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Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale
Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO E CULTURA n. 7 del 07 febbraio 2017
Autorizzazione a costituire il Fondo da destinare alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Anno 2016 - dell'ESU di Venezia. (DDGR n. 1841 del 08/11/2011 - n. 769 del 02/05/2012 - n. 2563 dell'11/12/2012 - n. 907 del 18/06/2013 - n. 2591 del 30/12/2013 - n. 2341 del 16/12/2014 - n. 233 del 03/03/2015 n. 1862 del 23/12/2015 - n. 1944 del 06/12/2016).
Viene autorizzato l’ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia a costituire il Fondo da destinare alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Anno 2016.
Il Direttore
VISTA la DGR n. 1841 del 08/11/2011 ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 ‘Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011’, art. 10 ‘Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Venetò. Avvio dell’attività ricognitiva”, che ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell’attività ricognitiva di cui all’art. 10 della L.R. n. 7/2011, tra cui gli ESU-Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario (ESU), nei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:
VISTA la DGR n. 769 del 02/05/2012, che ha prorogato fino al 31/12/2012 l’efficacia delle direttive poste dalla citata DGR n. 1841/2011;
VISTA la DGR n. 2563 dell’11/12/2012, che ha stabilito di:
VISTE le DDGR n. 907 del 18/06/2013, n. 2591 del 30/12/2013, n. 2341 del 16/12/2014, n. 233 del 03/03/2015 e n. 1862 del 23/12/2015 che hanno confermato e prorogato le disposizioni di cui alla DGR n. 2563/2012 fino al 31/12/2016;
VISTA la DGR n. 1944 del 06/12/2016 che ha confermato e prorogato fino al 31/12/2017 le disposizioni contenute nelle DDGR n. 1862/2015 e n. 233/2015 introducendo, in particolare, la seguente modifica alle prescrizioni di cui alla lettera a), punto 1, della DGR n. 2563/2012 più volte prorogata: “sono ammesse esclusivamente assunzioni, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente, prioritariamente tramite mobilità tra Enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale ed in subordine tramite mobilità ordinaria con altri comparti pubblici ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165”;
VISTA la nota dell’ESU di Venezia prot. n. 0002547 del 09/11/2016, che ha formulato la seguente richiesta di autorizzazione: costituzione del Fondo da destinare alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività – Anno 2016, per un costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo pari a € 293.254,46;
PRESO ATTO che l’ESU di Venezia ha dichiarato che: “le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (ex art. 15 CCNL 01/04/1999), sono determinate annualmente dagli Enti ai sensi del CCNL del 22/01/2004, secondo la nuova disciplina che distingue due tipologie di “risorse decentrate”:
la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il Fondo per le risorse decentrate è fornita dall’art. 15 del CCNL 01/04/1999;
le predette norme contrattuali sono integrate dalle disposizioni vigenti dei diversi contratti nazionali succedutisi nel tempo;”
RILEVATO che, l’ESU di Venezia ha altresì dichiarato: “di iscrivere le risorse finanziarie che lo alimentano, come determinate in relazione ai canali di finanziamento disciplinati dalle disposizioni contrattuali vigenti, come di seguito indicato:
PRESO ATTO che l’ESU di Venezia ha inoltre precisato:“ che il Fondo così costituito risulta compatibile con i vincoli di bilancio in quanto i relativi oneri trovano la copertura finanziaria nei capitoli di spesa per il personale; la coerenza con i vincoli del contratto ed il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all’evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati”;
RILEVATO che l’ESU di Venezia ha “ritenuto di confermare l’importo dello stanziamento storico (esercizio 1998) del fondo destinato alla remunerazione del lavoro straordinario, ridotto a norma di quanto previsto dall’art. 14, comma 4, del CCNL 1998-2001, nel valore di € 12.974,46”;
PRESO ATTO che la richiesta dell’ESU di Venezia di autorizzazione alla costituzione del Fondo da destinare alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Anno 2016 prevede un costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo pari a € 293.254,46, inferiore rispetto al costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo di € 300.000,00 autorizzato per il Fondo 2015 con Decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 46 del 13/10/2015, come previsto dall’art. 1, comma 236, della L. 28/12/2015, n. 208;
VISTO il parere prot. n. 490085 del 15/12/2016 con il quale la Direzione Organizzazione e Personale, sulla base degli elementi e dei dati forniti, ha preso atto della richiesta di autorizzazione dell’ESU di Venezia formulata con nota prot. n. 0002547 del 09/11/2016;
RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di rilasciare all’ESU di Venezia l’autorizzazione richiesta, descritta in premessa;
RITENUTO opportuno subordinare tale autorizzazione - prevista dalla DGR n. 1841/2011, esclusivamente al fine di perseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di riordino e miglioramento della funzionalità degli enti strumentali regionali - alla condizione che l’ESU di Venezia rispetti quanto disposto dalla succitata DGR n. 1944/2016;
VISTA la L.R. 18/12/1993, n. 53; VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8; VISTO l’art. 1, commi 557 e 557-quater, della L. 27/12/2006, n. 296; VISTO l’art. 9, comma 2-bis, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito in L. 30/07/2010, n. 122 e s.m.i.; VISTO l’art. 1, comma 236, della L. 28/12/2015, n. 208;
VISTO l’art. 15 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 01/04/1999;
VISTO l’art. 31 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 22/01/2004;
VISTA la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 12, prot. n. 24869 del 23/03/2016;
VISTE le DDGR n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 1303 del 22/07/2014, n. 2341/2014, n. 233/2015, n. 1862 del 23/12/2015 e n. 1944 del 06/12/2016;
VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 534540 del 15/11/2011; VISTA la nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 26257 del 18/01/2012; VISTA la nota dell’ESU di Venezia prot. n. 0002547 del 09/11/2016; VISTA la nota della Direzione Organizzazione e Personale prot. n. 490085 del 15/12/2016; VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54, come modificata dalla L.R. 17/05/2016, n. 14;
VISTA la nota della Direzione Formazione e Istruzione del 07/02/2017 prot. n. 49502 di trasmissione della proposta del presente decreto;
decreta
Santo Romano
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