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Bur n. 25 del 07 marzo 2017


Materia: Difesa del suolo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 55 del 08 febbraio 2017

Ditta Trentin s.r.l. - Cava di ghiaia, denominata "GRAVONI" e sita in Comune di Arcade (TV), autorizzata con D.G.R. n.3214 del 12.07.1994. Proroga dei termini di conclusione dei lavori di sistemazione ambientale. (L.R. 44/82 - D.G.R. 652/2007).

Note per la trasparenza

Trattasi di provvedimento di rilascio di proroga dei termini per la conclusione dei lavori di sistemazione ambientale nella cava "Gravoni" in Comune di Arcade (TV).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza della ditta Trentin s.r.l. pervenuta in data 30.10.2014 - nota n.49571 in data 05.02.2015 di richiesta documentazione integrativa - nota n.99689 in data 11.3.2016 di sollecito invio documentazione integrativa - documentazione integrativa acquisita in data 06.05.2016 - comunicazione di avvio procedimento con nota in data 16.05.2016 - pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Arcade dal 16.06.2016 al 01.07.2016.

Il Direttore

VISTA la D.G.R. n. 3214 del 12.07.1994 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato l’ampliamento della cava di ghiaia denominata “GRAVONI”, sita in Comune di Arcade (TV), stabilendo, tra l’altro, che i lavori di estrazione dovevano concludersi entro il 30.06.2002 e quelli di sistemazione ambientale entro il 31.12.2002;

VISTI i decreti n. 294 del 04.11.2003, n. 341 del 14.11.2005, n. 127 del 31.08.2010 e n. 139 del 23.10.2012, con i quali il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) è stato prorogato al 31.10.2014;

PRESO ATTO che con il citato decreto n. 139/2012 è stata autorizzata, contestualmente alla proroga dei termini, anche una variante non sostanziale al progetto autorizzato riguardante le scarpate di cava;

VISTO il decreto n. 256 del 18.07.2000 con il quale è stata estinta la porzione di cava corrispondente al settore sud-ovest;

VISTA l’istanza in data 29.10.2014, pervenuta in Regione in data 30.10.2014 e protocollata al n. 471422 del 07.11.2014, con la quale la ditta Trentin s.r.l. ha chiesto una ulteriore proroga per completare i lavori di ricomposizione ambientale;

VISTA la nota n. 49571 in data 05.02.2015 con la quale è stato chiesto alla ditta di produrre la documentazione tecnica prevista per il completamento della pratica, nonché la successiva nota n. 99689 in data 11.03.2016 di sollecito per l’invio della documentazione medesima;

VISTA la documentazione integrativa acquisita al protocollo n. 184491 del 11.05.2016;

VISTO il D.Lgs. 42/2004;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n. 44;

VISTA la deliberazione n. 949 del 09.03.1993, con la quale la Giunta Regionale ha impartito direttive in ordine alle cave con termini di coltivazione prorogabili;

VISTA la documentazione presentata a corredo dell’istanza;

VISTO il referto di avvenuta pubblicazione della domanda di proroga all’albo pretorio del Comune di Arcade, dal 16.06.2016 al 01.07.2016 e preso atto che non sono pervenute osservazioni;

VISTA la nota n. 2016/0072654 del 30.08.2016 con la quale la Provincia di Treviso ha evidenziato che le canalette consortili lungo i lati est e sud dell’area della cava sono prive di qualsiasi opera (dosso e/o contropendenza) funzionale ad impedire, in caso di straripamenti, il deflusso delle acque all’interno della depressione di cava. Pertanto al fine di ovviare a tale imprevisto propone l’adozione con il decreto di proroga di apposita prescrizione;

VISTA la nota n. 19807 del 14.11.2016 del Consorzio di Bonifica Piave, con la quale anch’esso propone di integrare il decreto di proroga con la prescrizione di realizzare un arginello di contenimento delle acque superficiali, verificato che i canali irrigui presenti lungo il perimetro della cava, in particolare il canale terziario Soldati (Ramo 1) che scorre in una canaletta prefabbricata lungo il lato sud-est della cava, sono pre-esistenti all’attività di cava e possono essere sempre interessati da episodi di tracimazione, con conseguente rischio di ruscellamento lungo le scarpate della cava;

CONSIDERATO opportuno concedere la proroga richiesta per consentire la conclusine dei lavori di sistemazione della cava;

