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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA, IPAB, AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO n. 22 del 22 novembre 2016
Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio per la Comunità Alloggio Nico Frigo (ex Brunialti), via Brunialti, 37 Cesuna di Roana - Mea Mosaicoeaias Società Cooperativa Sociale, via G. Ferrari, 29 Vicenza (VI). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture Sanitarie, Socio-Sanitarie e Sociali.
L’atto rinnova l’autorizzazione all’esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002 per un servizio oggetto di precedente autorizzazione e identifica l’ente gestore di tale attività.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
istanza di rinnovo di autorizzazione del 26/05/2016, acquisita in data 6/06/2016, prot. n. 218531.
Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con DGR n. 84/2007 e con DGR n. 2067/2007; con DGR 1667/2011 la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di rinnovo dei provvedimenti di autorizzazione all’esercizio.
Preso atto che con Decreto n. 148 del 11/07/2011 la Comunità Alloggio Nico Frigo (ex Brunialti), via Brunialti, 37 Cesuna di Roana – Mea Mosaicoeaias Società Cooperativa Sociale, via G. Ferrari, 29 Vicenza (VI) è stata autorizzata all’esercizio per la capacità ricettiva di 10 posti letto.
Preso atto che con nota del 26/05/2016, acquisita in data 6/06/2016, prot. n. 218531, il legale rappresentante della Mea Mosaicoeaias Società Cooperativa Sociale, chiedendo il rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio secondo le procedure indicate dalla DGR 1667/2011, ha dichiarato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla L.R. 22/2002 e dalla DGR 84/2007 per i servizi gestiti.
Considerati gli atti acquisiti ad espletamento della procedura prevista dalla DGR n. 1667/2011, si ritiene di concludere il procedimento avviato con il rilascio del rinnovo dell’autorizzazione all’esercizio per la validità definita ai sensi di legge (5 anni) e con decorrenza dalla scadenza del decreto n. 148 del 11/07/2011.
Visto il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 82 del 29/09/2016.
Visto che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’accreditamento istituzionale e che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92
decreta
Fabrizio Garbin
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