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Bur n. 11 del 27 gennaio 2017


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Decreto DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO E CULTURA n. 5 del 19 gennaio 2017

Autorizzazione ad avviare una procedura comparativa a evidenza pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di 12 mesi. ESU Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova. (DDGR n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014, n. 233/2015, n. 1862/2015 e n. 1944/2016).

Note per la trasparenza

L’ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova è autorizzato ad avviare una procedura comparativa a evidenza pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di 12 mesi, per curare e svolgere le attività all’interno del programma dell’Unione Europea Erasmus+.

Il Direttore

VISTA la DGR n. 1841 dell’08/11/2011 ad oggetto “Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2011, art. 10 Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto. Avvio dell’attività ricognitiva”, che ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell’attività ricognitiva di cui all’art. 10 della L.R. n. 7/2011, tra cui gli ESU-Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario (in breve ESU), nei sei mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:

  1. modifiche in aumento di dotazioni organiche;
  2. assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;
  3. individuazione e assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;
  4. assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico;

VISTA la DGR n. 769 del 02/05/2012, che ha prorogato fino al 31/12/2012 l’efficacia delle direttive poste dalla citata DGR n. 1841/2011;

VISTA la DGR n. 2563 dell’11/12/2012, che ha stabilito di:

  1. prorogare, fino all’emanazione della disciplina organica di riordino degli enti strumentali stessi e, comunque, non oltre sei mesi a far data dall’11/12/2012, le disposizioni contenute nella citata DGR n. 769/2012 e in particolare:
    1. ammettere esclusivamente assunzioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;
    2. per gli incarichi apicali in scadenza in via transitoria conferire incarichi apicali temporanei, della durata di sei mesi non rinnovabili tacitamente;
    3. nel caso in cui gli enti regionali disattendano le disposizioni della presente deliberazione, la Giunta regionale attiverà i poteri conferiti dall’art. 10 della L.R. n. 53/1993 in merito al controllo repressivo sugli organi;
  2. programmare, per l’annualità 2013, da parte degli enti strumentali in questione, una riduzione della spesa per il personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla Regione del Veneto;

VISTE le DDGR n. 907 del 18/06/2013, n. 2591 del 30/12/2013, n. 2341 del 16/12/2014, n. 233 del 03/03/2015 e n. 1862 del 23/12/2015 che hanno confermato e prorogato le disposizioni di cui alla DGR n. 2563/2012 fino al 31/12/2016;

VISTA la DGR n. 1944 del 06/12/2016 che ha confermato e prorogato fino al 31/12/2017 le disposizioni contenute nelle DDGR n. 1862/2015 e n. 233/2015 introducendo, in particolare, la seguente modifica alle prescrizioni di cui alla lettera a., punto 1, della DGR n. 2563/2012 più volte prorogata:

“sono ammesse esclusivamente assunzioni, sempre nei limiti previsti dalla normativa vigente, prioritariamente tramite mobilità tra Enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale ed in subordine tramite mobilità ordinaria con altri comparti pubblici ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165”;

VISTA la nota dell’ESU di Padova prot. n. 0005267 del 24/10/2016, con cui è stata formulata la richiesta di autorizzazione ad avviare la procedura comparativa a evidenza pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di 12 mesi, per curare e realizzare le attività concernenti il programma dell’Unione Europea Erasmus+, con decorrenza 01/12/2016 e fino al 30/11/2017;

RILEVATO     che l’Ente ha dichiarato che: “Tale incarico di lavoro autonomo rientra tra le fattispecie previste dagli articoli 2222-2229 e seguenti del codice civile, e il soggetto che sarà individuato tramite apposita procedura comparativa ad evidenza pubblica, dovrà curare e svolgere le attività di seguito specificate, all’interno del programma U.E. Erasmus+. Erasmus+ è il programma dell’Unione Europea nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport per il periodo 2014-2020 che sostiene la mobilità internazionale degli studenti e dei futuri neo-laureati da e verso i paesi del Programma, migliorando nello specifico il livello di competenze e capacità chiave, con particolare attenzione per la loro rilevanza per il mercato del lavoro e il loro contributo a una società coesa, attraverso maggiori opportunità per la mobilità destinata all’apprendimento e una cooperazione rafforzata tra il mondo dell’istruzione e della formazione e il mondo del lavoro. Il collaboratore sarà chiamato a realizzare le seguenti attività, assistendo e supportando direttamente il Direttore dell’Azienda:

  • tenere i rapporti con gli organismi comunitari e le organizzazioni internazionali attive nel settore del diritto allo studio universitario;
  • curare i rapporti con gli enti che in ambito internazionale si occupano delle materie di competenza dell’ESU di Padova;
  • gestire il benchmarking e gestire le best practices europee nel settore del diritto allo studio universitario, al fine di facilitare processi di innovazione nell’organizzazione dei servizi;
  • promuovere gli scambi informativi, i seminari, i convegni e gli incontri internazionali nell’ambito del diritto allo studio;
  • assicurare lo sviluppo dei programmi e degli accordi di collaborazione internazionale, coordinandone gli aspetti amministrativi ed organizzativi assicurando il contatto diretto tra i referenti delle strutture interne di organismi per il diritto allo studio universitario italiani ed esteri e di reti di cooperazione internazionale.”;

PRESO ATTO che l’Ente ha inoltre dichiarato che:

  • “il costo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa per la durata di 12 mesi è di complessivi euro 29.900,00 (euro 25.000,00 compenso lordo + euro 4.900,00 oneri riflessi a carico dell’Ente);
  • assicura il contenimento e la riduzione di spesa del personale, nell’ambito del rispetto dei vincoli generali posti dalla disciplina statale e regionale, e in particolare nell’osservanza e nel rispetto dei seguenti limiti di spesa a) art. 1, comma 557 quater L. 296/2006; b) art. 9, co. 28, del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 122/2010; viene inoltre rispettato il contenimento dei saldi di finanza pubblica.”;