VISTA la D.G.R. 20.03.2007, n. 652, ed, in particolare, il punto 6 dell’Allegato A;

RITENUTO di provvedere al rilascio della proroga dei termini di conclusione della sistemazione per la temporalità prevista nel crono programma di cui alla documentazione prodotta dalla ditta, con la prescrizione relativa alla realizzazione di un arginello;

VISTA la D.G.R. n. 761/2010;

CONSIDERATO che la ditta non ha dato riscontro alla richiesta di integrazione del Piano di gestione dei Rifiuti di estrazione e che si ritiene necessario intimare alla ditta l’adempimento di tale obbligo;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06.12.2016 riguardante specificazioni e chiarimenti in merito alle modalità applicative dell’art. 13 della L.R. 4/2016;

VISTO l'art. 28, comma 2, della L. R. 10 gennaio 1997, n. 1;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale, n. 95 del 20.1.1998;

VISTI gli atti d’ufficio;

decreta

  1. di prorogare al 30.11.2018, alla ditta Trentin s.r.l., con sede in Conegliano (TV), via Maggiore G. Piovesana n. 115, per i motivi di cui in premessa, il termine di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 3214 del 12.07.1994, riguardante la conclusione dei lavori di sistemazione ambientale della cava di ghiaia e sabbia denominata “GRAVONI” e sita nei Comuni di Arcade (TV);
  2. di far obbligo alla ditta di procedere al completamento delle opere ricompositive di progetto secondo la sequenza indicata al punto D (pagg. 7-8) della Relazione Tecnica in data 05.05.2016, acquisita al prot. n. 184491 in data 11.05.2016, debitamente vistata, ed esplicata graficamente nelle tavole allegate alla relazione medesima;
  3. di far obbligo alla ditta di realizzare, entro il 30.06.2017, all’interno della recinzione ed in adiacenza alla stessa, lungo il lato est della cava e lungo il tratto sud confinanti con canaletta d’irrigazione, un arginello in materiale a bassa permeabilità di altezza e larghezza opportuna, (altezza minima di 50 cm) al fine di impedire l’ingresso in cava di acque superficiali tali da poter generare fenomeni di instabilità lungo i versanti. Il suddetto arginello dovrà mantenere una distanza di almeno 50 cm dal bordo della suddetta canaletta irrigua;
  4. di far obbligo alla ditta di provvedere entro il 30.06.2017, alla completa rimozione ed al conseguente allontanamento, qualora ciò non fosse ancora avvenuto, del materiale proveniente dalla pregressa attività di recupero inerti svolta presso il sito della cava;
  5. di acconsentire alla ditta per il completamento della ricomposizione morfologica di cui alla variante non sostanziale approvata con decreto n. 139 del 23.10.2012 l’utilizzo anche dei seguenti materiali:
    1. terre da scavo di provenienza esterna alla cava, nelle quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo;
    2. sottoprodotti provenienti dagli impianti di prima lavorazione della ghiaia, nei quali i valori di concentrazione siano inferiori ai limiti indicati in colonna A della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D.lgs. 152/2006 ovvero dei più elevati valori di fondo espressi dal sito di utilizzo e privi di sostanze pericolose derivanti dall’uso di flocculanti;
  6. di fare divieto alla ditta di utilizzare, per la ricomposizione, il materiale proveniente dall’attività di recupero di materiali inerti di cui al punto 4.;
  7. di intimare alla ditta di produrre, entro il 31.03.2017, la documentazione integrativa al Piano di Gestione dei Rifiuti di Estrazione richiesta con nota n. 120308 del 13.03.2014;
  8. di stabilire che l’inosservanza di quanto previsto al punto 7. può comportare la sospensione dei lavori ai sensi dell’art. 29 della L.R. 44/82;
  9. di determinare le spese di istruttoria della domanda in Euro 100,00 (cento/00);
  10. di stabilire che la ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, è tenuta a versare la somma di cui sopra alla Tesoreria Regionale, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit S.p.a ovvero tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del Veneto – Servizio di Tesoreria;
  11. di disporre l'invio del presente decreto al Sindaco del Comune di Arcade e alla Provincia di Treviso, nonché la pubblicazione dello stesso nel B.U.R. del Veneto;
  12. di procedere, in adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.lgs.n.33/2013, alla pubblicazione del presente atto nell’apposito sito istituzionale regionale;
  13. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

Marco Puiatti

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