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Bur n. 18 del 17 febbraio 2017


Materia: Settore secondario

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA RICERCA DISTRETTI E RETI n. 20 del 13 febbraio 2017

Registro regionale dei valutatori per l'individuazione dei soggetti incaricati di valutare le proposte progettuali sulle iniziative previste in tema di ricerca e innovazione. Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, articolo 15, comma 1. DGR n. 1516 del 12 agosto 2014. Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione. Anno 2017.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si riaprono i termini per l’anno 2017 per la presentazione delle domande d’iscrizione al Registro regionale dei valutatori.

Il Direttore

PREMESSO  che la legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 “Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo economico e dell’innovazione nel sistema produttivo regionale”, articolo 15, comma 1, ha istituito il Registro regionale dei valutatori per l’individuazione dei soggetti incaricati di valutare le proposte progettuali sulle iniziative previste da bando, demandando alla Giunta Regionale l’individuazione dei criteri e delle modalità per la relativa iscrizione nonché le modalità per la tenuta e l’aggiornamento del Registro medesimo;

che, con deliberazione n. 1516 del 12 agosto 2014, la Giunta Regionale ha approvato i criteri e le modalità per l’iscrizione al Registro regionale dei valutatori, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dello stesso Registro, oltre all’avviso pubblico per la presentazione delle domande d’iscrizione, incaricando altresì il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione degli adempimenti attuativi;

che, al fine di rendere operativo il Registro dei valutatori per l’anno 2015, con decreto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione n. 220 del 20 agosto 2014, è stata approvata la modulistica utile alla presentazione della domanda di iscrizione al Registro medesimo;

che la citata DGR n. 1516/2014, Allegato A, prevede che il Registro dei valutatori, a decorrere dall’anno 2016, sia aggiornato nel primo trimestre di ogni anno mediante avviso di riapertura dei termini di presentazione delle domande d’iscrizione, da emanarsi con decreto del Direttore della struttura regionale competente che approva, contestualmente, il relativo modello di domanda da pubblicare sul sito internet regionale;

che, con decreto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione n. 88 del 13 giugno 2016, è stata approvata la costituzione del Registro regionale dei valutatori di cui alla legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, articolo 15, comma 1, e alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1516 del 12 agosto 2014;

CONSIDERATO    che, in analogia a quanto stabilito sulla base all’avviso approvato con la citata DGR n. 1516/2014, Allegato B, la domanda di iscrizione può essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del presente atto ed entro il sessantesimo giorno successivo, esclusivamente mediante la modulistica disponibile all’indirizzo internet “www.regione.veneto.it”;

RITENUTO  di confermare la modulistica per la presentazione della domanda approvata con il citato DDRI n. 220 del 20 agosto 2014, Allegato A;

VISTO  la legge 7 agosto 1990 n. 241;

le leggi regionali 10 gennaio 1997 n. 1, 18 maggio 2007, n. 9, 31 dicembre 2012, n. 54;

 le DDGR n. 1516 del 12 agosto 2014, n. 435 del 15 aprile 2016, n. 802 e n. 803 del 27 maggio 2016, n. 1076 del 29 giugno 2016 e n. 1156 del 12 luglio 2016;

 il decreto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione n. 220 del 20 agosto 2014;

 il decreto n. 59 del 5 ottobre 2016 del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione;

decreta

  1. di riaprire i termini per la presentazione delle domande d’iscrizione al Registro regionale dei valutatori di cui alla legge regionale 18 maggio 2007, n. 9, articolo 15, comma 1;
  2. di confermare il modulo per la presentazione delle domande d’iscrizione al Registro regionale dei valutatori, giusta DGR n. 1516  del 12 agosto 2014, così come approvato con DDRI n. 220 del 20 agosto 2014, Allegato A;
  3. di dare atto che la domanda di iscrizione può essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del presente atto ed entro il sessantesimo giorno successivo, esclusivamente mediante la modulistica di cui al precedente punto 2), disponibile all’indirizzo internet “www.regione.veneto.it”;
  4. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina internet del sito regionale “www.regione.veneto.it”, alla sezione “Attività Produttive”, alla pagina “Bandi, Avvisi e Concorsi” a ciò dedicata, il presente provvedimento nella forma integrale nonché l’Allegato A al DDRI n. 220 del 20 agosto 2014, l’avviso pubblico di cui all’Allegato A al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e i criteri per l’iscrizione al Registro regionale dei valutatori, Allegato B di cui alla DGR n. 1516 del 12 agosto 2014.

Antonio Bonaldo

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)

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