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Materia: Servizi sociali
Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA, IPAB, AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO n. 17 del 15 novembre 2016
Presa d'atto dell'avvenuto adempimento delle prescrizioni di cui al Decreto del Dirigente Regionale della Direzione dei Servizi Sociali n. 326 del 9/10/2012 di autorizzazione all'esercizio del Centro Servizi Casa di riposo Cesare Bertoli, via Sorte, 25 località Bagnolo, Nogarole Rocca (VR). L.R. 22/2002 "Autorizzazione e Accreditamento delle Strutture Sanitarie, Socio-Sanitarie e Sociali".
L’atto prende atto dell’avvenuto adempimento delle prescrizioni riportate nel decreto di autorizzazione all’esercizio di attività socio-sanitaria ai sensi della L.R. 22/2002.
Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
nota della Azienda Ulss n. 22 del 10/03/2016, prot. n. 13856, acquisita in data 11/03/2016, prot. n. 98392.
Il Direttore
Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato in data 16/8/2002 la L.R. n. 22 “Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.” e che la Giunta Regionale ha inteso dare attuazione a quanto complessivamente disposto dalla L.R. 22/2002 con DGR n. 84/2007 e con DGR n. 2067/2007.
Preso atto che con Decreto n. 326 del 9/10/2012 il Centro Servizi per persone anziane non autosufficienti “Casa di Riposo Cesare Bertoli”, via Sorte, 25 località Bagnolo, Nogarole Rocca (VR) è stato autorizzato all’esercizio per la capacità ricettiva di 49 posti letto di primo livello assistenziale.
Preso atto che il suddetto decreto prevedeva prescrizione di adeguamento entro 24 mesi ai requisiti CS-PNA.AU.2.1.4 e CS-PNA.AU.2.1.5.
Preso atto che con nota del 10/03/2016, prot. n. 13856, acquisita in data 11/03/2016, prot. n. 98392 l’Azienda Ulss n. 22 ha dato valutazione positiva relativamente all’adeguamento dei requisiti sopra menzionati a seguito di visita di verifica del 2/03/2016, con raccomandazione di procedere al più presto alle opere di ordinaria manutenzione indispensabili nella zona non toccata dalle attività di ammodernamento e con richiamo al divieto di lavoro e sosta di personale in ambienti privi di aria e luce diretti.
Visto il Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 82 del 29/09/2016.
Visto che ai sensi dell’art. 15 comma 1 della L.R. 22/2002 “l’autorizzazione all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale” la conformità ai requisiti definiti per il tipo di unità di offerta verificata non è condizione sufficiente per l’accreditamento istituzionale e che ai sensi dell’art. 17 comma 2: “L’accreditamento istituzionale per l’erogazione di interventi e servizi sociali non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale nonché agli enti locali un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti instaurati ai sensi della normativa vigente” a seguito di accreditamento istituzionale non sorgerà diritto alla remunerazione per le prestazioni erogate oltre quanto previsto dagli accordi contrattuali stipulati con i soggetti interessati ai sensi dell’art. 8 quinquies del D. Lgs. 502/92
decreta
Fabrizio Garbin
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