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Bur n. 17 del 14 febbraio 2017


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA, IPAB, AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO n. 1 del 23 gennaio 2017

IIPPAB Opera Pia "Casa Paterna" con sede a San Donà di Piave e Istituto Provinciale per l'Infanzia "Santa Maria della Pietà" con sede a Venezia. Fusione per incorporazione ex articoli 58 e 62 della Legge 17 Luglio 1890, n. 6872 e articolo 12, comma 2, lettera a) della Legge regionale 15 Dicembre 1982, n. 55.

Note per la trasparenza

Un'Ipab del Sandonatese viene fusa per incorporazione in un'altra Ipab veneziana, ai fini della razionalizzazione istituzionale e della efficiente erogazione dei servizi.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - istanza di fusione delle richiedenti del 12 dicembre 2016; - parere favorevole alla fusione dei due enti espresso dal Sindaco Metropolitano di Venezia con decreto n. 30/2016 del 1 luglio 2016; - parere favorevole alla fusione espresso dal Consiglio comunale di San Donà di Piave con deliberazione n. 58 del 21 giugno 2016.

Il Direttore

  • vista l'istanza a firma delle due Ipab specificate in oggetto prot. 2670/16 e 507/16 del 12 dicembre 2016, con la quale è stato chiesto, in conformità a quanto disposto con deliberazione del Commissario Straordinario Regionale n. 23 del 6 dicembre 2016 per l’Opera Pia “Casa Paterna” e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 29 novembre 2016 per l’Istituto Provinciale per l’Infanzia “Santa Maria della Pietà”, la fusione della prima per incorporazione nell’Ipab “Santa Maria della Pietà” con sede legale in Venezia, a decorrere dal 1 febbraio 2017;
  • atteso che è stata ritualmente attivata la Città Metropolitana di Venezia per il parere di cui all’art. 62 della Legge 17 Luglio 1890, n. 6972, che detta Amministrazione si è pronunciata in senso favorevole sulla procedura di fusione a mezzo del decreto n. 30/2016 del 1 luglio 2016 a firma del Sindaco Metropolitano, ritenutosi organo competente all’emissione del parere richiesto e che, in ogni caso, non essendosi pronunciato il Consiglio entro il termine richiesto dalla legge sopra citata, l’Amministrazione di cui sopra deve reputarsi assenziente;
  • atteso che anche il Consiglio comunale di San Donà di Piave ha reso parere favorevole alla fusione espresso con deliberazione n. 58 del 21 giugno 2016;
  • ricordato che, letto lo statuto, l'IPAB Opera Pia “Casa Paterna” fu fondata il 23 Giugno 1883 atti notaio Pasini in Venezia n.6356 rep. 97 reg. e successivamente venne riconosciuta quale Ente Morale con Regio Decreto 14 Agosto 1883, avendo all’epoca, lo scopo di “ospitare con preferenza i figli orfani e poveri, nell’età dagli anni 8 ai 14, di coloro che ebbero danno da inondazioni del 1882 e da quelle che in seguito, per disgrazia, avvennero” e, inoltre, dare assistenza ai figli di altre persone in stato di povertà colpite da inondazioni;
  • ricordato che l'IPAB “Santa Maria della Pietà”, ha origini antichissime, essendo stata fondata nel 1335 da Frà Pietro d’Assisi, ed è ora ente pubblico senza scopo di lucro a cui è riconosciuta la finalità sociale di provvedere all’assistenza della maternità e dell’infanzia in situazioni di difficoltà;
  • considerato che la fusione dei due enti viene motivata dalle istanti al fine di migliorare l’offerta di attività di servizio al territorio, di consentire una migliore elaborazione di strategie con più efficace utilizzo di risorse, ottimizzando e riducendo le spese di gestione, per favorire l’investimento nella qualità di servizi;
  • ritenuto che la richiesta di fusione per incorporazione presentata dai due enti in oggetto possa essere accolta, in quanto le motivazioni addotte sono conformi a quanto disposto dall’articolo 99 del R.D. 5 Febbraio 1891, n. 5; e inoltre richiamando quanto fissato nel Titolo VI della 6972 del 17 Luglio 1890, ed in particolare dall’articolo 58, le suddette Ipab svolgono coincidenti finalità istituzionali, essendo entrambe rivolte all’assistenza dei minori;
  • rilevato che il valore contabile complessivo del patrimonio immobiliare dell’ente dopo la fusione per incorporazione, come risulta dagli stati patrimoniali, è di complessivi Euro 21.323.946,32= (ventun milioni trecento ventitremila novecento quarantasei/32);
  • rilevato che, per dichiarazione congiunta delle due Ipab, non sono state disposte modifiche allo statuto dell’ente incorporante;
  • atteso che ai sensi dell’articolo 12 della Legge Regionale 15 dicembre 1982, n. 55 rimane comunque in capo alla Direzione Servizi Sociali della Regione del Veneto la competenza alla fusione e all’esame degli statuti e delle loro eventuali modifiche;
  • visto l’articolo 117 della Costituzione;
  • vista la Legge n. 6972 del 17 Luglio 1890 e il relativo regolamento;
  • preso atto di quanto fissato dall’articolo 21 del Decreto Legislativo 4 Maggio 2001, n. 207;
  • visto l’articolo 12 della Legge Regionale 15 Dicembre 1982, n. 55, come modificato dall’articolo 71 della Legge Regionale 30 Gennaio 1997, n. 6;
  • visto l’art. 5 del Regolamento Regionale 31 maggio 2016;
  • visto il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 82 del 29 settembre 2016 che individua gli atti e provvedimenti amministrativi da far adottare ai Direttori delle Unità Operative;
  • preso atto dell’istruttoria dell’Ufficio;

decreta

  • di approvare la fusione delle due Ipab Istituto Provinciale per l’Infanzia “Santa Maria della Pietà” con sede a Venezia e Opera Pia “Casa Paterna” con sede a San Donà di Piave, mediante incorporazione della seconda da parte della prima, con tutti i conseguenti effetti di legge, a decorrere dal 1 febbraio 2017;
  • di dare atto che, dopo la fusione per incorporazione, il patrimonio immobiliare dell’Ipab Istituto Provinciale per l’Infanzia “Santa Maria della Pietà”, risultante dai valori contabili lordi iscritti negli stati patrimoniali dei due enti al 31/12/2015, depositati agli atti presso gli uffici regionali, consiste in complessivi € 21.323.946,32= (ventunmilionitrecentoventitremilanovecentoquarantasei/32), e che lo stesso è congruo al conseguimento degli scopi di cui allo statuto;
  • di rammentare che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della notifica dell’atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
  • di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  • di stabilire che il presente decreto, redatto in triplo originale, di cui uno conservato presso l’archivio Direzione Regionale per i Servizi sociali, viene notificato alle due Istituzioni interessate, trasmesso per opportuna conoscenza al Sindaco del Comune di Venezia della Città Metropolitana di Venezia e al Comune di San Donà di Piave;
  • di disporre l’integrale pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

 

Fabrizio Garbin

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