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Bur n. 16 del 10 febbraio 2017


Materia: Acque

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA n. 6 del 11 gennaio 2017

Autorizzazione idraulica per l'esecuzione di messa in sicurezza di un tratto dissestato di strada comunale in sponda destra del Vaio Fumaro in località Corrubbio nel Comune di Grezzana (VR). Ditta: Comune di Grezzana. L.R. 41/88 - R.D. n. 523/1904 - Norme di polizia idraulica. Pratica n. 10921 - cartella archivio n. 823.

Note per la trasparenza

Provvedimento emesso al fine di autorizzare le opere di messa in sicurezza di un tratto dissestato di strada comunale in destra del Vaio Fanaro nel Comune di Grezzana (VR).

Estremi dei principali atti dell’istruttoria:
Istanza prot. n. 309991 del 11/08/2016.
Voto n. 136 del 06/10/2016.

Il Direttore

PREMESSO che con nota prot. n. 15566 la ditta Comune di Grezzana ha chiesto il rilascio di una autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori di messa in sicurezza di un tratto di strada comunale dissestato ubicato in sponda destra del Vaio Fanaro lungo la strada comunale Lugo – Corrubbio in località Corrubbio nel Comune di Grezzana (VR);

PRESO ATTO del parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto espresso dalla Commissione Tecnica Regionale Decentrata in materia di Lavori Pubblici per la provincia di Verona nell’adunanza del 06/10/2016 con voto n. 136, subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni fissate dalla Commissione stessa:

- l’intervento dovrà essere eseguito in conformità agli elaborati di progetto a firma dell’ing. Stefano Cordioli e secondo le indicazioni operative del geologo Alberto Cò;

- gli embrici previsti per la regimazione delle acque meteoriche stradali dovranno essere condotti almeno fino al piano roccioso sottostante, per evitare ulteriori azioni erosive a carico delle opere appena realizzate.

RITENUTO che l’opera non rechi sostanzialmente pregiudizio per il buon regime idraulico del corso d’acqua interessato, ne sia di impedimento all’esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica.

VISTO il R.D. 25 luglio 1904 n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1988 n° 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n° 59, artt. 86 ed 89”;

VISTA la L.R. 09 agosto 1988 n° 41 “Norme per la polizia idraulica e per l’estrazione di materiali litoidi negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali lacuali di competenza regionale”.

VISTA la L.R. 13 aprile 2001 n° 11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1988 n° 112”;

VISTO il Decreto della Direzione Operativa n. 4 dell’11/08/2016 “Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell’Unità Organizzativa Genio Civile Verona L.R. n. 54/2012, art. 18”;

decreta

1 - Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 - Di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523 del 25 luglio 1904, per le motivazioni addotte in premessa, l’Amministrazione Comunale di Grezzana - Partita I.V.A. 00405260233, ad eseguire i lavori di realizzazione di messa in sicurezza di un tratto di strada comunale dissestato in sponda destra del Vaio Fanaro lungo la strada comunale Lugo – Corrubbio in località Corrubbio nel Comune di Grezzana (VR) in conformità a quanto rappresentato negli elaborati grafici, che formano parte integrante del presente provvedimento, facendo proprie le motivazioni, le conclusioni e le prescrizioni contenute nel citato parere della Commissione Tecnica Regionale Decentrata Lavori Pubblici di Verona e disponendo il rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

  • eseguire i lavori in periodi idonei, garantendo la sicurezza idraulica del corso d’acqua ed il libero deflusso delle acque, senza modificare le sezioni e le opere idrauliche esistenti;
  • provvedere in forma continua alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell’opera;
  • non realizzare alcun ulteriore intervento nella fascia di rispetto idraulico, senza la preventiva autorizzazione della Unità Organizzativa Genio Civile di Verona;
  • limitare le escavazioni e/o i movimenti di terra allo stretto necessario, con modalità tali da garantire il massimo rispetto della stabilità del suolo;
  • sistemare adeguatamente, al termine dei lavori, l’intera area interessata dai lavori e sgombrare l’alveo e le sponde da materiali ed attrezzature;
  • comunicare con almeno 10 giorni di anticipo l’inizio dei lavori, e la loro conclusione all’Unità Organizzativa Genio Civile Verona;
  • iniziare i lavori, delle opere oggetto della presente concessione, entro anni 1 (uno) a decorrere dalla data di emissione del decreto e la conclusione dovrà avvenire entro anni 3 (tre), pena la decadenza del provvedimento.
  • previa preventiva, motivata, richiesta inoltrata all’Unità Organizzativa Genio Civile Verona potranno essere concesse eventuali proroghe;
  • assumersi tutte le responsabilità giuridiche ed economiche connesse con le eventuali servitù createsi sulle proprietà private per effetto dei presenti lavori.
  • rispettare in ogni caso la normativa di polizia idraulica contenuta nel R.D. n. 523 del 25/7/1904, nonché in altre Leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica;
  • non pretendere alcun risarcimento od indennizzo per eventuali danni di qualunque specie che dovessero essere causati alle opere o alle culture, da piene, frane, alluvioni ed altre cause;
  • esibire il presente decreto ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle condizioni idrauliche.

3 - Restano salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi, privati cittadini od Enti, nonché tutti gli ulteriori provvedimenti autorizzativi eventualmente necessari ai fini della legittima esecuzione dell’intervento in argomento;

4 - L’esecuzione di diverse o ulteriori opere oltre a quelle previste nel presente provvedimento o la non osservanza delle prescrizioni di cui al punto 2 verranno perseguite a termini di legge.

5 - Di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della L.R. n° 29 del 27/12/2011 e del DGR 14/05/2013 n° 677.

Ai sensi dell’art. 3 - comma 4° della Legge n° 241 del 1990 si rende noto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale competente entro i termini previsti per legge.

Marco Dorigo

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