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Bur n. 15 del 07 febbraio 2017


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA, IPAB, AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO n. 47 del 29 dicembre 2016

Autorizzazione all'esercizio per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa di Riposo Francesco Fenzi - Residenza Ovest" e Sezione Stati Vegetativi Permanenti, siti in Conegliano (TV) viale Spellanzon n. 62, per il Centro di Servizi per persone non autosufficienti "Casa di Riposo Francesco Fenzi - Residenza Est", sito in Conegliano (TV), viale Spellanzon n. 64 e autorizzazione all'esercizio temporanea per l'Edificio Casa Bidoli sito in Conegliano (TV), viale Spellanzon 62/A gestiti dall'IPAB Casa Francesco Fenzi, viale Spellanzon n. 62 Conegliano (TV). L.R. 22/2002.

Note per la trasparenza

L’atto autorizza all’esercizio le unità di offerta indicate in oggetto secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002 e identifica l’ente gestore

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
istanza di autorizzazione del 3/05/2016 prot. n. 2291, acquisita in data 4/05/2016, prot. n. 316736 e n. 316901 del 18/08/2016, pareri dell’Azienda ULSS n. 7 “Pieve di Soligo” del 20/09/2016, prot. n. 29376 e prot. n. 29317, integrati con nota prot. n. 37040 del 17/11/2016, acquisiti agli atti in data 20/09/2016 ai prot. n. 353323, prot. n. 353299 e in data 17/11/2016 al prot. n. 449893.

Il Direttore

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.

Preso atto che con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 88 del 4/05/2011 il Centro Servizi per persone non autosufficienti “Casa di Riposo Francesco Fenzi” Viale Spellanzon n. 62 Conegliano (TV) è stato autorizzato all’esercizio in capo all’ente gestore Ipab Casa Francesco Fenzi per la seguente capacità ricettiva:

  • Residenza Est: 42 posti letto di primo livello assistenziale;
  • Residenza Ovest: 47 posti letto di primo livello assistenziale, 48 posti letto di secondo livello assistenziale e 5 posti di Sezione Stati Vegetativi Permanenti.

Preso atto che con nota del 3/05/2016, prot. n. 2291, acquisita in data 4/05/2016, prot. n. 316736 il legale rappresentante della Ipab Casa Francesco Fenzi, chiedendo il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio secondo le procedure indicate dalla DGR 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla DGR 84/2007 per i servizi gestiti, specificando:

  • che sono stati avviati nel mese di gennaio 2016 i lavori di messa a norma alle normative di sicurezza e antincendio di tutto il padiglione Residenza Est, redigendo specifica richiesta agli organi competenti alla autorizzazione alla realizzazione;
  • che è stata avviata richiesta di autorizzazione all’esercizio temporanea per il centro servizi per persone anziane non autosufficienti Casa Bidoli per un periodo di due anni per garantire i lavori nel padiglione Est;
  • che è stata avviata la richiesta di trasformazione di n. 20 posti letto per anziani autosufficienti a n. 20 posti per anziani non autosufficienti presso il padiglione Residenza Ovest.

Preso atto che a seguito di autorizzazione alla realizzazione di cui all’art. 7 della L.R. 22/02 per l’Edifico Casa Bidoli e per la nuova capacità ricettiva presso la Residenza Ovest, il legale rappresentante dell’Ipab Casa Francesco Fenzi, con note del 18/08/2016, prot. n. 316736 e prot. n. 316901, ha chiesto l’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della D.G.R. 84/2007 per Edificio Casa Bidoli e Residenza Ovest siti rispettivamente in Viale Spellanzon n. 62/A e n. 62.

Preso atto che con nota del 23/08/2016 prot. n. 320430, la Direzione dei Servizi Sociali ha incaricato l’Azienda ULSS 7 della verifica ai sensi della L.R. 22/02.

Rilevato che l’Azienda ULSS 7 ha effettuato la visita di verifica in data 1/09/2016 e ha inviato alla Direzione Servizi Sociali i rapporti di verifica con nota prot. n. 29376 e prot. n. 29317 del 20/09/2016, integrati con nota prot. n. 37040 del 17/11/2016, acquisiti agli atti in data 20/09/2016 al prot. n. 353323e al prot. n. 353299 e in data 17/11/2016 al prot. n. 449893.

All’atto della visita, in base a quanto riportato nei rapporti ed integrazione, sulla base della attuale organizzazione, la struttura risulta articolata in due Centri di Servizi per persone anziane non autosufficienti denominati rispettivamente Residenza Ovest sita in Viale Spellanzon n. 62 e Residenza Est sita in Viale Spellanzon n. 64 e Edificio Casa Bidoli sita in Viale Spellanzon n. 62/A in via temporanea per esecuzione dei lavori presso la Residenza Est. Dai verbali di verifica risulta che:

  • la Residenza Ovest è rispondente ai requisiti richiesti per l’autorizzazione all’esercizio per n. 67 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale, n. 48 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale e n. 5 posti di Stati Vegetativi,
  • che l’Edificio Casa Bidoli risponde ai requisiti richiesti per l’autorizzazione all’esercizio per n. 18 posti per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale.

Considerata la rispondenza alla programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale ai sensi degli art 7 e 8 della L.R. 22/02.

Preso atto che l’opera è stata realizzata con contributo regionale con vincolo di destinazione d’uso permanente (verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27/01/2016).

Visto il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 82 del 29/09/2016.

Visto che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’accreditamento istituzionale e che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92

decreta

  1. di autorizzare all’esercizio ai sensi della L.R. 22/2002 per 5 anni dalla data di approvazione del presente atto le seguenti unità di offerta gestite dall’Ipab Casa Francesco Fenzi:
    • il Centro Servizi per anziani non autosufficienti “Residenza Ovest” sito in Viale Spellanzon n. 62 per n. 67 posti letto per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale, n. 48 posti letto per persone anziane non autosufficienti di secondo livello assistenziale e n. 5 posti di Stati Vegetativi Permanenti;
    • il Centro Servizi per anziani non autosufficienti “Residenza Est” sito in Viale Spellanzon n. 64 per n. 42 posti letto di primo livello assistenziale;
  2. di autorizzare all’esercizio ai sensi della L.R 22/02, per le motivazioni esposte in premessa, in via temporanea, per 2 anni dalla data del presente atto, il Centro Servizi per anziani non autosufficienti “Casa Bidoli” sito in Viale Spellanzon n. 62/A gestito dall’Ipab Casa Francesco Fenzi per n. 18 posti per persone anziane non autosufficienti di primo livello assistenziale;
  3. di specificare che l’autorizzazione potrà essere revocata nel caso in cui si verifichino carenze di requisiti;
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  5. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione;
  6. di trasmettere il presente provvedimento all’ente autorizzato, all’Assessorato Servizi Sociali della Regione Veneto, all’Azienda ULSS n. 7 “Pieve di Soligo”, al Comune di Conegliano (TV), alla Conferenza dei Sindaci dell’Azienda ULSS 7 “Pieve di Soligo”, alla Struttura di Progetto Grandi Strutture Ospedaliere di Cura e alla Direzione Programmazione Sanitaria.

Fabrizio Garbin

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