Home » Dettaglio Decreto
Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA, IPAB, AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO n. 46 del 29 dicembre 2016
Nuova Autorizzazione all'esercizio per il "Centro Servizi Camerini" Via Ventimiglia n. 1 Piazzzola sul Brenta (PD) gestito dal "Centro Residenziale per anziani di Cittadella" Viale della Stazione n. 5. L.R. 22/2002.
L’atto, a seguito della mutata situazione di fatto, autorizza nuovamente il centro servizi all’esercizio di attività socio-sanitaria secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002 e identifica l’ente gestore
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria: istanza di autorizzazione del 11/02/2016 acquisita in data 11/02/2016 prot. n. 53664 pareri dell’Azienda ULSS 15 del 22/04/2016 prot. n. 34510, acquisito in data 22/04/2016 prot. n.159273.
Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.
Preso atto che il “Centro Servizi Camerini” di Piazzola sul Brenta gestito dall’IPAB “Centro Residenziale per Anziani di Cittadella”, viale della Stazione 5, è stato autorizzato per 5 anni ai sensi della L.R 22/2002 con Decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali n. 73 del 14/03/2014 per la capacità ricettiva di 72 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale, 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale e 15 posti di centro diurno per persone anziane non autosufficienti;
Preso atto che a seguito del completamento dei lavori previsti dal terzo ed ultimo stralcio del progetto di ampliamento della struttura, l’IPAB Centro Residenziale per anziani di Cittadella Viale della Stazione n. 5 con nota
del 11/02/2016, acquisita agli atti in data 11/02/2016 prot. n. 53664, (PD) ha chiesto l’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della D.G.R. 84/2007, per il Centro Servizi Camerini” Via Ventimiglia n. 1 Piazzola sul Brenta per la nuova capacità ricettiva;
Preso atto che con nota del 8/03/2016, prot. n. 92322 la Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, ha incaricato l’Azienda ULSS 15 della verifica ai sensi della L.R. 22/02.
Rilevato che l’Azienda ULSS 15 ha effettuato la visita di verifica in data 7/04/2016 e ha inviato alla Sezione Servizi Sociali, ora Direzione Servizi Sociali, il rapporto di verifica con prot. n. 35410 del 22/04/2016 registrato agli atti in data 22/04/2016 prot. n. 159273, dal quale risulta una valutazione conclusiva per cui il Centro Residenziale per Anziani di Cittadella è in possesso dei requisiti richiesti per l’autorizzazione all’esercizio, presso il Centro Servizi “Camerini” di Piazzola sul Brenta , Via Ventimiglia n. 1, di 84 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale, 24 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale.
Considerata la rispondenza alla programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale ai sensi degli art 7 e 8 della L.R. 22/02.
Visto il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 82 del 29/09/2016.
Visto che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’accreditamento istituzionale e che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92
decreta
Fabrizio Garbin
Torna indietro