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Bur n. 17 del 14 febbraio 2017


Materia: Difesa del suolo

Decreto DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 28 del 30 gennaio 2017

Ditta Zardin Ugino. Cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "GRITTI", in Comune di Bassano del Grappa (VI). D.G.R. di autorizzazione n. 3253 del 06.06.1995. Proroga del termine per la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale). (L.R. 44/1982).

Note per la trasparenza

Trattasi della proroga del termine per la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) per la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "GRITTI", in Comune di Bassano del Grappa (VI).

Estremi dei principali documenti istruttori: Deliberazione della Giunta Regionale di autorizzazione n. 3253 del 06.06.1995 Istanza della ditta in data 21.12.2016, acquisita al prot. n. 504667 del 22.12.2016

Il Direttore

 

VISTA la D.G.R. n. 3253 del 06.06.1995 di autorizzazione a coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata “GRITTI” in Comune di Bassano del Grappa (VI), rilasciata alla ditta Zardin Ugino;

VISTO che detta deliberazione stabiliva, tra l’altro, al 31.12.2005 il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione;

VISTI i D.D.R. n. 362 del 24.11.2005 e n. 151 del 25.06.2013 che hanno prorogato il termine fino al 31.12.2016;

VISTA l’istanza del 21.12.2016, acquisita al prot. n. 504667 del 22.12.2016, con la quale la ditta ha chiesto la proroga al 31.12.2020 del termine per l’ultimazione dei lavori di coltivazione;

VISTA la documentazione presentata a corredo dell’istanza;

VISTO il referto di avvenuta pubblicazione della domanda di proroga all’albo pretorio del Comune di Bassano del Grappa dal 27.12.2016 al 11.01.2017, dal quale emerge che non sono state presentate osservazioni o opposizioni;

RILEVATO che non sono emersi elementi ostativi al rilascio della proroga dei termini per la conclusione dei lavori di coltivazione, risultando l’intervento compatibile e coerente con le vigenti norme;

RITENUTO pertanto di accogliere e fare proprie le conclusioni dell’istruttoria svolta e quindi di accordare la proroga al 31.12.2020 del termine per la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale);

PRESO ATTO che, in applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia) è stata acquisita, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, la comunicazione in data 23.12.2016, ai sensi dell’art. 87 del D.lgs. 159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta titolare della domanda;

VISTA la legge regionale 7 settembre 1982, n.44;

VISTA la D.G.R. n. 949 del 09.03.1993;

VISTA la D.G.R. n. 1979 del 06.12.2016;

VISTO l'art. 28, comma 2, della L.R. 10.01.1997, n.1;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 95 del 20.1.1998;

VISTI gli atti d’ufficio;

decreta

  1. di prorogare al 31.12.2020, alla ditta Zardin Ugino con sede a Conco (VI) in contrà Gomarolo 51, per le motivazioni di cui in premessa, il termine per la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione ambientale) della cava di calcare lucidabile (marmo) denominata “GRITTI” in Comune di Bassano del Grappa, autorizzata con D.G.R. n. 3253 del 06.06.1995;
  2. di fare obbligo alla ditta di osservare tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nella D.G.R. n. 3253 del 06.06.1995 e s.m.i. non in contrasto con quelle stabilite dal presente atto;
  3. di rilasciare il presente provvedimento fatti salvi e impregiudicati gli eventuali diritti di terzi;
  4. di determinare le spese di istruttoria della domanda in € 100,00 (cento/00);
  5. di fare obbligo alla ditta, prima della consegna o notifica del presente provvedimento, di versare la somma di cui sopra alla Tesoreria regionale, tramite il c.c. bancario IT41V0200802017000100537110 di Unicredit spa ovvero tramite il c/c postale n. 10264307, intestati a Regione del Veneto – Servizio di Tesoreria;
  6. di disporre l'invio del presente decreto al Comune di Bassano del Grappa e alla Provincia di Vicenza, nonché di pubblicarlo sul B.U.R. del Veneto;
  7. di procedere in adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto nell’apposito sito istituzionale regionale;
  8. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo.

 

Marco Puiatti

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