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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA, IPAB, AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO n. 47 del 29 dicembre 2016
Autorizzazione all'esercizio per il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti "Casa di Riposo Francesco Fenzi - Residenza Ovest" e Sezione Stati Vegetativi Permanenti, siti in Conegliano (TV) viale Spellanzon n. 62, per il Centro di Servizi per persone non autosufficienti "Casa di Riposo Francesco Fenzi - Residenza Est", sito in Conegliano (TV), viale Spellanzon n. 64 e autorizzazione all'esercizio temporanea per l'Edificio Casa Bidoli sito in Conegliano (TV), viale Spellanzon 62/A gestiti dall'IPAB Casa Francesco Fenzi, viale Spellanzon n. 62 Conegliano (TV). L.R. 22/2002.
L’atto autorizza all’esercizio le unità di offerta indicate in oggetto secondo la capacità ricettiva verificata ai sensi della L.R. 22/2002 e identifica l’ente gestore
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria: istanza di autorizzazione del 3/05/2016 prot. n. 2291, acquisita in data 4/05/2016, prot. n. 316736 e n. 316901 del 18/08/2016, pareri dell’Azienda ULSS n. 7 “Pieve di Soligo” del 20/09/2016, prot. n. 29376 e prot. n. 29317, integrati con nota prot. n. 37040 del 17/11/2016, acquisiti agli atti in data 20/09/2016 ai prot. n. 353323, prot. n. 353299 e in data 17/11/2016 al prot. n. 449893.
Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con D.G.R. n. 84/2007 e con D.G.R. n. 2067/2007.
Preso atto che con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 88 del 4/05/2011 il Centro Servizi per persone non autosufficienti “Casa di Riposo Francesco Fenzi” Viale Spellanzon n. 62 Conegliano (TV) è stato autorizzato all’esercizio in capo all’ente gestore Ipab Casa Francesco Fenzi per la seguente capacità ricettiva:
Preso atto che con nota del 3/05/2016, prot. n. 2291, acquisita in data 4/05/2016, prot. n. 316736 il legale rappresentante della Ipab Casa Francesco Fenzi, chiedendo il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio secondo le procedure indicate dalla DGR 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla DGR 84/2007 per i servizi gestiti, specificando:
Preso atto che a seguito di autorizzazione alla realizzazione di cui all’art. 7 della L.R. 22/02 per l’Edifico Casa Bidoli e per la nuova capacità ricettiva presso la Residenza Ovest, il legale rappresentante dell’Ipab Casa Francesco Fenzi, con note del 18/08/2016, prot. n. 316736 e prot. n. 316901, ha chiesto l’autorizzazione all’esercizio, ai sensi della D.G.R. 84/2007 per Edificio Casa Bidoli e Residenza Ovest siti rispettivamente in Viale Spellanzon n. 62/A e n. 62.
Preso atto che con nota del 23/08/2016 prot. n. 320430, la Direzione dei Servizi Sociali ha incaricato l’Azienda ULSS 7 della verifica ai sensi della L.R. 22/02.
Rilevato che l’Azienda ULSS 7 ha effettuato la visita di verifica in data 1/09/2016 e ha inviato alla Direzione Servizi Sociali i rapporti di verifica con nota prot. n. 29376 e prot. n. 29317 del 20/09/2016, integrati con nota prot. n. 37040 del 17/11/2016, acquisiti agli atti in data 20/09/2016 al prot. n. 353323e al prot. n. 353299 e in data 17/11/2016 al prot. n. 449893.
All’atto della visita, in base a quanto riportato nei rapporti ed integrazione, sulla base della attuale organizzazione, la struttura risulta articolata in due Centri di Servizi per persone anziane non autosufficienti denominati rispettivamente Residenza Ovest sita in Viale Spellanzon n. 62 e Residenza Est sita in Viale Spellanzon n. 64 e Edificio Casa Bidoli sita in Viale Spellanzon n. 62/A in via temporanea per esecuzione dei lavori presso la Residenza Est. Dai verbali di verifica risulta che:
Considerata la rispondenza alla programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale ai sensi degli art 7 e 8 della L.R. 22/02.
Preso atto che l’opera è stata realizzata con contributo regionale con vincolo di destinazione d’uso permanente (verbale di deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27/01/2016).
Visto il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 82 del 29/09/2016.
Visto che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’accreditamento istituzionale e che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92
decreta
Fabrizio Garbin
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