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Bur n. 25 del 07 marzo 2017


Materia: Difesa del suolo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 56 del 08 febbraio 2017

Ditta Impresa Chesini Ernesto di Chesini Euganio s.a.s. - Intestazione dell'autorizzazione a coltivare la cava di sabbia e ghiaia denominata "BARDOLINE ALTE" e sita in Comune di Pescantina (VR). (L.R. 44/82).

Note per la trasparenza

Trattasi dell'intestazione dell'autorizzazione a coltivare la cava di sabbia e ghiaia denominata "BARDOLINE ALTE" e sita in Comune di Pescantina (VR), a favore della ditta Impresa Chesini Ernesto di Chesini Eugenio s.a.s. che subentra, per cambio di denominazione e ragione sociale, alla ditta Impresa Chesini di Chesini Ernesto e Figli s.n.c. -

Estremi dei principali documenti istruttori:
D.G.R. n.3841 del 03.11.2000 di autorizzazione alla coltivazione in ampliamento di cava; istanza di intestazione del'autorizzazione alla coltivazione di cava della ditta in data 22.02.2016, acquisita al prot. n.69125 del 23.02.2016.

Il Direttore

VISTA la deliberazione n. 3841 del 03.11.2000, con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato la ditta Impresa Chesini di Chesini Ernesto e Figli s.n.c. a coltivare la cava di sabbia e ghiaia denominata “BARDOLINE ALTE” e sita in Comune di Pescantina (VR);

VISTA la nota in data 04.11.2016 pervenuta in Regione ed acquisita al prot. n. 431455 del 07.11.2016, con la quale il rappresentante della ditta Impresa Chesini Ernesto di Chesini Eugenio s.a.s. – C.F. 00452870231 con sede in Pescantina (VR) via Trento n. 16, ha comunicato il cambio di denominazione e ragione sociale rispetto alla precedente ditta Impresa Chesini di Chesini Ernesto e Figli s.n.c. mantenendo invariati sia la sede legale sia il Codice Fiscale e Partita I.V.A., tutto ciò come da atto notarile di cessione di quota di società in nome collettivo e trasformazione in società in accomandita semplice in data 07.10.2016 e registrato a Verona il 14.10.2016;

VISTO che con la medesima nota acquisita in Regione al prot. n. 431455/2016 la ditta Impresa Chesini Ernesto di Chesini Eugenio s.a.s. ha chiesto conseguentemente che l’autorizzazione alla coltivazione della cava di sabbia e ghiaia denominata “BARDOLINE ALTE”, venga a lei intestata;

VISTA la D.G.R. n. 764 del 07.06.2011 “Direttive in materia di trasferimento di autorizzazione di cava ai sensi della L.R. 07.09.1982, n. 44” e successiva D.G.R. n. 1955 del 28.10.2013 di modifica ed integrazione del precedente provvedimento;

VISTA la comunicazione in data 19.01.2017 con la quale il Ministero dell’Interno – Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia ha attestato che a carico della ditta Impresa Chesini Ernesto di Chesini Eugenio s.a.s. e dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011, alla medesima data non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 del citato D.Lgs. n. 159/2011;

PRESO ATTO che la ditta Impresa Chesini Ernesto di Chesini Eugenio s.a.s. possiede l'idoneità tecnica ed economica a eseguire i lavori di coltivazione della cava;

RITENUTO pertanto di provvedere all’intestazione dell’autorizzazione di cui alla D.G.R. n. 3841 del 03.11.2000 alla ditta Impresa Chesini Ernesto di Chesini Eugenio s.a.s. – C.F. 00452870231 con sede in Pescantina (VR) via Trento n. 16;

PRESO ATTO che la ditta Impresa Chesini Ernesto di Chesini Eugenio s.a.s. possiede l'idoneità tecnica ed economica a eseguire i lavori di coltivazione della cava;

RITENUTO necessario chiedere alla ditta Impresa Chesini Ernesto di Chesini Eugenio s.a.s. copia della convenzione di cui all’art. 20 della L.R. 44/82 da stipularsi tra la ditta medesima e il Comune di Pescantina ovvero l’atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione redatto ai sensi dell’art. 20 della L.R. 44/82;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n.44, e in particolare l'art. 43 secondo il quale, fino all'entrata in vigore del Piano Provinciale delle Attività di cava, le funzioni amministrative attribuite alla Giunta Provinciale in tema di autorizzazioni sono esercitate dalla Giunta Regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale, n.95 del 20.1.1998, concernente le disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art.23 della L.R.44/82;

