO che le motivazioni della richiesta di proroga che riguardano la perdurante crisi del settore risultano accogli bili e che sono presenti riserve di materiale estraibile a giacimento;

VISTA la D.G.R. n. 1316 del 13.03.1979 con la quale la ditta Mignolli Alfonso è stata autorizzata a coltivare la cava e il relativo progetto;

VISTO il decreto n. 47 del 04.03.2013 con il quale l’autorizzazione alla coltivazione di cava è stata intestata alla ditta Mignolli Alfonso s.n.c. di Mignolli Armando e C.;

CONSIDERATO che la citata D.G.R. n. 6429 del 11.12.1979, in virtù della D.G.R. n. 781 del 26.03.2004, stabilisce al 31.12.2004 il termine per la conclusione dei lavori di estrazione e sistemazione ambientale, termine successivamente prorogato al 31.12.2009;

CONSIDERATO che l’ambito di cava non ricade in zona a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

CONSIDERATO che la cava ricade a circa 620 metri dalle aree S.I.C. e Z.P.S. della Rete Natura 2000, denominate “Monti Lessini: Ponte di Veja, Vajo della Marciora” ed identificate con codice IT 3210006;

PRESO ATTO della dichiarazione di non necessità di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.) nei confronti del Sito della Rete Natura 2000 presentata dalla ditta ai sensi della D.G.R. n. 2299/2014;

VISTA la nota in data 20.08.2009 prot. n. 462428/57.02, di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della L. 07.08.1990 n. 241 trasmessa al Comune di S.Anna d’Alfaedo;

PRESO ATTO che è trascorso il periodo di pubblicazione della domanda all’albo pretorio comunale, che non sono pervenute osservazioni o opposizioni e che pertanto si può procedere al completamento dell’iter istruttorio;

VISTO il Piano di gestione dei rifiuti di estrazione acquisito in data 07.10.2011 e i successivi atti integrativi acquisiti in data 16.02.2016 al prot. n. 58879, dai quali emerge che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;

RILEVATO che non sono emersi elementi ostativi alla proroga dei termini per la conclusione dei lavori di coltivazione della cava;

RITENUTO di accogliere e fare proprie le conclusioni dell’istruttoria svolta e quindi di rilasciare la proroga dei termini per la conclusione dei lavori di coltivazione della cava, risultando l’intervento compatibile e coerente con le vigenti norme;

VISTA la comunicazione in data 24.11.2016 con la quale il Ministero dell’Interno – Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia ha attestato che a carico della ditta Mignolli Alfonso s.n.c. di Mignolli Armando e C. e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, alla medesima data non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del citato D.Lgs. n. 159/2011;

VISTO che la ditta Mignolli Alfonso s.n.c. di Mignolli Armando e C. ha versato il deposito cauzionale iniziale di € 113.025,75 (centotredicimilaventicinque/75), riferito a marzo 2013;

VISTA la nota prot. n. 239880 del 10.06.2015 con la quale è stato chiesto alla ditta di incrementare l’importo del deposito cauzionale ad € 113.138,78 (centotredicimilacentotrentotto/78), per adeguarlo al biennio marzo 2013 – marzo 2015;

CONSIDERATO che la ditta non ha dato alcun seguito ai contenuti della nota prot. n. 239880/2015;

RITENUTO necessario subordinare il rilascio del presente provvedimento alla presentazione del deposito cauzionale per l’importo di € 113.138,78 (centotredicimilacentotrentotto/78), adeguato al periodo marzo 2013 – marzo 2015;

VISTO il D.lgs. 42/2004 ed il DPCM 12.12.2005;

VISTI la Dir.92/43/CEE, il D.P.R. n. 357/1997 e la D.G.R. n. 2299/2014;

VISTA la deliberazione n. 652 del 20.03.2007 ed in particolare i punti 7 e 8 dell’allegato A al provvedimento;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n.44;

VISTA la deliberazione n. 949 del 09.03.1993;

VISTO l'art. 28, comma 2, della L.R. 10 gennaio 1997, n. 1;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 20.1.1998;