RILEVATO che l’ESU di Padova ha altresì dichiarato che: “la richiesta è motivata dal fatto che l’Ente non è in grado di utilizzare personale interno per la realizzazione delle attività sopradescritte. Da un lato, vi sono oggettive carenze di organico, e, dall’altro, non sono comunque presenti figure in possesso della specifica professionalità, di adeguati requisiti culturali e delle competenze richieste per lo svolgimento delle attività sopradescritte, in quanto trattasi di prestazioni altamente qualificate e particolareggiate, non fungibili e non sostituibili con le altre presenti all’interno dell’Azienda. Si precisa inoltre che la spesa da sostenere per il contratto di collaborazione coordinata e continuativa rispetta quanto previsto dall’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e dall’art. 14, comma 2, del D.L. n. 66/2014, nonché rispetta i presupposti e le procedure per il ricorso alle forme contrattuali flessibili, ed in particolare quanto previsto dall’art. 7, commi 6 e seguenti e dall’art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001”;

VISTO il parere prot. n. 477053 del 06/12/2016 con cui la Direzione Organizzazione e Personale ha preso atto della richiesta di autorizzazione dell’ESU di Padova “con l’unica precisazione che la spesa complessiva di personale per l’anno 2016, comprensiva del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, non dovrebbe superare la media sostenuta dall’Azienda nel triennio 2011-2013, ai sensi degli artt. 557, 557 bis, 557 quater della L. n. 2006.”;

PRESO ATTO che nelle Note Integrative ai Bilanci di previsione finanziaria 2016-2018 e 2017-2019 – Allegato n. 2, rispettivamente, al Decreto del Commissario straordinario n. 40 del 30/11/2015 e al Decreto del Commissario straordinario n. 36 del 12/12/2016 – con riferimento al contenimento della spesa in tema di personale è riportato che le somme impegnate per la spesa del personale rispettano quanto previsto dall’art. 1, comma 557 quater della L. 27/12/2016, n. 296 e ammontano, per il 2016, a € 5.166.950,45 e, per il 2017, a € 5.128.611,32 adempiendo così al dispositivo di contenimento della spesa di personale, come evidenziato nella tabella sotto riportata:

Riferimento normativo

Descrizione

Valore medio di spesa triennio 2011 - 2013

Previsione di impegno per anno 2016

Previsione di impegno per anno 2017

art. 1 comma 557 quater della L. n. 296/2006

Limite di spesa per il personale

€ 5.721.417,18

 € 5.166.950,45

 € 5.128.611,32


Con riferimento ad entrambi gli anni 2016 e 2017 l’ESU ha inoltre dichiarato che: “In materia di assunzioni per il lavoro flessibile, l’Azienda, … assicura il rispetto del limite massimo della spesa per le medesime finalità nell’anno 2009, ai sensi di quanto previsto dall’art. 9, co. 28, L. 122/2010 e s.m.i. Oltre ai vincoli e alle limitazioni statali di cui ai capoversi precedenti, si evidenzia che l’Azienda ottempera altresì alle direttive regionali concernenti il contenimento generale della spesa del personale, di cui alle DD.G.R. n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014, n. 233/2015, n. 1862/2015”;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di rilasciare all’ESU di Padova l’autorizzazione richiesta, descritta in premessa;

RITENUTO opportuno subordinare tale autorizzazione - prevista dalla DGR n. 1841/2011 esclusivamente al fine di perseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di riordino e miglioramento della funzionalità degli enti strumentali regionali - alla condizione che l’ESU rispetti quanto disposto dalla succitata DGR n. 1944/2016;

VISTA la L.R. 18/12/1993, n. 53;

VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8;

VISTI gli artt. 7 e 36 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;

VISTO l’art. 9, comma 28, del D.L. 31/05/2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla L. 30/07/2010, n. 122;

VISTO l’art. 1, commi 557, 557-bis e 557-quater, della L. 27/12/2006, n. 296;

VISTO l’art. 14, comma 2, del D.L. 24/04/2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla L. 23/06/2014, n. 89;

VISTE le DD.G.R. n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014, n. 233/2015, n. 1862/2015 e n. 1944/2016;

VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 534540 del 15/11/2011;

VISTA       la nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 26257 del 18/01/2012;

VISTA la nota della Direzione Enti locali e strumentali prot. n. 397860 del 17/10/2016;

VISTA la nota dell’ESU di Padova prot. n. 0005267 del 24/10/2016;

VISTE la nota della Direzione Organizzazione e Personale prot. n. 477053 del 06/12/2016;

VISTA la L.R. 31/12/2012, n. 54 come modificata dalla L.R. 17/05/2016, n. 14;

VISTA la nota della Direzione Formazione e Istruzione del 18/01/2017 prot. n. 19160 di trasmissione della proposta del presente decreto;

decreta

  1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
  2. di autorizzare l’ESU di Padova ad avviare la procedura comparativa a evidenza pubblica per il conferimento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di 12 mesi, per curare e svolgere le attività all’interno del programma dell’Unione Europea Erasmus+;
  3. di subordinare l’autorizzazione di cui al precedente punto n. 2 alla condizione che l’ESU di Padova rispetti quanto disposto dalla DGR n. 1944/2016;
  4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell’esecuzione del presente atto;
  6. di incaricare l’ESU di Padova di trasmettere alla Direzione Formazione e Istruzione il provvedimento oggetto di autorizzazione;
  7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni;
  8. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Santo Romano

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