VISTO l'art. 28, comma 2, della L.R. 10 01. 1997, n.1;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

  1. di prendere atto che la ditta Impresa Chesini di Chesini Ernesto e Figli s.n.c. si è trasformata per cessione di quota di società in nome collettivo e trasformazione in società in accomandita semplice nella ditta Impresa Chesini Ernesto di Chesini Eugenio s.a.s. – C.F. 00452870231 con sede in Pescantina (VR) via Trento n. 16, giusto atto notarile di cessione di quota di società in nome collettivo e trasformazione in società in accomandita semplice in data 07.10.2016;
  2. di intestare alla ditta Impresa Chesini Ernesto di Chesini Eugenio s.a.s. – C.F. 00452870231 con sede in Pescantina (VR) via Trento n. 16, l’autorizzazione a coltivare la cava sabbia e ghiaia denominata “BARDOLINE ALTE” e sita in Comune di Pescantina (VR), rilasciata con D.G.R. n. 3841 del 03.11.2000;
  3. di stabilire che la ditta Impresa Chesini Ernesto di Chesini Eugenio s.a.s. è tenuta a presentare, prima della consegna o notifica del presente provvedimento:
    1. il deposito cauzionale , a garanzia degli obblighi derivanti dall’autorizzazione di cui al punto 2), in numerario o in titoli di stato al valore corrente di Euro 238.118,52 (duecentotrentottomilacento-diciotto/52), adeguato a novembre 2016, oppure, sempre per lo stesso importo, copia originale di polizza fideiussoria bancaria o di altro ente autorizzato. La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, delibererà lo svincolo del suddetto deposito cauzionale previo accertamento dell’osservanza, da parte della ditta autorizzata, degli obblighi derivanti dall’autorizzazione, mentre, in caso di inosservanza degli obblighi stessi, la Giunta Regionale provvederà ad incamerare l’importo corrispondente alle garanzie presentate;
    2. la convenzione di cui all’art. 20 della L.R. 44/82 stipulata tra la ditta medesima e il Comune di Pescantina ovvero l’atto unilaterale d'obbligo sostitutivo della convenzione redatto ai sensi dell’art. 20 della L.R. 44/82;
  4. di svincolare, una volta accettata la cauzione di cui al punto 3 lettera a), il deposito cauzionale per l’importo complessivo di Euro 238.118,52 (duecentotrentottomilacentodiciotto/52) (deposito n. 350570579 del 12.02.2015 della Generali Italia s.p.a. – ordine di costituzione definitivo n. 2016/0143), presentato dalla ditta Impresa Chesini di Chesini Ernesto e Figli s.n.c. in favore della Regione Veneto, nonché di restituire alla ditta medesima il relativo titolo di garanzia;
  5. di stabilire che la ditta Impresa Chesini Ernesto di Chesini Eugenio s.a.s. è tenuta ad osservare tutte le altre condizioni e prescrizioni di cui all’autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 3841 del 03.11.2000 che si intende qui integralmente trascritta e che la ditta medesima subentra integralmente agli obblighi già posti in capo alla ditta Impresa Chesini di Chesini Ernesto e Figli s.n.c.;
  6. di determinare le spese di istruttoria della domanda in euro 100,00 (cento/00);
  7. di stabilire che la ditta Impresa Chesini Ernesto di Chesini Eugenio s.a.s., prima della consegna o notifica del presente provvedimento, è tenuta a versare la somma di euro 100,00 (cento/00) alla Tesoreria Regionale, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit S.p.a ovvero tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del Veneto – Servizio di Tesoreria;
  8. di disporre l'invio del presente decreto al Sindaco del Comune di Pescantina, alla Provincia di Verona, alla Direzione Operativa – U.O. Forestale Ovest nonchè di trasmettere l’atto medesimo informalmente alla ditta interessata per gli adempimenti propedeutici alla consegna dello stesso e di pubblicarlo nel B.U.R. della Regione Veneto;
  9. di procedere, in adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all’art.23 del D.lgs.n.33/2013, alla pubblicazione del presente atto nell’apposito sito istituzionale regionale;
  10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

Marco Puiatti

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