VISTI gli atti d’ufficio;

decreta

  1. di prorogare fino al 31.12.2020 alla ditta Mignolli Alfonso s.n.c. di Mignolli Armando e C., con sede in Fane di Negrar (VR) via Pezze n. 7, per i motivi in premessa esposti, il termine di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1316 del 13.03.1979, come stabilito con D.G.R. n. 781 del 26.03.2004 e riguardante la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) della cava di calcare da taglio denominata “CORTINE” e sita in Comune di S.Anna d’Alfaedo (VR);
  2. di fare obbligo alla ditta di attivarsi al fine di dare adeguato sviluppo ai lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione) rispettando la temporalità assegnata di cui al precedente punto n. 1);
  3. di fare obbligo alla ditta di osservare tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 6429 del 11.12.1979 e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con quelle stabilite dal presente atto;
  4. di ribadire quanto già prescritto con decreto n. 107 del 23.05.2007 e con decreto n. 24 del 13.02.2013;
  5. mettere in atto tutti gli accorgimenti utili ed indispensabili a contenere l’emissione di polveri e rumori al fine di tutelare il più ampio contesto circostante;
  6. di approvare, ai sensi del D.lgs. n. 117 del 30.05.2008, il piano di gestione dei rifiuti di estrazione, pervenuto in Regione il 07.10.2016 e successive integrazioni pervenute in Regione ed acquisite al prot. n. 58879 del 16.02.2016, dando atto che non vi è produzione di rifiuti di estrazione;
  7. di stabilire, ai sensi dell’art. 5 comma 4 del D.lgs. 117/08, che il piano di gestione dei rifiuti di cava sia nuovamente approvato qualora sullo stesso intervengano modifiche sostanziali e che, comunque, il piano medesimo sia riesaminato dalla ditta almeno ogni 5 anni;
  8. di fare obbligo alla ditta di rispettare le statuizioni di cui al citato D.lgs. 117/08 e correlato piano di gestione, dando atto che il deposito cauzionale è stabilito a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dall’attività di coltivazione, compresi quelli di cui al D.lgs. 117/08;
  9. di stabilire che il piano di gestione dei rifiuti di estrazione ha effetti sulle attività di coltivazione di cava mentre ne sono esclusi le eventuali altre attività ancorchè collocate all’interno della cava;
  10. di fare obbligo alla ditta di presentare, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, a garanzia degli obblighi derivanti dall’autorizzazione della Giunta Regionale n. 1316 del 13.03.1979 e dal presente decreto, regolare documentazione dell’avvenuto versamento di un deposito cauzionale effettuato in conformità alle normative vigenti, al valore corrente dell’importo di € 113.138,75 (centotredicimilacentotrentotto/75), oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fidejussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, disporrà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, mentre, in caso di una inosservanza degli obblighi stessi, la stessa Giunta Regionale provvederà ad incamerare il deposito cauzionale medesimo;
  11. di svincolare, una volta accettata la cauzione di cui al punto 10), il deposito cauzionale per l’importo complessivo di Euro 113.025,75 (centotredicimilaventicinque/75) (deposito n. 2015293 del 26.06.2013 della Coface s.p.a. – ordine di costituzione definitivo n. 2016/0295), presentato dalla ditta Mignolli Alfonso s.n.c. di Mignolli Armando e C. in favore della Regione Veneto, nonché di restituire alla ditta medesima il relativo titolo di garanzia;
  12. di applicare espressamente, in via generale e per la specifica fattispecie di cava, quanto stabilito dalla citata D.G.R. n. 652/2007 che si intende qui richiamata e trascritta;
  13. di determinare le spese di istruttoria della domanda in € 100,00 (cento/00);
  14. di fare obbligo alla ditta Mignolli Alfonso s.n.c. di Mignolli Armando e C., prima della consegna o notifica del presente provvedimento, di versare la somma di cui sopra alla Tesoreria Regionale, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit S.p.a ovvero tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del Veneto – Servizio di Tesoreria;
  15. di disporre l'invio del presente decreto al Comune di S.Anna d’Alfaedo, alla Provincia di Verona, alla Direzione Operativa – U.O. Forestale Verona e Rovigo, nonché di pubblicarlo sul B.U.R. del Veneto;
  16. di procedere, in adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all’art.23 del D.lgs.n.33/2013, alla pubblicazione del presente atto nell’apposito sito istituzionale regionale;
  17. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;

Marco Puiatti

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