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Scarica versione stampabile Decreto

Bur n. 12 del 31 gennaio 2017


Materia: Servizi sociali

Decreto DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA, IPAB, AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO n. 13 del 03 novembre 2016

IIPPAB - Colonia Alpina San Marco e Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona, entrambe con sede in Venezia. Fusione per incorporazione ex articoli 58 e 62 della Legge 17 Luglio 1890, n. 6872 e articolo 12, comma 2, lettera a) della Legge regionale 15 Dicembre 1982, n. 55.

Note per la trasparenza

Una piccola Ipab del Veneziano viene fusa per incorporazione in un' altra Ipab limitrofa, ai fini della razionalizzazione istituzionale e della efficiente erogazione dei servizi.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: istanza di fusione del 18 Luglio 2016 prot. 131, pervenuta in Regione del Veneto in data 6 settembre 2016 prot. 335113; Comune di Venezia, esepressione del proprio parere favorevole attraverso il silenzio protratto per oltre 30 giorni richiesti dalla legge.

Il Direttore

  • vista l'istanza, comune alle due Ipab in oggetto specificate, del 18 Luglio 2016 prot. 131, pervenuta in Regione del Veneto in data 6 settembre 2016 prot. 335113, con la quale è stato chiesto, in conformità a quanto disposto con deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 5 /2016 per l’Istituzione Veneziana e n. 7/2016 per la Colonia Alpina San Marco, la fusione di quest’ultima per incorporazione nell’Ipab Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ‘Istituzione Venezianà con sede legale in Venezia, con contestuale approvazione delle modifiche allo statuto dell’ente incorporante;
  • atteso che, secondo quanto comunicato, il Comune di Venezia, ritualmente attivato per il parere di cui all'articolo 62 della Legge 17 Luglio 1890, n. 6972, non ha espresso il proprio parere sulla procedura di fusione, per cui ai sensi di legge si reputa assenziente;
  • ricordato che, letto lo statuto, l'IPAB Colonia Alpina San Marco fu fondata, nel 1898 e successivamente venne riconosciuta quale Ente Morale con Regio Decreto 16 aprile 1914 con lo scopo d’inviare in luoghi alpestri durante le vacanze estive ed autunnali, i fanciulli e fanciulle della Città di Venezia, che fossero poveri, sani ma di gracile costituzione, con preferenza a quelli che avessero avuto in famiglia individui affetti da malattie tubercolari, e ciò all’intento di rinforzarne gli organismi con la cura climatica e contribuire al loro sviluppo fisico normale e alla loro educazione morale;
  • ricordato che l'IPAB Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona, sia pure con denominazioni diverse, ha origini antichissime che risalgono al 1200, al primo nucleo degli Antichi Ospizi di Murano, amministrati dai procuratori della Repubblica Veneta e che poi i medesimi ospizi presenti nell'isola di Murano, passarono all'amministrazione della Congregazione di Carità del Comune di Murano e, in seguito allo scioglimento di quest'ultimo, furono aggregati al Comune di Venezia (1923) e presi in consegna dalla Congregazione della città. Dal 1937, l'istituzione è stata amministrata dall'Ente Comunale Assistenza e, nel 1977, sciolti gli ECA, l'istituzione è stata gestita in modo autonomo con la forma istituzionale di IPAB;
  • ritenuto che la richiesta di fusione presentata dai due enti in oggetto possa essere accolta, richiamando quanto disposto nel Titolo VI della L. 6972/1890, ed in particolare dall’articolo 58, in quanto le suddette Ipab hanno sostanzialmente il medesimo modus operandi attraverso la messa a disposizione dei cespiti immobiliari in proprietà, presentando di fatto complementarità di servizi, e che l'atto di fusione rispetta quanto indicato all’articolo 99 del R.D. 5 Febbraio 1891, n. 5;
  • preso atto della necessità di provvedere alla approvazione delle modifiche allo statuto dell’IPAB incorporante, per dare corretto perfezionamento al procedimento di fusione;
  • rilevato che il valore contabile lordo complessivo del patrimonio immobiliare dell’ente erigendo, come risulta dagli stati patrimoniali, è di complessivi Euro 26.334.362,00.= (ventiseimilioni trecento trenta quattromila trecento sessantadue);
  • atteso che ai sensi dell’articolo 12 della Legge Regionale 15 dicembre 1982, n. 55 rimane comunque in capo alla Direzione per i Servizi sociali della Regione Veneto la competenza alla fusione e all’esame degli statuti e delle loro eventuali modifiche;
  • ritenuto il nuovo statuto proposto, composto di 18 articoli, conforme alla vigente normativa;
  • visto l’articolo 117 della Costituzione;
  • preso atto di quanto fissato dall’articolo 21 del Decreto Legislativo 4 Maggio 2001, n. 207;
  • vista la Legge n. 6972 del 17 Luglio 1890 e il relativo regolamento;
  • visto l’articolo 12 della Legge Regionale n. 55/1982, come modificato dall’articolo 71 della Legge Regionale 30 Gennaio 1997, n. 6;
  • preso atto dell’istruttoria dell’Ufficio

decreta

  • di approvare la fusione delle due Ipab Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona e Colonia Alpina San Marco, tutte e due con sede in Venezia, mediante incorporazione della seconda da parte della prima, con tutti i conseguenti effetti di legge;
  • di approvare il nuovo statuto dell'IPAB "Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona (Colonia Alpina San Marco)", nel testo composto di 18 articoli che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante (Allegato A);
  • di dare atto che, dopo la fusione, il patrimonio immobiliare dell’Ipab " Istituzione Veneziana Servizi Sociali alla Persona (Colonia Alpina San Marco)", risultante dai valori contabili lordi iscritti negli stati patrimoniali al 31/12/2015, agli atti presso gli uffici regionali, dei due enti in oggetto, consiste in complessivi €26.334.362,00.= (ventiseimilionitrecentotrentaquattromilatrecentosessantadue), e che lo stesso è congruo al conseguimento degli scopi di cui allo statuto;
  • di rammentare che, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dal ricevimento della notifica dell’atto ovvero, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla medesima comunicazione;
  • di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  • di stabilire che il presente decreto, redatto in doppio originale, di cui uno conservato presso l’archivio Direzione Regionale per i Servizi sociali, viene notificato alle due Istituzioni interessate, trasmesso per opportuna conoscenza al Comune di Venezia. Del presente provvedimento viene stabilita la pubblicazione integrale nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

Fabrizio Garbin

(seguono allegati)

13_Allegato_DDR_13_03-11-2016_338145.pdf

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